Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18209
CASS
Sentenza 20 dicembre 2002

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Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro a seguito della mancata ottemperanza, da parte del lavoratore, al trasferimento della sede dove svolgeva la propria attività, nullo per mancanza dei motivi, enunciati in maniera generica e con riferimento alle esigenze di una ristrutturazione, mai attuata fino alla data del licenziamento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18209
Data del deposito : 20 dicembre 2002

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