Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9355 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
0 9 35 5 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 4486/00 dott. Vincenzo CARBONE 6716/00 Consigliere dott. Ugo FAVARA Rep. 18821 Consigliere dott. Roberto PREDEN Cron. 25209 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud.
5.2.2002 dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso n. 4486/00 proposto Der diritti € 28 010. 2002 da IL CANCELLIERE ST OS MA, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Massimo n. 36, presso lo studio dell'avv. Renato Della Bella, che la difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati Paolo Fabbri e Giorgio Fabbri, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Comune di Borghi, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'avv. Emanuele Benito, che lo di- 0,77 L.1500 fende, anche disgiuntamente, con l'avv. Salvatore Lombardo, giusta delega in atti. controricorrente 6974606 332/2002 Oggetto: Risarcimento danni nonché
contro
VE LV, VE ND, NT AR, RI Vit- torio, EN IE. intimati e sul ricorso n. 6716/00 proposto da VE LV e VE ND (anche quali eredi di Ven- turi OM), nonché NT AR, RI IT e EN IE, elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio n. 6, presso lo studio dell'avv. Ettore Paparazzo, che li difende, anche disgiunta- mente, con l'avv. Carlo Campagna, giusta delega in atti. controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
ST OS MA, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Massimo n. 36, presso lo studio dell'avv. Renato Della Bella, che la difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati Paolo Fabbri e Giorgio Fabbri, giusta delega in atti. controricorrente al ricorso incidentale nonché
contro
Comune di Borghi. intimato avverso la sentenza n. 1031/99 della Corte d'appello di Bologna, emessa il 7 maggio 1999 e depositata il 30 settembre 1999 (R.G. 1115/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 feb- 2 braio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Giorgio Fabbri;
udito l'avv. Carlo Campagna;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo ST OS MA convenne in giudizio, davanti al Tribu- nale di Forlì, il Comune di Borghi, nonché VE LV, VE OM, VE ND, NT AR, RI IT, Men- ghi IE e NA MA, dei quali chiese la condanna al risarci- mento dei danni conseguenti alle lesioni subite a seguito di una cadu- ta, essendo inciampata in un fossetto che si era creato al centro della strada, nel corso di lavori eseguiti per realizzare l'allacciamento alla rete fognaria comunale. EN FR e NA MA non si costituirono in giudizio e nei confronti dei predetti la ST rinunciò alla do- manda. Gli altri convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale respinse la domanda e la decisione, impugnata dalla ST, fu confermata dalla Corte d'appello di Bologna. La Corte escluse che nella specie potesse parlarsi di «insidia» atteso che la ST «conosceva più di chiunque altro lo stato di quella strada sita davanti alla sua finestra». Osservò ancora: - che i 3 lavori relativi alla realizzazione della fognatura risalivano a tre anni prima;
che la strada era sì sconnessa in più punti, ma la ST- non aveva dimostrato che i convenuti - soggetti privati - fossero ri- masti inadempienti all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi dopo l'esecuzione dei lavori. Per la Cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso ST OS MA. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi, da un lato il Comune di Borghi, e, dall'altro VE LV, VE CO (anche quali eredi di VE OM), NT AR, RI Vit- torio e EN IE, i quali hanno anche interposto ricorso inci- dentale. Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso Silve- strini OS MA. ST OS MA e il Comune di Borghi hanno deposita- to memorie. Motivi della decisione Deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: «Omessa, insufficiente, illogica ed erronea motivazione su punti es- senziali della controversia, con violazione di legge per disapplica- zione della norma di cui all'art. 2051 c.c.». Si deduce l'erroneità dell'argomento con il quale il giudice di appello ha escluso l'esistenza dell'«insidia», e si deduce che «la co- dell'esistenza del fossetto non significava ... che essanoscenza 4 [la ST] potesse avere anche consapevolezza dell'insidia, rappresentandosene la pericolosità tutte le volte in cui utilizzava la strada;
una pericolosità che discendeva dalla profondità di detto fossetto, dalla cedevolezza del suo fondo, dall'assetto delle zone circostanti che diverso avrebbe potuto essere, come certo era, nelle diverse zone sulle quali si estendeva». Si sostiene in proposito - ri- chiamando la sentenza di questa Corte n. 2470 del 1998 - che «l'elemento soggettivo dell'insidia, ai fine della responsabilità con- trattuale della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'utente di opere pubbliche, concretatasi nella non prevedibilità del pericolo, non è a priori escluso dalla consapevolezza dell'esistenza dello stesso, essendo necessario l'accertamento in concreto della rappre- sentazione psicologica dell'ubicazione del punto pericoloso». Si deduce ancora che la Corte d'appello, pur essendone stata espressamente investita, nulla aveva detto in ordine alla sussistenza della responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c.. La prima parte della censura è infondata, incentrata com'è tutta a criticare la sentenza impugnata in relazione al profilo della ritenuta prevedibilità dell'insidia, dimenticando che quest'ultima si caratteriz- za oltre che per il requisito della imprevedibilità anche per quello concorrente della invisibilità. Su quest'ultimo elemento nulla è detto nel ricorso cosicché la censura non appare idonea ad incidere sul giudizio espresso nella sentenza impugnata in ordine all'inesistenza nella specie di un pericolo occulto. 5 Fondata è invece la seconda parte della censura. Dall'esame degli atti, ammissibile in questa sede in ragione del tipo di censura prospettata, risulta che la responsabilità dei convenu- ti, ed in particolare del Comune, ai sensi dell'art. 2051 c.c., veane dedotta dalla ST sia nel giudizio di primo grado, sia nel giu- dizio d'appello, come del resto riconosciuto nella stessa sentenza laddove, nel riassumere le doglianze della ST dà atto che co- stei aveva lamentato che il Comune non avesse vigilato «sulla cosa tenuta in custodia» (v. pag. 9 della sentenza impugnata). Su questo profilo di responsabilità la Corte d'appello nulla ha detto;
rimane così realizzato il vizio denunziato con la censura esa- minata, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata sul punto con rinvio ad altro giudice. Con il secondo motivo si denuncia: «Omessa, insufficiente, illogica ed erronea motivazione su punti essenziali della
contro
- versia con violazione di legge per disapplicazione dell'ari. 2043 C.C.)). Si deduce l'erroneità dell'affermazione della Corte di merito a giudizio della quale la ST non aveva provato che i soggetti privati convenuti fossero stati inadempienti al dovere di ripristinare il fondo stradale dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla fo- gnatura comunale;
si sostiene che l'inadempimento risultava provato dalla documentazione in atti, per cui era evidente la responsabilità dei convenuti soggetti privati per non aver provveduto al ripristino e del Comune per non avere curato che questo ripristino fosse effettua- 6 to. Il motivo non può trovare accoglimento perché la ricorrente attraverso l'apparente denunzia di vizi attinenti alla motivazione ed a violazione di legge tende in effetti ad un riesame del materiale pro- batorio, inammissibile in questa sede di legittimità Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia: «Erroneità e illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese processuali del grado con violazione dell'art. 92 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.». Si deduce che la Corte di merito ha ritenuto giustificato moti- vo per la compensazione la discrepanza delle testimonianze, sebbene dette testimonianze siano state ritenute ininfluenti ai fini del decide- re. Il ricorso incidentale rimane assorbito per effetto dell'accogli- mento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principa- le. Al giudice di rinvio si demanda la liquidazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, riunisce i ricorsi. Ac- coglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale e ne rigetta il secondo. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di questo grado del giu- 7 dizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 5 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere est. lilopan "CANCELLIERE C1 Hssé MA Aiello 27.06.0 2 1 129, 11 DOT 20,66 30733525 149,77 ROM 8