Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 2
Il principio di specialità di cui all'art. 14 della convenzione europea di estradizione non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che ottenga, per altri reati, l'estradizione di un suo cittadino, ma pone solo delle limitazioni collegate con l'evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica nel territorio nazionale dell'estradato, per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva. (Fattispecie relativa all'esercizio dell'azione penale e a condanna, non eseguita, ma valutata ai fini della revoca di liberazione anticipata, per delitto di evasione, per il quale l'estradizione non era stata concessa).
Nel procedimento di sorveglianza, il parere del P.G., obbligatorio ma non vincolante, può essere modificato nel corso del procedimento medesimo, senza preclusione alcuna e senza alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento giurisdizionale che lo recepisca o lo disattenda. (Non risultano precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 11.3.1999
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.1975
3. " Vincenzo TARDINO " REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE " N.35006/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze, in data 19.5.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza revocava la liberazione anticipata concessa al AN da quello di Napoli, con ordinanza dell'1.6.1989, per il periodo di detenzione 12.3.1983/12.3.1989.
Osservava il Tribunale che costui, evaso nel dicembre, 1989, era stato arrestato due anni dopo in Danimarca e da qui estradato;
il 23.2.1994 era intervenuta sentenza di condanna per il delitto di evasione. La tesi difensiva che questa sentenza sarebbe ineseguibile, in quanto l'estradizione non era stata concessa per il reato ivi contemplato, appariva irrilevante al Tribunale, che doveva prendere atto della sua esistenza, ne' aveva alcun potere di intervento sulle ragioni fatte valere dal condannato. Essa costituiva titolo per la revoca del beneficio suddetto, dal momento che la condotta del AN - non rientrato da un permesso durante la detenzione e poi resosi latitante per due anni - era di tale gravità da evidenziare la mancata partecipazione al trattamento risocializzante, cui il medesimo aveva evidentemente aderito solo in via fittizia. A niente rilevava il comportamento corretto, tenuto successivamente al nuovo arresto, che non toglieva alcun aspetto di gravità alla condotta, anteatta.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il AN, che, denunciava:
- con il primo motivo di ricorso, violazione di legge. La sentenza di condanna per il reato di evasione era quanto meno ineseguibile, per il principio di specialità che accompagna il procedimento di estradizione;
addirittura se ne poteva ipotizzare l'inesistenza giuridica, dal momento che la pronuncia era avvenuta dopo il rientro del ricorrente in Italia. Mancando l'estradizione, il AN non poteva essere sottoposto ad una qualsiasi restrizione della libertà personale e quindi anche alla revoca della liberazione anticipata, che spostava la data della con il secondo motivo, vizio della motivazione.
La suddetta sentenza di condanna era solo apparentemente definitiva, in quanto, essendo in corso l'esame di un appello tardivo, il P.M. aveva revocato, frattanto l'ordine di esecuzione;
errava, quindi il Tribunale, argomentando sull'esistenza del presupposti giuridici per la revoca del beneficio;
- con il terzo motivo, irrevocabilità del parere espresso dal P.G. dinanzi al Tribunale di sorveglianza e favorevole al AN, poi immotivamente cambiato, senza che fosse intervenuto alcun fatto giustificativo;
- con il quarto motivo, vizio della motivazione.
Il Tribunale aveva contravvenuto alla pronuncia di incostituzionalità di una revoca automatica a seguito di condanna per delitto non colposo, argomentando contraddittoriamente rispetto alle evidenze della posizione carceraria del AN, ammesso ai benefici penitenziari prima e dopo la sua evasione, avvenuta peraltro alla vigilia dell'inasprimento del regime carcerario ex d.l. n.152/1991. E del resto, durante la latitanza egli era rimasto immune da qualunque censura penale, ne' aveva cercato di rinsaldare i legami con l'ambiente malavitoso di provenienza, tanto da legittimare la conclusione che avesse perseverato nella partecipazione al trattamento rieducativo.
Era quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Nell'interesse del AN era poi presentata tempestivamente una memoria difensiva, accompagnata da una personale replica del ricorrente alla requisitoria del P.G. presso questa Corte, entrambe a sostegno della inefficacia della sentenza di condanna per evasione, attesa la violazione del principio di specialità nell'estradizione. Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo motivo, è pacifico - nella giurisprudenza di questa Corte - che il principio di specialità di cui all'art.14 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13.12.1957, non precluda in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che ottiene (per altri reati) l'estradizione di un suo cittadino, ma ponga solo delle limitazioni collegate all'evidente necessità di impedire che si, tragga occasione dalla presenza fisica nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale, diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva (cfr.Sez.V, 3. 7.1997, n.1042).
La doglianza del AN è quindi infondata per molteplici:
per l'evasione da lui commessa, legittimo è stato l'esercizio dell'azione penale;
come titolo giuridico, la sentenza di condanna concreta ineseguibilità della pena con tale pronuncia inflitta;
la revoca della liberazione anticipata avrebbe potuto essere disposta (ricorrendone, come si vedrà, i postulati normativi) anche a prescindere dalla presenza in Italia dell'estradato; il provvedimento di revoca non può considerarsi come restrittivo della libertà personale per fatti estranei all'estradizione, dal momento che esso incide sull'esecuzione della pena, residua inflitta in ordine a reati per i quali estradizione vi è stata. Deve dunque concludersi che non ricorre violazione del principio di specialità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché l'appello tardivo cui il ricorrente si riferisce non è stato ancora accolto, nè si sa se lo sarà. Fino ad allora, il giudicato penale resta intatto ed efficace nei limiti sopra visti. Legittima, peraltro, è stata l'esclusione del relativo ordine di esecuzione dal provvedimento di unificazione delle pene inflitte al AN. Altrettanto va detto per il terzo motivo, visto che, il parere del P.G. - obbligatorio ma non vincolante - può essere variato in corso del procedimento, senza preclusione alcuna e senza alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento che lo recepisce o lo disattende.
Infondato è anche il quarto e ultimo motivo di ricorso. La revoca del beneficio de quo non è stata disposta dal Tribunale come conseguenza automatica della condanna per delitto non colposo, ma per una motivata ragione di incompatibilità del suo mantenimento, rispetto alla condotta che, integrando delitto di evasione commesso nel corso della fruizione di un permesso, assume una valenza straordinariamente negativa, rinnegandosi in tal modo gli esiti partecipativi al trattamento di risocializzazione. Che poi il AN sia evaso perché temeva l'imminente recrudescenza del regime carcerario, non è certo giustificazione valida, caso mai denotando una sua insofferenza verso la disciplina intramuraria, anch'essa all'opposto di detta partecipazione.
Il ricorso va dunque rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999