CASS
Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 30004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30004 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Ettore Pedicini che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare in anni sedici e mesi otto di reclusione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30004 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da PP TA, ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 13 gennaio 2017, dalla Corte di appello di Genova e, in data 12 luglio 2019, dalla Corte di appello di Reggio Calabria, determinando la pena complessiva in anni 17 e mesi quattro di reclusione. 2. Il difensore di PP TA ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla quantificazione dell'aumento di pena per i reati così detti satellite. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto era stato ritenuto che la sentenza genovese avesse riguardato due reati, mentre in realtà si trattava di un solo reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminare in anni sedici e mesi otto di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, nei limiti che verranno indicati. Il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione, ha individuato il reato più grave nel reato associativo giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria e quindi ha operato gli aumenti della pena base in ragione dei reati così detti satellite. Con riguardo ai reati giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Genova, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che si trattasse di due fattispecie, individuate ai capi B e C dell'imputazione, e quindi ha operato un doppio aumento di pena. In realtà, come dedotto dal ricorrente, il giudice della cognizione aveva qualificato i fatti di cui ai capi B e C come unica fattispecie, e dunque doveva essere operato unico aumento di pena. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. A norma dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., in questa sede è possibile, applicando i criteri già seguiti dal primo giudice, procedere direttamente alla determinazione della pena del reato continuato. 2 Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto congrua la pena applicata dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva riconosciuto continuazione interna, nella misura di anni sedici di reclusione, pena che va aumentata di mesi otto di reclusione, già applicata la diminuzione per il rito abbreviato, per l'unico reato giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Genova, in conformità a quanto già ritenuto dal giudice dell'esecuzione. Va, dunque, pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che si ridetermina in anni sedici e mesi otto di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni sedici e mesi otto di reclusione. Così deciso, il 15 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Ettore Pedicini che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare in anni sedici e mesi otto di reclusione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30004 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da PP TA, ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 13 gennaio 2017, dalla Corte di appello di Genova e, in data 12 luglio 2019, dalla Corte di appello di Reggio Calabria, determinando la pena complessiva in anni 17 e mesi quattro di reclusione. 2. Il difensore di PP TA ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla quantificazione dell'aumento di pena per i reati così detti satellite. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto era stato ritenuto che la sentenza genovese avesse riguardato due reati, mentre in realtà si trattava di un solo reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminare in anni sedici e mesi otto di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, nei limiti che verranno indicati. Il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione, ha individuato il reato più grave nel reato associativo giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria e quindi ha operato gli aumenti della pena base in ragione dei reati così detti satellite. Con riguardo ai reati giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Genova, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che si trattasse di due fattispecie, individuate ai capi B e C dell'imputazione, e quindi ha operato un doppio aumento di pena. In realtà, come dedotto dal ricorrente, il giudice della cognizione aveva qualificato i fatti di cui ai capi B e C come unica fattispecie, e dunque doveva essere operato unico aumento di pena. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. A norma dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., in questa sede è possibile, applicando i criteri già seguiti dal primo giudice, procedere direttamente alla determinazione della pena del reato continuato. 2 Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto congrua la pena applicata dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva riconosciuto continuazione interna, nella misura di anni sedici di reclusione, pena che va aumentata di mesi otto di reclusione, già applicata la diminuzione per il rito abbreviato, per l'unico reato giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Genova, in conformità a quanto già ritenuto dal giudice dell'esecuzione. Va, dunque, pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che si ridetermina in anni sedici e mesi otto di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni sedici e mesi otto di reclusione. Così deciso, il 15 giugno 2023.