Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
ee 61813 LA CORTESU REJA DI CASSAZIONE01 384 /02 REPUBBLICA ITALIANA I NOME DEL POL Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tt. Alfio Presidente FINOCCHIARO R.G.N. 17833/98 Dott. Massimo Consigliere 20074/98 ODDO Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 3% 05 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI - Rel. Consigliere Ud.15/05/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 61813 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CI ITALO;
} intimato e sul 2° ricorso n° 20074/98 proposto da: ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CI 66,2001 presso lo studio dell'avvocato FANTOZZI SICILIA 1217 ORAZI, difeso dall'avvocato MASIANI ROBERTO, giusta -1- procura Notaio GRILLO FABIO di UDINE, rep. 28444 del 2.11.1998; - controricorrente e ricorrente incidentale · nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la decisione n. 3947/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 16/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Achille udienza del 15/05/01 dal MELONCELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato GIULIANI (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- } Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale 2 giugno 1997, n. 3947/97, depositata il 16 luglio 1997, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'Intendenza di finanza di Roma contro la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Roma che aveva confermato la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Roma, a sua volta favorevole al contribuente, il signor AL NI, il quale aveva impugnato il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso di ritenute indebitamente operate dall'INPS sugli arretrati di pensione corrisposte nel 1991, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 1990, n. 72. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il signor AL NI, dipendente della Banca popolare udinese sino al 31 dicembre 1986, chiede all'Intendenza di finanza di Roma il rimborso di ri- tenute indebitamente operate dall'INPS sugli arretrati di pensione corrisposte nel 1991 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 1990, n. 72; - l'istante precisa che l'originaria pensione versata dall'INPS era stata a suo tempo integrata, a seguito di espressa previsione regolamentare della Banca, da altra somma erogata da un apposito Fondo integrativo della stessa Banca, con 1 obbligo per i percipienti di restituire al Fondo eventuali arretrati di pensione che fossero versati dall'INPS; - nella specie, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, 194 174 l'INPS aveva liquidato alla ricorrente arretrati di pensione per gli anni 1972- 1991 e il Fondo integrativo della Banca aveva chiesto, ed ottenuto, la restituzio- ne di tali arretrati;
- l'INPS, al momento della corresponsione degli arretrati, li aveva assog- gettati a ritenuta ai sensi dell'art. 23.2 c) DPR 29 settembre 1973, n. 600, con la conseguenza che, in quanto sulla stessa somma, erogata a suo tempo dal Fondo, era stata operata la ritenuta di cui alla sopracitata somma, lo stesso reddito era stato assoggettato a doppia imposizione;
- il ricorrente sostiene, quindi, il suo diritto alla restituzione dell'imposta 4,5, da pagata e non più dovuta/pari a lire 10.077.638; agatale - il giudice tributario di primo grado accoglie il ricorso del contribuente e quello di secondo grado rigetta l'appello dell'ufficio, il quale ricorre alla Com- missione tributaria centrale, dalla quale viene parimenti riconosciuto il diritto al rimborso da parte del contribuente.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria centrale è così motivata:
2 - la somma, oggetto della pretesa di rimborso, fu versata dal Fondo inte- grativo, quale sostituto d'imposta della persona destinataria del trattamento inte- grativo, erogato dallo stesso Fondo;
- tale somma era oggetto di un rapporto obbligatorio di imposta, in base al quale il percettore del trattamento integrativo era tenuto al pagamento dell'im- posta sul reddito, costituito dallo stesso trattamento;
- il fatto che la somma, corrisposta a titolo di trattamento integrativo, sia stata restituita al Fondo importa che debba essere restituito quanto corrisposto a titolo di imposta;
- una diversa conclusione si risolverebbe nell'ammettere la possibilità di un indebito arricchimento da parte della pubblica amministrazione, che potrebbe trattenere la somma costituente tributo, malgrado l'inesistenza del reddito e, quindi, del presupposto del tributo medesimo;
- il difetto di dimostrazione della restituzione, da parte del titolare del trattamento integrativo, al Fondo della somma, versata dallo stesso Fondo quale sostituto d'imposta è irrilevante ai fini del decidere la controversia, perché questa ha ad oggetto il rapporto tra contribuente e amministrazione tributaria;
- il contribuente ha dedotto in giudizio la pretesa del rimborso relativa- mente ad una somma, che, malgrado sia stata versata dal Fondo, era oggetto del M 3 rapporto obbligatorio di imposta, nel quale il destinatario del trattamento inte- grativo aveva una posizione passiva;
- l'intervento del Fondo è da identificare come una sostituzione nella fase dell'adempimento di un obbligo, che comunque gravava sul destinatario del trattamento integrativo;
- la sopravvenienza del difetto di titolo di tale obbligo importa che fon- datamente sia stata avanzata la pretesa alla restituzione della somma versata a titolo di tributo;
->la giusta parte di tale pretesa deve essere identificata, secondo quanto precisato, nel contribuente;
- la vigenza di un patto in base al quale al Fondo sarebbe stata restituita, provvisoriamente, solo una somma non comprendente quella versata, a titolo di sostituzione di imposta, dal Fondo, è irrilevante nel caso di specie;
infatti, tale fatto inerisce ad un rapporto tra terzi rispetto al rapporto dedotto nel presente giudizio;
tale rapporto riguarda l'amministrazione e la parte, nei cui confronti non sussiste il titolo per il trattenimento di quanto pagato a titolo di imposta.
2.1. Il Ministero delle finanze propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale 2 giugno 1997, n. 3947/97, per violazione e falsa applicazione dell'art. 127 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, del- तप 4 l'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 23.2 c) e dell'art. 67 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e per insufficiente motivazione circa un punto decisivo in In della controversia relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.controversia relazione 2.2. Il ricorso del Ministero delle finanze conclude con la richiesta della cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale, con ogni con- seguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.
3.1. Il signor AL NI resiste con controricorso e propone un ricor- so incidentale, condizionato all'accoglimento del ricorso principale e motivato con la contraddittoria motivazione della decisione della Commissione tributaria centrale in merito ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
3.2. Le conclusioni del resistente e ricorrente incidentale consistono nella richiesta, in via principale, che sia dichiarato inammissibile o infondato e che sia comunque rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria e, in via subordi- nata e condizionata all'accoglimento del ricorso principale, nella richiesta che sia cassata la decisione della Commissione tributaria centrale. Motivi della decisione 1.1. Il Ministero delle finanze adduce, nel suo ricorso, un solo motivo di impugnazione, consistente nella violazione e nella falsa applicazione dell'art. M 5 127 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 23.2 c) e dell'art. 67 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e nell'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
1.2. Il motivo di ricorso è così argomentato: il presupposto che legittima il contribuente alla ripetizione del tributo con il rimedio di cui all'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602, è il versamento dell'imposta; solo con riferimento a que- sto momento decorre, infatti, il relativo termine ed il pregiudizio subito dal con- tribuente assume rilevanza per l'ordinamento tributario;
l'effettivo pagamento dell'imposta costituisce, pertanto, un requisito indefettibile per la proponibilità dell'istanza di rimborso e per l'eventuale procedibilità del ricorso davanti al giu- dice tributario;
nel caso di specie, risulta provato che il contribuente ha omesso il versamento dell'imposta per evitare gli effetti della sua duplicazione, impe- gnandosi con il Fondo integrativo al suo pagamento nella sola ipotesi di esito sfavorevole della presente controversia;
ne consegue che il contribuente non aveva titolo a proporre l'istanza di rimborso ed il successivo ricorso tributario;
la Commissione tributaria centrale, ribaltando questo ragionamento, ha ritenuto ir- rilevante proprio la circostanza che sola poteva giustificare la proponibilità del- l'azione di recupero, ed è così pervenuta ad una enunciazione astratta dell'esi- 6 stenza della duplicazione dell'imposta ed ha accolto in concreto un'istanza di rimborso di una somma che non è stata mai materialmente versata.
1.3. Si ritiene necessario, prima di esaminare il motivo di ricorso del Mi- nistero delle finanze, individuare i termini essenziali della questione: - per il periodo 1972-1991 l'INPS liquida a favore del signor AL NI de- gli arretrati di pensione, su cui ha effetto la ritenuta di imposta;
- le stesse somme, già oggetto di versamento da parte di un apposito Fondo inte- grativo della Banca datrice di lavoro, devono esser restituite al Fondo, che su di essi aveva già effettuato una ritenuta d'imposta; -- il ricorrente restituisce le somme Fondo al netto della ritenuta di imposta, Lal ни impegnandosi a restituire anche l'imposta ritenuta, non appena acquistate gli questa, [ La questione che viene ora sottoposta all'esame sid, fosse stata rimborsata. della Corte è se, come hanno affermato i tre giudici che sono già intervenuti, il contribuente abbia diritto al rimborso o se, come sostiene invece il Ministero delle finanze, non avendo egli restituito al Fondo l'imposta ritenuta, non possa avanzare alcuna pretesa di rimborso.
1.4. Per valutare la fondatezza del motivo di impugnazione proposto, occorre tener presente che, come si è ricordato nelle premesse relative allo svol- gimento del processo e come riconoscono entrambe le parti, la domanda di rim- तप 7 borso del contribuente ha per oggetto la ritenuta di imposta effettuata dall'INPS all'atto del pagamento della riliquidazione di imposta. Tutti precedenti gradi di giudizio e lo stesso ricorso del Ministero delle volte afinanze sono impostate nel senso che sono volte ad accertare la fondatezza dellaLi domanda del contribuente, strutturata nel modo chefse appena descritto. Senon- ché, dato quello specifico oggetto della domanda di rimborso, bisognerebbe ri- conoscere che essa non è fondata, perché l' in esso non poteva sottrarsi, all'atto | INPS del pagamento della pensione riliquidata al dovere di effettuare le ritenute. Per contro, la riliquidazione della pensione, comportando l'obbligo per il contri- buente di restituire al Fondo integrativo della Banca le somme ricevute nel pe- := faitatak riodo di tempo che va dal 1972 al 1991, ha pregato di fondamento le ritenute a suo tempo effettuate dal Fondo e versate all'Erario, che, pertanto, dovrebbero essere restituite. Oggetto di domanda di rimborso da parte del contribuente avrebbero dovuto essere, perciò, le ritenute effettuate frazionatamente nel perio- do 1972-1991 e non quella operata in occasione del pagamento degli arretrati della pensione riliquidata. Tutto ciò premesso, il ricorso del Ministero delle finanze per la cassazio- il du ne della sentenza della Commissione tributaria centrale, che rigetta ricorso dell'Intendenza di finanza, sarebbe fondato se fosse stato correttamente motivato 8 e avesse invocato, non una mancanza di legittimazione alla ripetizione del tri- buto causata dal mancato versamento della ritenuta d'imposta, perché questo è già stato effettuato per iniziativa propria dell'INPS, ma l'infondatezza della do- manda di rimborso per mancanza dell'oggetto o per erronea attribuzione ad essa di un oggetto irripetibile, in luogo di quello che ineriva ad un altro rapporto giu- ridico tributario divenuto successivamente privo di titolo. Stando così le cose, il ricorso del Ministero delle finanze è infondato e se ne deve, pertanto, dichiarare il rigetto.
2. Il rigetto del ricorso principale del Ministero delle finanze rende inu- tile l'esame del ricorso incidentale condizionato del contribuente.
3. Considerata la peculiare natura della controversia, si ritiene che sussi- stano giusti motivi perché le spese processuali relative al giudizio di cassazione siano interamente compensate tra le parti.
Pqm
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ri- corso incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2001. Il Presidente 9 M Il relatore ed estensore Hartwell IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio - 2 FEB. 2002. Oggi SUPREME IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio S S A A R C 1 10