Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro a seguito della mancata ottemperanza, da parte del lavoratore, al trasferimento della sede dove svolgeva la propria attività, nullo per mancanza dei motivi, enunciati in maniera generica e con riferimento alle esigenze di una ristrutturazione, mai attuata fino alla data del licenziamento).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18209 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI ER s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., rag. Franco TA, rapp.to e difeso dagli avv.ti IO Rubini e Paolo Cubuzio, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via Angelo Brofferio, n. 3, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
BI IO rapp.to e difeso dall'avv. Germano Bellussi, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Po, n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo Ceci, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 00024/2000 del 30.06/25.07.2000, R.G. n. 00080/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzaretta;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata. la Corte di Appello di Venezia, a conferma della sentenza dell'allora Pretore di Venezia n. 0025/99 del 22 gennaio/17 maggio 1999 dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla TA & Carretta AT s.r.l., oggi TA AT s.p.a. (in appresso solo TA) al proprio dipendente IO HE, ordinava la immediata reintegra dello stesso nel posto di lavoro e condannava la TA al risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300 del 1970. Aveva dedotto il HE: la motivazione del disposto
"sollevamento dall'incarico" del HE, espressa dalla società nella lettera 20 gennaio 1997 si riferiva al mancato incremento di vendita del prodotto affidato al lavoratore e alla decisione di chiudere l'ufficio vendite della filiale veneziana dall'01 febbraio 1997 "a causa della sua esigua contribuzione", con l'ulteriore precisazione, a seguito di espressa richiesta del dipendente, che "a partire dal 24 marzo il nuovo posto di lavoro era presso l'ufficio commerciale di Reggio Emilia"; in tale sede al HE, il cui arrivo non era stato comunicato alla sede, era stato fatto presente che per mero errore era stato trasferito alla sede di Reggio Emilia in luogo di quella di Milano;
alle sue proteste anche a mezzo di legale per la insussistenza della necessità del trasferimento, peraltro comunicato senza il preavviso di giorni trenta previsto dal contratto collettivo applicabile, era ad esso pervenuto nuovo invito, con minaccia di licenziamento, a raggiungere la sede di Milano da quella di Venezia, quest'ultima peraltro non soppressa;
che, infine, a seguito di nuova richiesta dei motivi di trasferimento, al HE era pervenuta la lettera di licenziamento per "emblematico atteggiamento e per pretesa mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto".
Osservava la Corte, a conferma delle argomentazioni della sentenza appellata: l'unica motivazione del disposto "sollevamento dall'incarico" del HE era quella espressa dalla società nella lettera 20 gennaio 1997 e si riferiva al mancato incremento di vendita del prodotto affidato al lavoratore e alla decisione di chiudere l'ufficio vendite della filiale veneziana dall'01 febbraio 1997 "a causa della sua esigua contribuzione"; la sopra indicata successione dei fatti doveva considerarsi una sostanziale mancata esplicitazione dei motivi del trasferimento;
le comunicazioni al HE erano tutte carenti di indicazione delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui agli artt. 2103 c.c. e 37 del contratto collettivo;
alla data del licenziamento l'ufficio vendite di Venezia era ancora operante;
in conseguenza, legittimo era stato il rifiuto del dipendente a prendere servizio nella nuova e lontana sede di Milano.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la TA AT s.p.a affidandosi ad unico motivo di censura. HE IO si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione proposta dal HE circa la inammissibilità del ricorso per mancanza della specialità della procura ad esso a margine.
L'assunto deve essere disatteso.
La Corte di legittimità ha consolidato l'orientamento secondo cui "la procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 cod. proc. civ.; ne' produce nullità della procura la mancanza della data, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, e la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso" (fra le tante e da ultimo, Cass. 1^ marzo 2001,n.0 2991). Con l'unico motivo di ricorso la TA denunzia violazione e mancata applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. Deduce la TA che motivo del licenziamento per giusta causa era stato il rifiuto del dipendente a raggiungere la nuova sede di Milano, e i conseguenti danni dallo stesso causati con il suo comportamento, peraltro incidente sulle stesse scelte aziendali;
tanto integrava la giusta causa di licenziamento, tenuto conto che il trasferimento era determinato dalla crisi, che la società intendeva arginare con la soppressione della filiale di Venezia;
i fatti addebitati, nel loro complesso, determinavano una situazione di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto;
con le tre comunicazioni al HE la società aveva ampiamente illustrato le ragioni del trasferimento e, successivamente, del licenziamento;
la filiale di Venezia era stata successivamente trasformata in centro di assistenza con cessazione della sua funzione commerciale, a sua volta mantenuta operativa nella sede di Milano;
la scelta imprenditoriale sulla soppressione della funzione commerciale della filiale di Venezia, a sua volta autonomamente giustificativa del disposto trasferimento, non era sindacabile dal giudice.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ricostruisce le fasi salienti del licenziamento, e, con riferimento alle lettere 20 gennaio 1997 (decisione di chiudere l'ufficio vendite della filiale veneziana "a causa della Sua (del HE, n.r.) esigua contribuzione", 07 marzo 1997 (ribadita l'intenzione di cui alla precedente lettera si comunicava il nuovo posto di lavoro a partire dal 24 marzo presso la sede di Reggio Emilia), nota 26127 marzo 1997 (conferma del trasferimento alla sede di Milano), 14 aprile 1997 (impugnato stragiudizialmente il trasferimento da parte del HE si insisteva per la ripresa del lavoro presso la sede di Milano a pena di licenziamento, intervenuto il 30 giugno successivo a seguito di richiesta dei motivi del trasferimento, e perviene alla conclusione che non sussistevano le motivazioni del trasferimento, peraltro mai ufficialmente comunicate, e che il licenziamento era illegittimo.. A confutazione di tale accertamento, il ricorso altro non deduce che, in via del tutto generale ed astratta, e come tale inidonea a costituire motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che la società "tendeva alla eliminazione di una filiale, quella di Venezia, che era in passivo e che rischiava di determinare una situazione critica per le sorti dell'intera azienda", tant'è che successivamente era stata trasformata in centro di assistenza operativo per gli altri uffici e ne era stato soppresso l'ufficio della funzione commerciale esterna, che il rifiuto del HE a raggiungere la sede di destinazione "aveva influito notevolmente su quelle che potevano essere le scelte della TA, costringendola a tenere vacante un posto di lavoro con tutte le conseguenze produttive ed economiche che ciò comporta", che il comportamento del dipendente si era concretato "in una serie di fatti ciascuno dei quali, considerato isolatamente non avrebbe carattere di particolare gravità, ma che nel loro complesso determinano una situazione di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto"; che le scelte aziendali tra più soluzioni alternative, e "segnatamente quella del lavoratore da trasferire" non erano sindacabili.
Orbene, va preliminarmente rilevato che, per quanto è risultato dagli elementi fattuali di cui alla sentenza impugnata, non era in atto alla data del licenziamento, alcuna ristrutturazione aziendale, essendo eventuali modifiche alla sede di Venezia, se anche effettive e in concreto anche realizzate, comunque intervenute dopo il provvedimento espulsivo del HE. Dunque, il Tribunale è pervenuto correttamente alla conclusione che alla data del disposto trasferimento (all'incirca cinque mesi prima del licenziamento) non sussistevano, se non in via del tutto ipotetica e nelle mere intenzioni della TA, e comunque non attuate quanto meno per i cinque mesi successivi, le ventilate condizioni di crisi della sede di Venezia e quindi le ragioni tecniche giustificative dell'allontanamento del HE. "Le deduzioni della TA, di cui in ricorso, sono prospettate in linea di principio, senza i necessari riferimenti agli atti ed elementi di causa, e si concretano piuttosto e sostanzialmente, in mere affermazioni contrarie a quelle risultanti dalla sentenza impugnata, come tali inidonee a censurare le argomentazioni del giudice di appello.
Come si è già detto la supposta intenzione della TA di sopprimere il posto di lavoro del HE presso la sede veneziana dell'azienda resta sola e non provata affermazione di fatto non solo non riscontrata dal alcun elemento probatorio, ma anche decisamente contrastata dagli accertamenti di merito, secondo cui alla data del licenziamento la sede di Venezia era ancora operante. Quanto al mancato raggiungimento della nuova sede da parte del HE in assenza della comunicazione dei relativi motivi del trasferimento, non v'è dubbio che "il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di una eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti;
non si può invece ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie la lavoratrice interessata era stata licenziata in quanto si era rifiutata di prendere servizio presso il nuovo posto di lavoro, sito in una città molto distante, presentandosi invece presso la sede originaria;
il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C. ha dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendone insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi)" (Cass. 0 8.02 1999, n. 0 1074, e Cass. 12 dicembre 1996, n. 11118, nel senso che "la illegittimità del trasferimento vizia anche il recesso datoriale".).
Il principio, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, è certamente applicabile al caso di specie, tenuto conto che il trasferimento ad altra sede del dipendente è stato, e lo è nel presente giudizio, solo e sempre motivato dalla generica esigenza di ristrutturazione della sede di Venezia, quest'ultima mai attuata fino alla data del licenziamento. E dunque, non v'è dubbio che la mancanza dei motivi del trasferimento, peraltro espressamente sollecitati anche per il tramite di legale, rende nullo il trasferimento, e tale nullità rende altrettanto illegittimo il licenziamento, in ricorso espressamente adottato a titolo di giusta causa, non sussistendo, nel rifiuto di raggiungere la nuova sede da parte del Righetto, alcun comportamento sanzionabile. Dalle considerazioni di cui sopra emerge anche l'assoluta estraneità delle argomentazioni diffuse in ricorso circa il diritto del datore di lavoro, mai disconosciuto dal giudice di merito, di operare scelte di gestione aziendali non sindacabili in sede giudiziale. In conclusione il ricorso va rigettato;
per il principio della soccombenza la TA AT s.p.a. va condannata al rimborso in favore di HE IO delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la TA AT s.p.a. al rimborso in favore di HE IO delle spese del giudizio di cassazione in euro 12,00 oltre a euro 2.000,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002