Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 562
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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La competenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale, rientrante nella competenza per valore di un giudice superiore, il giudice dell'opposizione deve rimettere al giudice superiore soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo invece quella relativa all'opposizione, salvo sospendere quest'ultima ove ne ricorrano i presupposti. A "fortiori" detto principio va applicato ove la pretesa creditrice dell'opponente rientri nella competenza funzionale del tribunale fallimentare ai sensi dell'art.24 della legge fallimentare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 562
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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