Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
Il decreto di archiviazione con il quale il giudice per le indagini preliminari dispone la confisca e la distruzione dei beni sottoposti a sequestro non é abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il ricorso per cassazione non può essere qualificato come richiesta di incidente di esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti, non essendo quest'ultimo un mezzo di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
05982-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/09 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO N.2824/2016- - Consigliere - Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 44271/2015 - Rel. Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KANE ASSANE N. IL 01/01/1962 avverso il decreto n. 2272/2015 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 13/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Siuseppina Foders in the he dvesto che il ricorso veupe convertito in иде tres sisiguenteentemente incidente de excutione e che Jee G.I.P. del gl ettv мидаю Tibunale di Torino, puble findice dell' cxension;
Точно , Udit i difensor Avv.; u RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in data 13 maggio 2015, su conforme richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di KA Assane, indagato in ordine al reato di cui all'art. 6, 3° comma, d.lgs. n. 286/1998, per intervenuta abolitio criminis e, nel contempo, ordinava la "confisca e distruzione degli oggetti in sequestro", nonché la "devoluzione alla Cassa delle ammende della somma in sequestro".
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione KA Assane, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Enrico Moschini, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per errata applicazione del disposto di cui all'art. 240 cod. pen.. In proposito, ha osservato il ricorrente che la confisca può essere ordinata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. solo in caso di condanna e, comunque, se la somma costituisce il prezzo del reato;
che, nella fattispecie, il procedimento a carico del KA è stato archiviato perché la condotta ascritta al predetto non integrava atti penalmente rilevanti.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Giuseppina Fodaroni, ha chiesto che il ricorso venga convertito in incidente di esecuzione e che, conseguentemente, gli atti vengano trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione. M CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento con il quale in sede di archiviazione sia disposta la confisca non può considerarsi atto abnorme (preso in assenza di potere o fuori dal sistema), in quanto tale ricorribile per Cassazione, restando soggetto invece al rimedio dell'incidente di esecuzione, nel cui ambito soltanto possono essere valutate le questioni di merito. (cfr. Sez. 1, n. 9826 del 05/02/2009, Rosa, RV. 243291; Sez. 4, n. 46422 del 23/10/2015, Diop, RV. 265203; Sez. 1, n. 27384 del 18/02/2016, Casaglia non massimata). Tutte le indicate sentenze hanno, altresì, ritenuto come peraltro richiesto anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta che da tale rilievo consegua che - l'eventuale ricorso per cassazione presentato dall'imputato venga qualificato come richiesta di incidente di esecuzione con trasmissione degli atti al giudice competente.
2. Orbene, il Collegio, melius re perpensa, dissente da tale conclusione per le seguenti ragioni: 2 کراچ · l'art. 568 cod. proc. pen., sistematicamente inserito nel titolo I del libro IX delle "impugnazioni", al comma 5, prevede che "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente"; unico limite all'operatività di detta norma è rappresentato dalla oggettiva impugnabilità del provvedimento, nel senso che, difettando quest'ultima, la possibilità di "convertire" il mezzo non consentito proposto in quello legalmente previsto verrebbe, per ciò stesso meno (cfr. Sez. Un. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, RV. 220221); corollario della citata disposizione, infatti, è l'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione "quando il provvedimento non è impugnabile"; osta all'applicazione analogica del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il principio di tassatività delle impugnazioni che è presidiato, come detto, dalla sanzione di inammissibilità; - l'incidente di esecuzione, per sua natura, non è un mezzo di impugnazione.
3. Alla stregua delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Non ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - tenuto conto della soluzione adottata in contrasto con precedenti arresti non si ritiene di dovere condannare il KA al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Accouno veculing Palma TalericoPas De Televis Massimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 FEB 2017 3 IL CANCELLIERE Stefania EAIELLA