Sentenza 10 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
loloves Reg. Gen. N. 18079/2000 8501/01 UD. 07.02.2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Слои 14563 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Nep. 2761 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Dott. Ugo RIGGIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Richiesta copia studio dal Sig. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE per dirith L. 6000 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere 1.10.05.27 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 18079/2000 proposto Oggetto: Invalidità da testamento. SI LI e AL ON, in proprio e quali successori ex lege di SI RI e PERISSI- 3000 CANCELLERIA NOTTO LUIGIA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 15, presso lo studio dell'Avv. Nicola Romano che li 00674223 rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTI DD674224
contro
ZA TR, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Vite n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Criso- 239/01 CAL stomo Sciacca che unitamente all'Avv. Francesco Suriano lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricor- Pick dal SejACCA 6.002 SO. per c 5001 -26CONTRORICORRENTE e
contro
TT RI AL TI AL LO LB INTIMATI per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione €0,52 ₤1000 CANCELLERIA n. 7689/99 del 16.02.1999 / 19.07.1999. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 07.02.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. CANCELLERI Gen.le Dott. Libertino LB Russo che ha concluso per l' inammissibilità, o rigetto, del ricorso. Y093040 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.09.1998, IN RI notto, IN CC, IO e LI DI convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, ET NZ, UI RI e MI LB DI e, premesso che il 3 aprile 1988 era deceduta PI RI, della quale erano successibili ex lege essi attori nonché UI E- rissinotto e MI LB DI;
che la de cuius con testa- 2 mento olografo del 19 febbraio 1987 aveva nominato ET CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE NZ suo erede universale, mentre precedentemente con Richiesta copia studio dal Sig. ROMAN scrittura privata autenticata in data 10 ottobre 1984 e 8 mar- Gees per diritti L, zo 1985 aveva trasferito a ET NZ, per il prezzo ri- IL CANCELLIERE spettivamente di £. 25.000.000, la nuda proprietà di due ap- partamenti, chiesero che venisse annullato il testamento olo- grafo di PI RI per incapacità di intendere e di volere della testatrice o per dolo posto in essere da ET LIRE 5000 NZ;
che venisse dichiarata la nullità degli atti di vendita CANCELLERIA perché dissimulanti donazioni prive dei necessari requisiti di forma ovvero che venissero annullati tali atti per incapacità di AT673536 intendere e di volere della venditrice;
che ET NZ fosse condannato a rendere il conto delle somme e degli altri beni € 0,52 L.1000 già di AR RI a lui affidati da PI RI CANCELLERIA notto affinché li amministrasse. Il Tribunale rigettò tutte le domande degli attori e tale deci- AY527563 sione venne confermata dalla Corte d'appello di Milano, la quale ritenne che gli attori non avevano provato che al mo- mento della redazione della scheda testamentaria PI RI era incapace di intendere e di volere, e che le at- M tenzioni di cui la stessa era stata oggetto da parte di ET NZ non integravano gli estremi della captazione. Al ri- guardo la Corte d'appello considerò irrilevante il fatto che Pie- tro NZ avesse consegnato a PI RI, 3 pochi giorni prima della redazione del testamento, una lettera (che era stata pure allegata al testamento) inviatagli da IN RI per far credere alla anziana NN che i parenti si disinteressavano di lei, in quanto in tale comportamento non era ravvisabile quella immutazione della realtà che è elemento costitutivo del dolo. Quanto alle vendite la Corte d'appello rile- vò che gli attori avrebbero avuto interesse ad impugnarle solo in quanto eredi legittimi, per l'ipotesi di invalidità del testa- mento, mancando inoltre la prova scritta della simulazione;
mentre nessuna prova era stata data che un ipotetico peculio affidato da AR RI alla sorella PI RI notto fosse stato affidato all'amministrazione di ET TA za. Con sentenza n. 7689/99 del 16.02.1999 / 19.07.1999, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso di IN RI, Vit- torina CC, IO e LI DI, osservando: a) quanto al primo motivo, che i giudici di merito avevano tenuto conto di tutti i documenti (medici e non) prodotti, ma li avevano ri- tenuti irrilevanti in quanto si riferivano ad episodi risalenti a quando PI RI era in giovane età o successi- M vi alla redazione del testamento ovvero relativi a patologie che non incidevano sulla capacità di intendere e di volere della te- statrice, mentre le prove testimoniali non ammesse non ave- vano alcuna diretta incidenza con le condizioni mentali di 4 PI RI al momento della redazione del te- stamento;
b) quanto al secondo motivo che la consegna della lettera di IN RI alla testatrice per dimostrare il di- sinteresse dei familiari nei suoi confronti, non realizzava quella artificiosa immutazione della realtà nella quale si con- creta la captazione, mentre le attenzioni rivolte dal NZ alla NN non erano tali da configurare il dolo e, quindi, da trarre in inganno la testatrice, suscitando in lei false rappre- sentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
c) quanto al terzo mo- tivo, che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto che gli attori, non avendo la qualità di eredi di PI RI notto, non avevano interesse a far valere la dedotta simulazio- ne degli atti di vendita;
d) quanto al quarto motivo, che giu- stamente era stata rigettata la domanda di rendiconto, poiché essa era rimasta sfornita di prova, non avendo gli attori dimo- strato quali beni o denaro, appartenuti alla testatrice o alla sorella AR, il NZ avesse di fatto amministrato, doven- dosi peraltro considerare nuova la domanda proposta nei confronti del NZ in qualità di erede di PI ER M sinotto, quanto alla presunta amministrazione da parte di quest'ultima dei beni della sorella AR. Per la revocazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., IN RI e IO E- 5 rissinotto, anche nella qualità di successori ex lege di AR e UI RI. ET NZ ha resistito con controricorso. Tutti gli altri intimati non si sono costituiti. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno della revocazione i ricorrenti deducono che l' im- pugnata decisione della Corte di Cassazione sarebbe l'effetto di quattro errori di fatto, commessi nell'esposizione dello “Svolgi- mento del processo" in quanto: 1) fa risalire la morte di AR RI al 3 aprile 1988, anziché al 24 maggio 1988, e nella elencazione dei successori enumera la sorella PI RI a lei premorta, sovvertendo l'ordine successorio. 2) fa risalire la morte di PI RI al 24 mag- gio 1988, anziché al 3 aprile 1988, errando pertanto l'elenca- zione dei successibili ex lege. 3) omette di citare la procura generale rilasciata da Giusep- pina RI a ET NZ in data 3 dicembre 1987. 4) riporta in modo errato le conclusioni degli attori effet- tuate nella citazione in primo grado, perché non tiene conto che il testamento olografo di PI RI era stato impugnato oltre che per incapacità di intendere e di volere 6 della testatrice, anche per "vizi della volontà", mentre in ordine a quest'ultimi fa riferimento soltanto al "dolo". Sostengono i ricorrenti che tali "sviste", essendo frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e rivestendo il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza costituire un punto controverso sul quale la sentenza impugnata abbia pronunciato, avrebbero tutti i re- quisiti richiesti per l'errore di fatto revocatorio. Aggiungono che l'impugnata sentenza avrebbe male inter- pretato il materiale probatorio (documentazione medica) in or- dine alla incapacità di intendere e di volere della testatrice, di- chiarando ingiustamente inammissibile la prova testimoniale e invertendo finanche l'onere della prova, per cui se non fosse incorsa in simile errore la sua decisione sarebbe stata di senso opposto. Assumono che vi sarebbe nesso di "causalità necessario" tra la decisione e l'errore di fatto consistente nell'aver omesso di menzionare “i vizi della volontà", indicando solo il "dolo", trattandosi di errore ricadente "sul dettato letterale della do- manda". Parimenti tale nesso ricorrerebbe in relazione all' er- rore circa il fatto che la lettera era stata non soltanto "esibita" dal NZ alla testatrice ma altresì da questa "allegata” al testamento, entrando così a far parte integrante dello stesso. Tale erronea percezione della Corte, che ha omesso così di 7 esaminare l'errore sul motivo, avrebbe determinato una deci- sione opposta a quella che sarebbe stata adottata. Aggiungono i ricorrenti che l'affermazione della Corte, la quale non ha ravvisato nel comportamento del NZ gli estremi del "dolo" ossia l'esistenza di mezzi fraudolenti, sareb- be in netto contrasto con le prove acquisite e, realizzando un "contrasto tra due rappresentazioni di uno stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali”, costituirebbe errore idoneo a legittimare l'azione di revocazione. Deducono poi l'erroneità della decisione per aver ritenuto non deducibile la nullità degli atti di vendita per mancanza di interesse, ma solo per l'ipotesi di accoglimento della revoca- zione. Infine sostengono che lo scambio di date avrebbe avuto in- cidenza per il fatto che ET NZ, quale erede di Giu- seppina RI, avrebbe ereditato pro quota i beni di Ma- ria RI, ove effettivamente quest'ultima fosse pre- morta alla prima;
mentre la pronuncia di rigetto della richiesta di rendiconto sarebbe stata fondata sull'erroneo presupposto dell'inesistenza della procura generale rilasciata da Giuseppi- na RI a ET NZ in data 3 dicembre 1987. A) Osserva preliminarmente il Collegio che l'errore di fatto, rilevante ai fini dell' esperimento del rimedio della revocazione, 8 ex art. 395 n. 4 c.p.c. anche con riferimento alle sentenze dalla Corte di Cassazione è soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto, incontestabil- mente escluso dagli atti, ovvero la insussistenza di un fatto che, viceversa, dagli stessi atti e documenti, risulti positiva- mente accertato;
onde esso si differenzia sia dall'errore mate- riale, cioè dal semplice lapsus che dà luogo a correzione della sentenza, e sia dall' errore di giudizio per inesatta o incom- pleta valutazione delle risultanze processuali, denunciabile in cassazione solo nei limiti consentiti dall' art. 360 n. 5 c.p.c.. Inoltre il fatto erroneamente ammesso o escluso per assurgere a motivo di revocazione, oltre a non essere stato oggetto di contestazione fra le parti, né espressamente né implicitamen- te, ed avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni in- duttive o di particolari indagini ermeneutiche, deve essere tale da incidere su tratti rilevanti della controversia si da influire, in virtù di un rapporto di causa ad effetto, sulla decisione. Trattandosi di errore meramente percettivo, l'errore di fatto non può concernere l'attività valutativa, da parte del giudice, di situazioni processuali esattamente percepite nella loro og- gettività e quindi l'erroneo apprezzamento di risultanze pro- cessuali o il vizio di ragionamento su fatti assunti;
ricorrendo 9 in tali ipotesi errore di giudizio, qualora i fatti segnalati abbia- no formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discus- sa valutazione (cfr. ex plurimis: Cass. 13.11.1997 n. 1226; 25.9.1997 n. 9416; S.U. 12.6.1997 n. 5303; 3.12.1996 n. 10794; 8.7.1995 n. 7506; 20.4.1995 n. 4431; 24.11.1994 n. 9979). B) Nel caso specifico, gli errori di fatto in cui sarebbe incor- sa la Corte di Cassazione nella sentenza impugnata - come sopra specificamente indicati - attengono esclusivamente o a errori materiali o alla valutazione delle risultanze processuali, ovvero al ragionamento sui fatti assunti e alle conclusioni che sono state tratte. Infatti, per quanto riguarda l'erronea indicazione delle ri- spettive date di morte delle sorelle AR e PI RI notto (di cui ai nn. 1 e 2) l'impugnata sentenza ha commesso degli errori puramente materiali, scambiando la data di morte di PI RI, deceduta il 3 aprile 1988, con la data di morte di AR RI, deceduta il 24 maggio 1988, elencando tra gli eredi legittimi di quest'ultima la sorella PI RI. Tali errori materiali, che giustificano la sola correzione della sentenza (attraverso lo specifico rime- dio), non possono essere considerati errori revocatori perché non hanno avuto alcuna incidenza nella economia della deci- sione dei giudici di legittimità, i quali hanno respinto il ricorso 10 proposto sulla base del presupposto di fatto decisivo e assor- bente che nel giudizio di merito non era stata offerta la prova certa sullo stato di incapacità di intendere e di volere della te- statrice al momento della redazione del testamento. C) Al riguardo i ricorrenti non indicano un'erronea perce- zione dei fatti da parte della Corte di Cassazione, ma si limita- no a dedurre una sbagliata valutazione e interpretazione (peraltro sol perché non corrispondente alle loro attese) della documentazione medica (specie in ordine alla natura cronica e non episodica dell'infermità da cui sarebbe stata affetta la te- statrice, come puntualizzato in memoria), e sol da ciò traendo, immotivatamente, la presunzione che il giudice di legittimità avrebbe travisato i fatti ovvero che vi sarebbe “contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti uno dalla sentenza e l'altro dagli altri documenti processuali", il tutto al fine di conseguire una diversa valutazione di merito in ordine alla dedotta incapacità della testatrice, esclusa in entrambi i giudizi di merito. Diversa e nuova valutazione che, non essen- do consentita neppure al giudice di legittimità, in sede di ri- corso ordinario, a fronte di una motivazione adeguata ed esau- riente, è a fortiori preclusa ove introdotta attraverso lo stru- mento straordinario della revocazione, al quale i ricorrenti si affidano prendendo pretesto da una diversa lettura del mate- riale probatorio e accedendo ad un meticoloso, quanto sterile, 11 monitoraggio della motivazione della sentenza impugnata. Si è pertanto in presenza della rappresentazione di un ipo- tetico errore di giudizio;
ed è, comunque, da escludere che la sentenza della Corte di Cassazione impugnata si fondi su di una erronea o falsa percezione di circostanze decisive in con- trasto con quanto manifestamente emergente dagli atti. D) Analoghe considerazioni valgono per gli altri dedotti erro- ri. In particolare, per quanto riguarda l'omessa menzione dei "vizi della volontà”, si è trattato di semplice riferimento incom- pleto delle conclusioni, ma non di errore consistente in vizio di assunzione del fatto, avendo l'impugnata sentenza statuito su quello realmente controverso, allorché ha escluso il "dolo", ossia l'esistenza di comportamenti fraudolenti, integranti captazione, da parte del NZ. Né risulta che la Corte di Cassazione abbia deciso per erro- re di lettura degli atti interni del giudizio, poiché la concla- mata circostanza che la lettera di IN RI era stata allegata al testamento e non soltanto esibita alla testatrice dal NZ, a parte che dal contesto della motivazione appare puntualmente precisata, allorché è stato esaminato e respinto l'errore anche sul motivo di cui al secondo comma dell'art. 624 c.c., non riveste alcun rilievo, neppure marginale, dal mo- mento che la decisione è basata sul fatto che quel documento, 12 sulla cui esistenza o autenticità non vi era affatto contestazio- ne, non poteva in se stesso racchiudere i connotati di una ar- tificiosa immutazione della realtà, nella quale si concreta la captazione. E) Infine di nessun rilievo è l'omessa menzione della procu- ra generale che PI RI aveva conferito al Co- stanza in data 3 dicembre 1987, e del tutto destituita di fon- damento è l'affermazione che la decisione sarebbe stata as- sunta sull' erroneo presupposto dell'inesistenza di tale procu- ra: ciò perché, come sopra puntualizzato, la decisione (di me- rito, ritenuta immune da censura in sede di legittimità) è stata basata sulla totale mancanza di prove in ordine alla effettiva amministrazione da parte del NZ di denaro o beni ap- partenenti a ciascuna delle due sorelle. Restando, in tale deci- sivo rilievo, certamente assorbita ogni questione riguardo alle domande proposte contro il NZ che - secondo l'osserva- zione incidentale dei giudici di legittimità non era stato ad ogni buon conto neppure chiamato in giudizio a rispondere, quale erede, dell'amministrazione dei beni di AR RI notto da parte della sorella PI, sua dante causa a ti- tolo universale;
chiaro essendo che il difetto di prova riguarda- va ogni sorta di bene o denaro amministrato e di cui il TA zo potesse essere chiamato a rispondere in sede di rendimento del conto. 13 La disquisizione che, con lo scambio di date, i beni di AR RI, ove questa fosse premorta alla sorella, sarebbero entrati nel patrimonio della testatrice, è esercitazione dialetti- 80000 ca del tutto sterile, completamente estranea al tema del giudi- 330000 nel quale mai si è discusso e deciso dei beni della pre- zio ☐ - - e certamente non serve ai fini dell'individuazione detta dell'errore revocatorio. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessive £ 764000, oltre £.
6.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 7 febbraio 2001. IL PRESIDENT IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino blifu k IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA MING. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 14