Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 1975
CASS
Sentenza 11 marzo 1999

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Il principio di specialità di cui all'art. 14 della convenzione europea di estradizione non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che ottenga, per altri reati, l'estradizione di un suo cittadino, ma pone solo delle limitazioni collegate con l'evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica nel territorio nazionale dell'estradato, per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva. (Fattispecie relativa all'esercizio dell'azione penale e a condanna, non eseguita, ma valutata ai fini della revoca di liberazione anticipata, per delitto di evasione, per il quale l'estradizione non era stata concessa).

Nel procedimento di sorveglianza, il parere del P.G., obbligatorio ma non vincolante, può essere modificato nel corso del procedimento medesimo, senza preclusione alcuna e senza alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento giurisdizionale che lo recepisca o lo disattenda. (Non risultano precedenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 1975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1975
    Data del deposito : 11 marzo 1999

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