Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2002, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
06039 / 0 2 DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente f.f. - R.G.N. 16112/00 ∙17554 Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione Cron. 1353 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud.21/02/02 I Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Vincenzo PROTO Richiesta copia studic - Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI ...dal Sig. Consigliere per diritti L. Dott. Mario Rosario MORELLI 24 APR. 2002 iT GRAZIADEI Consigliere- IL CANCELLIEREDott. Giulio ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MINEO, €0,77 L1500 giusta delega a margine del ricorso;
CANCELLE ricorrente 2002 contro 241 F.LLI COSTANZO SPA;
-1- - intimata avverso la sentenza definitiva n. 230/00 del Consiglio di giustizia amministrativa regione Sicilia di PALERMO, depositata il 17/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 luglio 1999 il T.A.R. della Sicilia accoglieva il ricorso proposto dalla F.LI TA s.p.a. avverso la nota del Comune di Catania del 29 giugno 1995 con la quale era stata rigettata l' istanza di detta società diretta al riconoscimento della revisione prezzi in ordine ad un contratto di appalto stipulato il 10 agosto 1993, avente ad oggetto la costruzione della scuola elementare di Nesima Inferiore. Il Comune di Catania proponeva appello avverso detta sentenza, deducendo tra l' altro il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con decisione dell' 8 marzo 2000 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana respingeva il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che la questione dedotta atteneva alla spettanza della revisione dei prezzi contrattuali e non alla relativa quantificazione, e quindi ad una situazione di interesse legittimo, e rilevando nel merito che l'art. 2 lett. c) del contratto non aveva escluso la revisione, avendo rinviato al regime normativo all' epoca vigente, e quindi alle leggi regionali n. 41 del 1986 e n. 10 del 1993; che l' art. 22 comma 1° del capitolato speciale di appalto, richiamato nella lettera di invito, aveva previsto la possibilità della revisione prezzi in applicazione delle norme regionali ( 1.r. 23 ottobre 1964 n. 22 e artt. 24 e 25 della 1.r. 10 agosto 1978 n. 35 ) che l' ammettevano;
che l' art. 77 del capitolato speciale integrativo presentato dalla società nella formulazione dell' offerta non solo faceva salva l' eventuale applicazione di leggi che consentissero la revisione dei prezzi contrattuali, ma conteneva anche l' indicazione della tabella di riferimento ( II, opere edilizie ); che tali richiami comportavano che il solo contenuto dell' art. 4 del contratto, il quale aveva determinato l'importo complessivo dell' appalto in misura fissa ed invariabile, non potesse considerarsi indicativo della volontà delle parti di escludere la revisione prezzi;
che in base agli artt. 56 e 57 della 1.r. n. 10 del 1993 - che avevano sostituito, rispettivamente, gli artt. 44 e 45 della 1.r. n. 21 del 1985 - il nuovo regime escludente la revisione prezzi era inapplicabile nell' ipotesi, ricorrente nella specie, in cui il bando di gara fosse stato già pubblicato;
che infine l'art. 11 della I.r. n. 4 del 1996, il quale aveva inserito il comma 1 bis nell' art. 44 della 1.r. n. 21 del 1985, come sostituito dall' art. 56 della 1.r. n. 10 del 1993, aveva definitivamente chiarito la disciplina in esame, disponendo che per i lavori già affidati, vigente il regime della "1 revisione dei prezzi d' appalto, continuano ad operare integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti ". Il Comune di Catania ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La F.LI TA s.p.a. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Ed invero il Comune ricorrente, il quale ha effettuato la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, ha omesso di depositare l' avviso di ricevimento prescritto dall' art. 149 c.p.c.: tale mancata allegazione determina, come è noto, l' inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità di disporne la 2 rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., e quindi l' inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 21 febbraio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vanfachen Muccist 4. CANCEL Glovanni Gip Depowitats in Cancelleria 24 APR. 2002.... IL CANCELLIEREC) Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate 109T12911 rupto it -05-12 Ufficio di Roma 2 456T 2066 Iscritto a 286. TOT. 14977 Art. n. 3