Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8115 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT A IC E BL N O B I ee 66708 U P Z E A R R 6 T 8 S . 9 I 1 N / G 4 - / E T 6 B R 2 U 81 15/0 1 . RIN NOME DEL POPOLO ITALIANO . L B R A L I . D P A R . A D T T E B U L T IB E A N RTES D T TR E A I Oggetto 1 S I S 3 E N R 1 E E S Presidente . Vincenzo CARBONE Dott . Tributaria T I N A * Contibuto calcone * Rel. Consigliere affitto Dott. Mario CICALA - Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI R.G.N. 20545/99 Consigliere Cron. 18768 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente Ud.20/03/01 S E N T ENZA sul ricorso proposto da: SC MI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
E L I V I C controricorrente - 8 0 avverso la sentenza n. 135/98 della Commissione 7 6 6 tributaria regionale di GENOVA, depositata2001 il 533 02/10/98; . N -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del motivo sulle sanzioni e sulle diarie (dove compaiono). -2- 20545SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. EM SA ricorre per cassazione deducendo tre motivi, avverso la decisione n. 135 del 2 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria rigettava l'appello del contribuente e confermava la legittimità dell'avviso accertamento con cui erano state integralmente assoggettate a Irpef le somme a lui versate nell'anno 1989 dal datore di lavoro Banca Commerciale spa a titolo di contributo differenza canone d'affitto per trasferimento ad altra sede e di indennità di trasferta. La Amministrazione resiste con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla questione, sollevata dal contribuente con i primi due motivi di ricorso in cui, deducendo violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597/1973, artt. 46 e 48 del D.P.R. 917/1986, contesta l'assoggettamento ad irpef delle indennità corrisposte dal datore di lavoro in caso di trasferimento ad altra sede del dipendente, ove esse non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, si presta adesione e si conferma l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte (v. sentt. n. 2212 del 28 febbraio 2000, n. 2604 dell'8 marzo 2000, n. 2611 dell'8 marzo 2000, n. 3330 del 21 marzo 2000), che ne afferma la tassabilità. Al riguardo si osserva: -che il reddito di lavoro dipendente, al sensi dell'art. 48 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da "tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità"; -che detto reddito include dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata un filone compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
-che tale ampia definizione dell'imponibile necessariamente abbraccia le indennità con cuil datore di lavoro assuma su di sé, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa, -che in questa logica si inseriscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alla previsione del primo comma, e, in particolare, il terzo comma, quando, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese "vive" richieste dalla trasferta medesima, e così conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
-che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (primo comma), e poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile, che i criteri medesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986. introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del d.lg. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata "in relazione al rapporto di lavoro", usandosi espressione equivalente a quella di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina delle eccezioni, si contempla, per la prima volta, l' indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della non tassabilità di una misura percentuale predeterminata (settimo comma); -che la diversità di natura e di presupposti delle indennità di trasferimento (che formano oggetto della presente controversia) rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nel contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettate per le seconde;
-che, per i versamenti in discorso, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per fronteggiare bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. Il sistema così delineato appare poi razionale e coerente e -con tutta evidenza non contrasta con le disposizioni costituzionali. Invero colui che percepisce dal proprio datore di lavoro somme che gli consentono di affrontare le proprie necessità di vita ha una capacità retributiva (art. 53 Cost.) maggiore rispetto a quella di chi simili erogazioni non percepisce e dunque può essere legittimamente tassato per tali entrate. I principi sopra enunciati impongono il rigetto dei primi due motivi di ricorso. Fondato appare invece il terzo motivo di ricorso con cui il contribuente lamenta che i giudici tributari non abbiano preso in considerazione la tesi da lui prospettata in tutti i gradi di giudizio della inapplicabilità in concreto delle sanzioni pecuniarie data la obbiettiva incertezza delle disposizioni normative in materia. Poiché in effetti la tesi del contribuente non è stata presa in esame dai giudici di merito cui pur era stata sottoposta, la sentenza impugnata deve essere, sotto questo profilo, cassata con rinvio.
P.Q.M.
La corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 marzo 2001 Il Presidente Il Relatore Man Ccola ANCE KLIE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 15 GIU. 2001 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio [ CORTE E N O I S Z S A A F C E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R N / T 6 - S 2 I A . B I G .R . E R L .P R L A D A T A L . E U B D D B A I I E T S T A R 1 N I N 3 E T S E 1 R S E I . E A T N A M