Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
Ai fini della soggezione alla legge penale militare, non può essere considerato "militare in servizio alle armi" il soggetto arruolato, ma privo di servizio in quanto sottoposto a giudizio di rivedibilità; di conseguenza la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad incriminazione per il reato di simulazione di infermità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2006, n. 7353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7353 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/12/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3916
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 31961/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GUP PRESSO TRIB. MILITARE di PADOVA;
nei confronti di:
1) TT US, N. IL 30/04/1981;
avverso SENTENZA del 01/03/2006 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
le conclusioni del P.G. Militare Dr. Guarino Vittorio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il TRibunale di Padova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 1 marzo 2006 il GUP del Tribunale Militare di Padova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TI KU, nato a [...] il [...], ritenendo gli elementi acquisiti insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, in ordine al reato di simulazione di infermità di cui all'art. 159 c.p.m.p. per avere, in data compresa fra il gennaio 2002 ed il 30
settembre 2003, simulato patologie di carattere neuro psichiatrico in realtà insufficienti in modo tale da indurre in errore le autorità sanitarie militari che adottavano un provvedimento di temporanea invalidità, al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Il caso si inquadrava in un più ampio filone di indagini che aveva consentito di appurare la sussistenza di una diffusa pratica criminosa, in uso soprattutto nella provincia di Bolzano, volta ad ottenere illecitamente la riforma dal servizio militare, con la intermediazione di tali IA OE e di LO ER OE, attraverso certificati di medici compiacenti attestanti patologie inesistenti, in relazione alla posizione di giovani già arruolati o chiamati alle armi ovvero non arruolati ma solo iscritti di leva e dei civili coinvolti nella vicenda. In tale ambito il TI risultava arruolato in data 19 novembre 1999 e quindi, dopo una serie di rinvii della chiamata di leva per motivi di studio, sottoposto a sua richiesta a visita militare presso l'ospedale militare di Padova, venendo giudicato, in data 8 aprile 2003, temporaneamente non idoneo e rivedibile;
il 23 gennaio successivo, peraltro, il TI presentava domanda di obiezione di coscienza che veniva accolta.
Il GUP rilevava che il TI aveva ottenuto soltanto un giudizio di rivedibilità ed aveva poi comunque svolto i servizio civile sostitutivo per cui un unico contatto telefonico con IA OE successivamente alla data in cui aveva ottenuto il giudizio di rivedibilità, cui era poi seguito comunque il giudizio di idoneità, non consentiva di desumerne che avesse simulato una patologia inesistente.
Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello - sezione distaccata di Verona, deducendo il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare, ai sensi dell'art.20 c.p.m.p., in relazione al disposto dell'art. 263 c.p.m.p., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 429 del 23.10.1992, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione "nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato", posto che il solo arruolamento senza servizio non appariva sufficiente per affermare la giurisdizione del Tribunale Militare, richiedendosi invece anche l'inquadramento in una delle categorie di cui ai punti da 1 a 5 dell'art. 5 c.p.m.p. che non contemplavano la posizione dell'arruolato ricoverato o inviato all'ospedale militare. Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 429 del 1992 la Corte Costituzionale (che già con la precedente sentenza n. 112 del 1986 aveva espulso dalla nozione di appartenenti alle Forze Armate, ai fini della sottoposizione alla giurisdizione militare, i soli iscritti alla leva) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali al momento del commesso reato. Ciò in base al rilievo che il Costituente ha inteso conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati commessi da "appartenenti alle Forze Armate", nell'eccezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare;
con la conseguenza che " le persone alle quali è applicabile la legge penale militare" assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di più di quelle indicate nell'art. 3 c.p.m.p. (militari in servizio) e nell'art. 5 c.p.m.p. (militari considerati in servizio) questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, nel contempo, dalla permanenza di un legale organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato, che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari e non a quelli militari.
Nel caso in esame il OT era arruolato ma senza servizio in quanto sottoposto a giudizio di rivedibilità e non era pertanto "in servizio alle armi" ovvero "da considerare tale". In applicazione dei principi sopra esposti si deve pertanto ritenere, nella fattispecie che qui interessa, il difetto di giurisdizione del Tribunale Militare, applicandosi la disposizione secondo cui in tempo di pace per i reati militari la giurisdizione normalmente da adire è quella ordinaria, mentre quella speciale militare è eccezionale e giustificata solo ove trattasi di reati comuni commessi "sotto le armi" (v. Corte Cost. n. n. 429 del 1992).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, a norma degli artt. 620 e 621 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti alla Procura ordinaria della Repubblica presso il Tribunale di Padova che ha giurisdizione nel caso in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007