Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981. N. 689 modifiche al alstema penale 0 3335 /03 IN NG MEL PORC O TAMIANĘ LA CORTE SUPREMA DI-CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Compoela dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 6181/00 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.7656 PLENTEDA - Consigliere Dott. Donato Rep. FELICETTI Consigliere Dot Francesco NAPPI Rel. Consigliere Ua. 16/10/2002 Doct, Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: electivamente domiciliato in ROMA VIA DAINESE SERGIO, presso ENRICO'avvocato BOTTAI, D. BARONE 31 rappresentato difeso dall'avvocato PIETRO SERRENTINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI JESOLO: - intimato AVVOISO la sentenza n] . 28/99 della Sezione distaccata di Pretura li SAN DONA' DT PIAVE, depositata il 2002 02/03/99; 1898 udita la relazione della calisa svolta nella pubblica 1 udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, ì'Avvocato BCTTAI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Kito j 1 F.M. in persona de Sostituto Procuratore Generale Dotl.. Ennio Attilio SEPT che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IO ES ricorre per cassazione contro la sentenza che ne ha respinto l'opposizione proposta av- verso 'ordinanza con la quale i comune di Jesolo gli ha irrogato una sanzione per avere dotato il suo alber- go di un numero di posti letto superiore a quello auto- rizzato. Propone un unico motivo d'impugnazione. Motivi della decisione Con l'unico motivo del riccrso Dainese deduce faisa applicazione di norme di diritto, perché la legge 10- gionale n. 24 del 1988, che prevedeva l'illecito ammi- nistrativo contestatogli, è stata abrogata dalla cessiva legge regionale n. 26 1997 e quindi non poteva essergli applicata, perché non rileva che anche la nuo- va legge preveda il medesimo illecito, con una sanzione più elevata nel massimo. Tl ricorso è manifestamente infondato, perché, in 2 conformità di quanto prevede l'art. 1 della legge n. 689 del 1981, il ricorrente è stato assoggettato a una sanzione amministrativa prevista da una legge che era entrata in vigore prima della commissione della viola- È stata ncpoure abolita dalla legge zione е che on successiva. In realtà ia legge regionale n. 26 del 1997, pur avendo abrogato la precedente legge n. 24 del 1988, non ha abolito illecito amministrative contestato al ri- corrente, ne ta aggravato La sanzione. Ma quand' anche _a nuova legge regionale avesso abolito l'illecito previsto dalla legge precedente, non re con- sequirebbe l'illegittimità della sanziono irrogate al ricorrente. Infatti il principio di irretroaLLività, ribadito anche per illecito amministrativo, vleta SO O 'applicazione a fatti già commessi di legg cae preve- dano nuovi illeciti. Nor esclude di per sé ultrattività di una legge abrogata o divenuta incffi- cace, purché vigente al momento della consumazione dell'illecito. Né implica la reLroattività della legge più Zavorevole, che è invece prevista dall'art. 2 C.P. per l'illecito penale. Sicche, secondo la giurispruden za di questa Corte, “in materia di illeci i amministra- tivi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, del principio di legalità, di irretroat- tività € del divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini dell'integrazione della violazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inappli- cabilità della disciplina posteriore più favorevole A preclusione in ragione della differenza qualitativa - delle situazioni considerate anche della possibilitā del 'opposta regolamenta- dell'applicazione analogica zione di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del co- dice penale" (Cass., Sez. III, 6 aprile 2001, n. 5141, I. 545675).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 16.10.2002 Il Consigliigliere estensore Il Presider. Le Aniello Nappi Rosario De, Musis Ah mis CORTE SUPREAD Prima Setique Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELERE - 6 MAR. 2003 il Loisa Passietti R. CANCELLIERE e 4