CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31914 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI FERRARA nei confronti di: TRBUNALE DI ASCOLI NO TRIBUNALE DI MACERATA con l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/5-er~ le conclusioni del PG Q111512=CLE3 i rA 01•1 LLt (,) ) u4i4(3.41-ElgaReefe Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 31914 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1/03/2022 il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, premette che il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica ha ad esso trasmesso gli atti relativi all'istanza avanzata nell'interesse di IC AT (volta ad ottenere in via principale la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti di quest'ultimo e la restituzione del medesimo nei termini per impugnare;
e, in via subordinata, la nomina di un curatore speciale al fine di proporre richiesta di rescissione del giudicato), di cui era investito a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Macerata, ritenendo la propria incompetenza sull'assunto che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara nei confronti di AT IC riferibile comunque a AT IC. Rileva che le conclusioni del Tribunale di Ascoli Piceno non sono condivisibili in quanto basate su accertamenti dallo stesso esperiti presso l'Ufficiale dello Stato Civile della Città di San Marco in Lamis e su argomentazioni deduttive tratte dalle iscrizioni nel casellario giudiziale comunque non confluite in una formale pronuncia utile ad unificare i relativi certificati, attualmente ancora riferiti a soggetti diversi. E, pertanto, ritenuta la competenza del Tribunale di Macerata per avere emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima nei confronti di AT IC in data 19/05/2016, confermata dalla Corte di appello di Ancona con pronuncia irrevocabile il 24/11/2018 (essendo la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 12/02/2019, irrevocabile il 22/04/2019 di assoluzione e priva di effetti esecutivi), rimette gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. MO ER, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di Ferrara, quale giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto più giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su istanze proposte in sede esecutiva, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto, dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Ferrara cui va disposta la trasmissione degli atti. Invero, vanno ritenute condivisibili le argomentazioni del Tribunale di Ascoli Piceno sull'erroneità del casellario giudiziale intestato a AT IC relativo alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara in data 15/01/2020 e, quindi, divenuta irrevocabile per ultima, in data 3/07/2020, avuto riguardo alla data della richiesta (21 dicembre 2020), sulla base delle informazioni assunte dall'Ufficiale dello Stato Civile di San Marco in Lamis, che ha attestato che ad essere nato il [...] in [...] comune è solo AT IC, non risultando nato in [...] luogo e in pari data alcun AT IC (si osserva, altresì, nel provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno che la circostanza era già evincibile dal contenuto stesso dell'incidente di esecuzione, la cui premessa era rappresentata dall'essere stato AT IC interdetto legalmente a far data dal 6 maggio 2009 con la sentenza n. 200/09 del Tribunale di Lucera, annotata sub 2 nel solo casellario giudiziale che reca le generalità errate del condannato e in particolare l'errato cognome AT).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.
lette/5-er~ le conclusioni del PG Q111512=CLE3 i rA 01•1 LLt (,) ) u4i4(3.41-ElgaReefe Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 31914 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1/03/2022 il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, premette che il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica ha ad esso trasmesso gli atti relativi all'istanza avanzata nell'interesse di IC AT (volta ad ottenere in via principale la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti di quest'ultimo e la restituzione del medesimo nei termini per impugnare;
e, in via subordinata, la nomina di un curatore speciale al fine di proporre richiesta di rescissione del giudicato), di cui era investito a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Macerata, ritenendo la propria incompetenza sull'assunto che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara nei confronti di AT IC riferibile comunque a AT IC. Rileva che le conclusioni del Tribunale di Ascoli Piceno non sono condivisibili in quanto basate su accertamenti dallo stesso esperiti presso l'Ufficiale dello Stato Civile della Città di San Marco in Lamis e su argomentazioni deduttive tratte dalle iscrizioni nel casellario giudiziale comunque non confluite in una formale pronuncia utile ad unificare i relativi certificati, attualmente ancora riferiti a soggetti diversi. E, pertanto, ritenuta la competenza del Tribunale di Macerata per avere emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima nei confronti di AT IC in data 19/05/2016, confermata dalla Corte di appello di Ancona con pronuncia irrevocabile il 24/11/2018 (essendo la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 12/02/2019, irrevocabile il 22/04/2019 di assoluzione e priva di effetti esecutivi), rimette gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. MO ER, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di Ferrara, quale giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto più giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su istanze proposte in sede esecutiva, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto, dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Ferrara cui va disposta la trasmissione degli atti. Invero, vanno ritenute condivisibili le argomentazioni del Tribunale di Ascoli Piceno sull'erroneità del casellario giudiziale intestato a AT IC relativo alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara in data 15/01/2020 e, quindi, divenuta irrevocabile per ultima, in data 3/07/2020, avuto riguardo alla data della richiesta (21 dicembre 2020), sulla base delle informazioni assunte dall'Ufficiale dello Stato Civile di San Marco in Lamis, che ha attestato che ad essere nato il [...] in [...] comune è solo AT IC, non risultando nato in [...] luogo e in pari data alcun AT IC (si osserva, altresì, nel provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno che la circostanza era già evincibile dal contenuto stesso dell'incidente di esecuzione, la cui premessa era rappresentata dall'essere stato AT IC interdetto legalmente a far data dal 6 maggio 2009 con la sentenza n. 200/09 del Tribunale di Lucera, annotata sub 2 nel solo casellario giudiziale che reca le generalità errate del condannato e in particolare l'errato cognome AT).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.