Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
Rientra nei poteri giurisdizionali tesi ad accertare le componenti dell'illecito penale previsto dalla legge urbanistica e, quindi, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che compongono le fattispecie criminose descritte nell'art. 20 della legge n. 47 del 1985, la determinazione del criterio di calcolo del livello dell'edificio, se dal livello di strada o di campagna, trattandosi di elemento che riguarda la rilevazione del fatto da confrontare con la fattispecie astratta prevista dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2000, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 24/05/2000
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 2099
Dott. CARLO MARIA GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 12851/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA IE, nato il [...] a [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli 9 febbraio 2000 n. 113, con la quale, in riforma dell'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli 21 ottobre 1999, appellata dal P.M., è stato revocato il dissequestro parziale dell'edificio da lui costruito in via Ripuaria.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio ALBANO il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli 9 febbraio 2000 n.113 - con la quale, in riforma dell'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli 21 ottobre 1999, appellata dal P.M., è stato revocato il dissequestro parziale dell'edificio da lui costruito in via Ripuaria - ET PE propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Erronea applicazione della legge penale perché non compete all'A.G. il sindacato sui criteri adottati nelle sue determinazioni dalla P.A., nella specie il Comune, in ordine al calcolo del livello dell'edificio, a partire dal livello della strada e non da quello di campagna;
2. La regolarità dell'edificio è dimostrata dal fatto che l'altezza di esso è allineata a quella degli altri edifici della zona. L'impugnazione è inammissibile.
Il primo motivo è, infatti, manifestamente infondato. Infatti, la L. 28 febbraio 1985 n.47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, detta all'art. 7 la ripartizione dei poteri d'intervento nel settore disciplinato fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, affidando alla prima la gestione del territorio e il controllo delle trasformazioni di esso in senso urbanistico e edilizio e alla seconda la repressione degli illeciti commessi in violazione delle norme in essa contenute, non solo mediante l'applicazione delle sanzioni penali conseguenti ai reati contravvenzionali configurati, ma anche impartendo l'ordine di demolizione delle opere costruite senza la prescritta concessione (Cass., Sez. U., 21 dicembre 1993 n.11635, ric. Borgia;
Id., Sez. U., 19 giugno 1996 n. 15, P.M. in proc. Monterisi).
In base a tale disposizione il giudice accerta con competenza autonoma tutte le componenti dell'illecito penale previsto dalla legge urbanistica e, quindi, tutti gli elementi di fatto e di diritto che compongono le fattispecie criminose descritte nell'art. 20 L. 1985 n.47.
Rientra, quindi, nei poteri giurisdizionali la determinazione del criterio di calcolo del livello dell'edificio, se dal livello di strada o di campagna, che riguarda la rilevazione dell'elemento di fatto da confrontare con la fattispecie astratta prevista dalla norma.
Il secondo motivo è del pari inammissibile perché deduce un giudizio di fatto, concernente la valutazione della regolarità dell'edificio in base all'allineamento con quelli della stessa zona, come tale incompatibile con i limiti propri del controllo di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2000