Sentenza 14 dicembre 2000
Massime • 1
L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.), relativa al reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, va esclusa quando il giornalista non abbia rispettato la verità della notizia, per aver esasperato e travisato i fatti riferiti, oggetto di decreto che dispone il giudizio, con una arbitraria e fantasiosa ricostruzione, per dare agli stessi una dimensione artatamente drammatica e sensazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2000, n. 10331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10331 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 14/12/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 2056
3. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 20709/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 20.4.2000 dall'avv. Luigi Pasini, difensore di NU RE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza del 10/22.3.2000 del Tribunale di Padova. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. FRASSO Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito, altresì, l'avv. Luigi Pasini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova dichiarava JA RE colpevole del delitto di diffamazione aggravata a lui ascritto e, con la concessione delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di L.
1.000.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni.
Lo JA, cronista del quotidiano La Nuova Venezia, aveva redatto un articolo di cronaca giudiziaria dal titolo Fidanzato focoso dal giudice, il cui contenuto era ritenuto offensivo della reputazione di FU VA. In esso si riferiva, infatti, del rinvio a giudizio di persona - ritenuta facilmente identificabile nella parte offesa - a carico della quale era stato formulato l'addebito di tentato incendio doloso dell'abitazione dell'ex fidanzata, notandosi, in particolare, che il giovane, in preda ad ossessione amorosa ed a irrefrenabile desiderio di vendetta, aveva seguito la ragazza - che, in compagnia del suo nuovo partner, si era recata in una casa di villeggiatura in Rocca Pietore - portando una tanica di benzina in macchina, con l'evidente intento di dar fuoco all'abitazione.
I giudici di merito escludevano che il tenore diffamatorio della pubblicazione in oggetto fosse scriminato dall'esercizio del diritto di critica, in quanto faceva difetto il requisito della verità della notizia, posto che se era vero che il FU era stato rinviato a giudizio per tentato incendio doloso, non era in alcun modo emerso che avesse inseguito l'ex fidanzata fino alla casa di villeggiatura, portando una tanica di benzina in macchina con la quale avrebbe voluto dar fuoco all'abitazione nella quale i due amanti si erano appartati. Al contrario, era certo che, allorquando si verificò il principio d'incendio, la casa era disabitata e nulla autorizzava a ritenere che l'incendio fosse stato appiccato con benzina. Escludevano, altresì, che ricorresse il requisito della continenza, in quanto la narrazione era resa in modo tale da fare apparire il FU come persona violenta, incapace di resistere agli impulsi della gelosia ed al rancore, al punto da appiccare il fuoco in una casa abitata: in definitiva, di avere riferito la notizia in toni drammatici, del tutto sproporzionati alle modalità con le quale l'episodio si era in realtà verificato.
Avverso tale pronuncia, il difensore di JA propone ora ricorso per cassazione che affida a due distinti motivi, di seguito meglio specificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce l'errata interpretazione dell'art. 595 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione. Argomenta, in proposito, che il giornalista non avrebbe fatto altro che sintetizzare nell'articolo il contenuto dei capi di imputazione elevati a capo del FU, il quale era stato rinviato a giudizio per i reati di tentato incendio aggravato, di illecite interferenze nella vita privata di ND SA, di tentata violenza privata in danno di IE MA, nuovo partner della ND, e della stessa ND, al fine di indurla - attraverso l'incendio e l'invio di lettere anonime - a riprendere la relazione sentimentale con lui, compendiando il tutto nella definizione dell'indagato come fidanzato focoso. Si duole, poi, della mancata valutazione delle risultanze processuali, e segnatamente delle testimonianze degli inquirenti, di SA ND, del di lei padre e di IE MA e contesta l'opinione dei giudici secondo i quali l'articolo avrebbe travalicato i limiti della continenza. Il rilievo è destituito di fondamento.
Ed invero, il nucleo essenziale dell'addebito mosso al giornalista consiste nell'essere stato irrispettoso della verità della notizia riferita, che aveva anzi manipolato e volutamente esasperato colpevolmente nei suoi reali contenuti sino a farla assurgere, per finalità di mero sensazionalismo, ad una dimensione drammatica. È di tutta evidenza, infatti, che altro è riferire di un tentativo di danneggiamento tramite incendio di una casa di villeggiatura disabitata, pur deprecabilmente finalizzato all'obiettivo di piegare le resistenze dell'amata, altro è invece riferire di un preordinato disegno volto ad dar fuoco all'abitazione, all'interno della quale si trovavano i due amanti, per puro desiderio di vendetta e con chiara intenzione omicida o, quanto meno, con accettazione del rischio di porre seriamente a repentaglio l'incolumità fisica degli stessi. Se così è, correttamente è stata disconosciuta l'esimente della cronaca giudiziaria, in quanto mancava l'ineludibile presupposto della verità obiettiva della notizia riferita, che ovviamente è stata valutata nella complessità del racconto e nella puntualità dei connotati essenziali, quelli, peraltro, capaci di conferire alla vicenda una coloritura d'assieme diversa - ed assai meno grave - di quella effettiva.
Il limite di liceità della cronaca giudiziaria è, infatti, rappresentato dalla diffusione non solo della notizia del provvedimento giudiziario in sè, ma anche dalla fedele riproduzione del contenuto, senza alterazioni o travisamenti di sorta (cfr. Cass. sez. 5, n. 2842 del 2.3.1999). Tale configurazione restrittiva del principio della verità è anche suggerita dalla stessa peculiarità dell'atto giudiziario riferito (provvedimento che dispone il giudizio), che imponeva ogni prudenza nella rappresentazione di quella che costituiva nulla più che una mera ipotesi accusatoria, pure se già passata attraverso un primo vaglio giurisdizionale. L'ineludibile rispetto della presunzione di innocenza dell'indagato sino all'irrevocabile affermazione di responsabilità consente, d'altronde, soltanto la pubblicazione di ciò che sia strettamente necessario ai fini informativi, in funzione della possibile rilevanza pubblica del narrato (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 7.7.1998, n. 8036), senza fantasiose ed arbitrarie ricostruzioni della vicenda riferita. E, nel caso di specie, già la sola rappresentazione dei fatti in chiave di sostanziale certezza (segnalata dalla stessa definizione dell'indagato come fidanzato focoso), è assai poco rispettosa del dovere di verità della notizia, trattandosi appunto di accadimenti e responsabilità ancora tutti da verificare in sede dibattimentale. La mistificazione del contenuto degli addebiti finiva poi per accentuare a dismisura l'obiettiva valenza diffamatoria della pubblicazione. 2. - Anche il secondo motivo deduce l'errata interpretazione dell'art. 595 c.p. sotto lo specifico profilo dell'identificabilità del protagonista della vicenda.
La censura deve essere disattesa, in quanto si traduce in un apprezzamento di mero fatto, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità. Peraltro, il profilo in questione risulta adeguatamente motivato dai giudici di merito, sulla base dell'analitica indicazione degli elementi in forza dei quali appariva indubbia l'identificazione del FU, come responsabile dei fatti riferiti (indicazione delle funzioni di responsabile del servizio sicurezza presso un centro commerciale alle porte di Venezia, corrispondenza dell'iniziale del cognome - il nome era identico - con quella della parte offesa e l'ulteriore riscontro rappresentato dall'immediata identificazione da parte dei colleghi di lavoro, alcuni dei quali avevano addirittura affisso alcune fotocopie dell'articolo nei locali dell'azienda). 3. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni contenute in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001