Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza di condanna che, a fronte di una contestazione ben definita (nella specie, per i reati di concussione e omissione di atti d'ufficio), formuli una serie di imputazioni alternative, ciascuna connotata da oggettiva incertezza nella ricostruzione del fatto storico, optando per quella più favorevole all'imputato, anziché concludere per una decisione di tipo assolutorio. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, che aveva riqualificato il fatto di concussione come reato di corruzione propria, ritenendolo avvinto dalla continuazione al reato di rifiuto di atti d'ufficio).
Commentario • 1
- 1. La fattispecie delittuosa della concussione (art. 317 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 30 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2012, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - rel. Presidente - del 27/01/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 151
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 24551/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL US N. IL 15/09/1951;
avverso la sentenza n. 854/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 17/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2012 la relazione fatta dal Presidente Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
FATTO
Con sentenza del GUP del Tribunale di Lecce in data 23/04/2009 RO GI e NC OR vennero, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 317 e 328 c.p. per avere, in concorso tra loro, abusando delle rispettive qualità di ispettore capo e agente della Polstrada di Lecce, indotto indebitamente LI LE a consegnar loro quattro paia di scarpe, recandosi presso il suo esercizio di vendita ambulante dopo che, lo stesso giorno, durante il controllo di un suo furgone effettuato in servizio di vigilanza stradale, avevano omesso di elevargli contravvenzione.
Sull'appello proposto dai prevenuti la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 17/01/2011, riqualificato il fatto di concussione come corruzione ex art. 319 c.p., ritenuto avvinto ex cpv. art. 81 c.p. al reato ex art. 328 c.p., rideterminava la pena secondo legge al RO e assolveva il NC dai reati ascritti per non aver commesso il fatto.
Avverso tale sentenza e avverso le ordinanze dibattimentali del 29/11/2010 e del 09/12/2010, con cui veniva denegata una perizia psichiatrica (precedentemente disposta) intesa ad accertare la capacità del RO di stare in giudizio, propone ricorso tale imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
- l'illegittimità e illogicità delle prefate ordinanze;
- la violazione di legge processuale e sostanziale e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità, per avere la Corte di merito:
- determinato il luogo e il tempo dell'asserito illecito controllo stradale in maniera difforme dalla contestazione;
- ritenuto il reato di corruzione propria in contrasto con le risultanze processuali e con una inaccettabile motivazione alternativa in ordine alla incerta determinazione del reale fatto storico;
- ritenuto il reato di rifiuto di atti d'ufficio in contrasto con le risultanze processuali e senza l'individuazione dell'oggetto della presunta omissione. Con motivi aggiunti la difesa ha ripreso e sviluppato, anche con nuove produzioni, la doglianza inerente alla denegata perizia psichiatrica.
DIRITTO
In assorbimento degli altri motivi di ricorso, si osserva che la sentenza impugnata ha effettivamente ritenuto la responsabilità del RO per i reati ex artt. 319 e 328 c.p. pur nella riconosciuta impossibilità di stabilire che cosa realmente avvenne durante il ritenuto controllo del furgone e formulando tre ipotesi alternative (corruzione + rifiuto atti d'ufficio, concussione, concussione + rifiuto atti d'ufficio), fra le quali ha scelto quella considerata più favorevole al prevenuto. Tale modo di procedere si colloca palesemente fuori dei meccanismi disciplinati nel capo 4 del Titolo 2 del codice di rito ed è radicalmente contrario al principio di cui al primo periodo di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1, che consente la pronuncia di condanna solo se la colpevolezza dell'imputato risulti "al di là di ogni ragionevole dubbio": situazione che, per stessa ammissione del giudice di merito, non si è verificata nel caso di specie.
In giurisprudenza, in effetti, si ammette la formulazione di imputazioni alternative solo in sede di esercizio dell'azione penale, non ponendosi in discussione che l'alternatività deve essere sciolta in sede di decisione (v., fra le altre, Cass. Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu), laddove nella specie, a fronte di una contestazione definita, si è invece pervenuti a una inammissibile declaratoria di responsabilità sulla base di ipotesi fattuali alternative e, come tali, connotate ciascuna da oggettiva incertezza, fra le quali si è ritenuto di poter scegliere la più favorevole al prevenuto, anziché concludere doverosamente per una pronuncia assolutoria.
Alla stregua di quanto sopra, la sentenza impugnata non può che essere annullata senza rinvio nei confronti del RO perché i fatti non sussistono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del RO perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012