Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
La competenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale, rientrante nella competenza per valore di un giudice superiore, il giudice dell'opposizione deve rimettere al giudice superiore soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo invece quella relativa all'opposizione, salvo sospendere quest'ultima ove ne ricorrano i presupposti. A "fortiori" detto principio va applicato ove la pretesa creditrice dell'opponente rientri nella competenza funzionale del tribunale fallimentare ai sensi dell'art.24 della legge fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
COOPERATIVA I.T.C. IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO SECCHI 4, presso l'avvocato ENZO OTTOLENGHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORESTE FACONTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CASTER EUROPA Srl;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di AREZZO, depositato il 3/2/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/9/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 marzo 1997, la Cooperativa I.T.C. s.r.l. ha formulato istanza per regolamento di competenza avverso il provvedimento in data del 3 febbraio precedente, con il quale il G.I. del Tribunale di Arezzo ha disposto la separazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del Fallimento Caster Europa s.r.l., da quello relativo alla "domanda riconvenzionale" avanzata dalla opponente Cooperativa, in ordine al quale ha declinato la competenza in favore del Tribunale fallimentare (di Padova);
Considerato che è pacifica la ricorribilità, ex art. 42 c.p.c., del riferito provvedimento stante il suo carattere decisorio in ordine esclusivamente alla competenza;
che il ricorso non è però fondato e, in accoglimento delle conclusioni in tal senso formulate dal P.G., va per ciò rigettato;
che infatti, componendo il contrasto sul punto in precedenza insorto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (sent. n. 10984/92) e ribadito (sent. 1835/96) che la competenza dell'Ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e inderogabile, con la conseguenza che, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore di altro giudice superiore, il giudice dell'opposizione deve rimettere soltanto quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo (salvo a sospendere quest'ultimo ove ne ricorrano i presupposti);
che tale principio a maggior ragione va applicato - come correttamente ha quindi fatto il giudice a quo - quando la pretesa creditrice dell'opponente rientri nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 L.F.;
che neppure può, per altro, aderirsi alla tesi della ricorrente - che il maggior credito da essa vantato nei confronti della curatela intimante fosse stato dedotto "solo in via di eccezione al fine di far annullare, attraverso la compensazione reciproca, l'ingiunzione opposta" - poiché tale esegesi correttiva dell'atto di opposizione irrimediabilmente contrasta (come del resto ammessa dalla stessa Cooperativa) con il tenore letterale di quella citazione e non può sovvertire l'interpretazione, del contenuto della domanda, presupposta dal giudice del merito;
che nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio in assenza di controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza. Nulla per le spese.
Roma 24 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 22/1/1999.