CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24711 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24711 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 9 novembre 2021, aveva ordinato, previa disapplicazione di ordini di servizio e disposizioni amministrative incompatibili, che fosse consentito a SC SC di acquistare, al sopravvitto, farina e lievito — ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto a seguito del rifiuto, da parte della Direzione della Casa circondariale di Sassari, di ammetterlo all'acquisto di tali prodotti. 2. SC SC propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di prendere atto del carattere discriminatorio della decisione adottata dalla Direzione della Casa circondariale, che lo ha escluso dalla fruizione di beni alimentari, quali la farina ed il lievito, che invece possono essere acquistati, al sopravvitto, sia da detenuti che, come lui, sono ristretti in altre carceri e sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sia da coloro che sono detenuti a Sassari, ma in regime ordinario, sia, ancora, da soggetti detenuti a Sassari e sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. Lamenta, di conseguenza, di patire una inutile vessazione che, avendo contenuto marcatamente afflittivo, si traduce nell'illegittimo sacrificio di un suo diritto soggettivo, oltre che nella violazione del principio rieducativo consacrato dall'art. 27, comma 3, Cost.. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibiie di rigetto. 2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354, consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerate da condotte dell'amministrazione 2 inosservanti di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Il primo presupposto per l'attivazione del rimedio risarcitorio è, dunque, costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come «diritto», certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono all'acquisto di generi alimentari e, di conseguenza, al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata refluenza anche sul diritto alla salute;
con l'avvertenza che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e di sicurezza interna e, in uno, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. In questa cornice si innesta lo strumento del reclamo giurisdizionale, volto ad assicurare un controllo che, circoscritto ai vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non può, invece, impingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'amministrazione; il sindacato giurisdizionale si estende, comunque, al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali. 3. Nel caso di specie, la Direzione della Casa circondariale ha vietato l'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito in forza di una determinazione che il Tribunale di sorveglianza ha stimato, in sé, non irragionevole né sproporzionata, avuto riguardo, da un canto, alla facile infiammabilità di tali sostanze e, dall'altro, alla loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto distribuito dall'amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (e, quindi, da ritenersi tale da garantire una dieta completa ed equilibrata), acquistare altri alimenti al sopravvitto, nonché ricevere alimenti e cibi pronti a mezzo pacco postale. Il ricorrente sostiene, tuttavia, di avere subito, al riguardo, una ingiusta e vessatoria discriminazione, essendogli stato negato, in assenza di plausibili 3 ragioni, ciò che ad altri, anche ristretti, in regime ordinario o differenziato, è stato, invece, concesso. La doglianza è, a ben vedere, infondata, atteso: - che, una volta acclarato, come nel caso di specie, che il divieto di acquisto di farina e lievito al sopravvitto non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto a tutela di obiettive esigenze di ordine e sicurezza e non incidente in senso affievolitivo sul diritto all'alimentazione ed alla salute, il fatto che all'interno di ciascuna casa circondariale vigano, in proposito, regole diverse, ammettendosi in alcune ciò che in altre è inibito, non integra, di per sé, una discriminazione e costituisce, piuttosto, il portato dell'adattamento delle regole al contesto concreto nel quale esse sono destinate ad operare;
- che, per quanto concerne l'evocata disparità di trattamento tra i soggetti che, ristretti all'interno della Casa circondariale di Sassari, siano sottoposti, rispettivamente, al regime ordinario ed a quello differenziato, l'ordinanza impugnata dà atto che «nella CC di Sassari farina e lievito non sono consentiti neppure ai detenuti comuni», assunto che ii ricorrente confuta senza, però, offrire riscontro di quanto sostenuto;
- che l'affermazione secondo cui altro detenuto in regime ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, pure ristretto a Sassari, sarebbe stato autorizzato all'acquisto di farina e lievito non è assistita da conveniente supporto documentale, giacché, come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria, i provvedimenti allegati al ricorso afferiscono al rigetto del reclamo proposto da altro detenuto, nonché a quello, che è stato al contrario, accolto, dello stesso SC, ciò che dimostra soltanto l'esistenza, in materia, di una articolata dialettica all'interno della locale giurisdizione di sorveglianza, ferma restando l'esclusione della possibilità, per tutti i detenuti, di approvvigionarsi, tramite Mod. 72, di farina e lievito. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di SC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 4 P. Q. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/02/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24711 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 9 novembre 2021, aveva ordinato, previa disapplicazione di ordini di servizio e disposizioni amministrative incompatibili, che fosse consentito a SC SC di acquistare, al sopravvitto, farina e lievito — ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto a seguito del rifiuto, da parte della Direzione della Casa circondariale di Sassari, di ammetterlo all'acquisto di tali prodotti. 2. SC SC propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di prendere atto del carattere discriminatorio della decisione adottata dalla Direzione della Casa circondariale, che lo ha escluso dalla fruizione di beni alimentari, quali la farina ed il lievito, che invece possono essere acquistati, al sopravvitto, sia da detenuti che, come lui, sono ristretti in altre carceri e sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sia da coloro che sono detenuti a Sassari, ma in regime ordinario, sia, ancora, da soggetti detenuti a Sassari e sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. Lamenta, di conseguenza, di patire una inutile vessazione che, avendo contenuto marcatamente afflittivo, si traduce nell'illegittimo sacrificio di un suo diritto soggettivo, oltre che nella violazione del principio rieducativo consacrato dall'art. 27, comma 3, Cost.. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibiie di rigetto. 2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354, consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerate da condotte dell'amministrazione 2 inosservanti di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Il primo presupposto per l'attivazione del rimedio risarcitorio è, dunque, costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come «diritto», certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono all'acquisto di generi alimentari e, di conseguenza, al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata refluenza anche sul diritto alla salute;
con l'avvertenza che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e di sicurezza interna e, in uno, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. In questa cornice si innesta lo strumento del reclamo giurisdizionale, volto ad assicurare un controllo che, circoscritto ai vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non può, invece, impingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'amministrazione; il sindacato giurisdizionale si estende, comunque, al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali. 3. Nel caso di specie, la Direzione della Casa circondariale ha vietato l'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito in forza di una determinazione che il Tribunale di sorveglianza ha stimato, in sé, non irragionevole né sproporzionata, avuto riguardo, da un canto, alla facile infiammabilità di tali sostanze e, dall'altro, alla loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto distribuito dall'amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (e, quindi, da ritenersi tale da garantire una dieta completa ed equilibrata), acquistare altri alimenti al sopravvitto, nonché ricevere alimenti e cibi pronti a mezzo pacco postale. Il ricorrente sostiene, tuttavia, di avere subito, al riguardo, una ingiusta e vessatoria discriminazione, essendogli stato negato, in assenza di plausibili 3 ragioni, ciò che ad altri, anche ristretti, in regime ordinario o differenziato, è stato, invece, concesso. La doglianza è, a ben vedere, infondata, atteso: - che, una volta acclarato, come nel caso di specie, che il divieto di acquisto di farina e lievito al sopravvitto non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto a tutela di obiettive esigenze di ordine e sicurezza e non incidente in senso affievolitivo sul diritto all'alimentazione ed alla salute, il fatto che all'interno di ciascuna casa circondariale vigano, in proposito, regole diverse, ammettendosi in alcune ciò che in altre è inibito, non integra, di per sé, una discriminazione e costituisce, piuttosto, il portato dell'adattamento delle regole al contesto concreto nel quale esse sono destinate ad operare;
- che, per quanto concerne l'evocata disparità di trattamento tra i soggetti che, ristretti all'interno della Casa circondariale di Sassari, siano sottoposti, rispettivamente, al regime ordinario ed a quello differenziato, l'ordinanza impugnata dà atto che «nella CC di Sassari farina e lievito non sono consentiti neppure ai detenuti comuni», assunto che ii ricorrente confuta senza, però, offrire riscontro di quanto sostenuto;
- che l'affermazione secondo cui altro detenuto in regime ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, pure ristretto a Sassari, sarebbe stato autorizzato all'acquisto di farina e lievito non è assistita da conveniente supporto documentale, giacché, come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria, i provvedimenti allegati al ricorso afferiscono al rigetto del reclamo proposto da altro detenuto, nonché a quello, che è stato al contrario, accolto, dello stesso SC, ciò che dimostra soltanto l'esistenza, in materia, di una articolata dialettica all'interno della locale giurisdizione di sorveglianza, ferma restando l'esclusione della possibilità, per tutti i detenuti, di approvvigionarsi, tramite Mod. 72, di farina e lievito. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di SC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 4 P. Q. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/02/2023.