Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 2
È configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico a carico del pubblico dipendente che attesti nei fogli di presenza soltanto l'ora di ingresso e quella di uscita dall'ufficio senza far menzione delle assenze intermedie, atteso che detta attestazione può far erroneamente ritenere che vi sia stata la presenza continuativa in ufficio per tutte le ore di servizio dovute.
È configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico a carico del pubblico dipendente che attesti nei fogli di presenza soltanto l'ora di ingresso e quella di uscita dall'ufficio senza far menzione delle assenze intermedie, atteso che detta attestazione può far erroneamente ritenere che vi sia stata la presenza continuativa in ufficio per tutte le ore di servizio dovute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1999, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 27/10/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere N.1865
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.15738/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: OR PE, nato a [...] il [...].
Avverso la sentenza in data 22/12/1999 della Corte di Appello di CATANZARO. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. PE SICA
Udito per la parte civile, l'avv. C. Leopardi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Dr. Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. F. C. Parisi.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 16/5/1997, il Tribunale di Catanzaro, dichiarava OR PE, colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640.1.2 C.P., perché con artifizi consistiti nel porre in essere le condotte di cui al capo b) della rubrica, allontanandosi arbitrariamente dal proprio posto di lavoro, conseguiva l'indebita percezione delle retribuzioni relative, con danno della Regione Calabria (capo A) e 81 e 479 C.P., perché in qualità di funzionario presso l'ufficio biblioteca di tale Regione, compilando il foglio di presenza giornaliera, attestava falsamente la propria presenza continuativa presso il predetto ufficio e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione. Spese. Pena sospesa. Risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Con la sentenza impugnata, in data 22/12/1998, la Corte di Appello di Catanzaro, concedeva all'imputato la non menzione della condanna. Confermava nel resto la decisione di primo grado e lo condannava alle ulteriori spese del procedimento e alla rifusione di quelle in favore della parte civile.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato prospettando un triplice motivo di annullamento.
Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 640, 479, 47 e 62, n.2 C.P. per insussistenza del reato di truffa, per carenza del danno possibile, dell'elemento psicologico e per il difetto dell'artificio, in quanto le entrate e le uscite dalla biblioteca avvenivano sotto lo sguardo del funzionario responsabile.
Con riferimento al falso ideologico precisa che sul foglio presenza era indicato sia l'ingresso che l'uscita dall'ufficio, mentre, l'allontanamento che gli si contestava nel periodo intermedio era un fatto omissivo che non rientrava nell'ipotesi dell'art. 479, che punisce il fatto commissivo delle false attestazioni.. Sul punto, invoca l'applicazione dell'art. 47 C.p., in quanto sussisteva la prassi negli uffici della Regione di non registrare gli allontanamenti intermedi.
Secondo il ricorrente sussiste anche l'attenuante della provocazione non riconosciuta dai giudici di merito, in presenza di un fatto ingiusto costituito dalla immissione e mantenimento per anni in un posto di "non lavoro assoluto".
Con il secondo motivo, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, di cui era stata fatta richiesta, ex art. 495.2 c.p.p. in quanto la sua assunzione avrebbe comportato una diversa decisione. Infine, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p....poiché la mancata assunzione delle prove richieste dalla difesa aveva portato la Corte ad una decisione indiretta e solo ipotetica.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il OR, ripropone, sostanzialmente in tutti e tre i motivi di ricorso, la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, ritenendo illegittima la denegata ammissione delle prove a discarico e pregiudizievole con riguardo alla decisione assunta, in quanto il diniego ha comportato una trattazione processuale solo indiretta ed ipotetica.
Tali censure sono state già proposte, esaminate e respinte sia in primo che in secondo grado e ripresentate, ora, nella stessa formulazione.
Trattasi di censure di merito (il secondo motivo e il terzo sono del tutto generici, limitandosi a criticare genericamente, al di là della qualificazione loro data, la motivazione), che non possono essere esaminate in sede di legittimità, avendo i giudici di merito - nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge processuale - respinto le richieste in quanto ritenute, con motivazione logica, adeguata e corretta ininfluenti ai fini del decidere. Infatti, l'assunto difensivo che l'ufficio (biblioteca) al quale l'imputato era stato assegnato esisteva solamente sulla carta, che, non avendo nulla da fare, avvertiva il bisogno irrefrenabile di allontanarsi per dedicarsi ad altra attività, che esisteva una prassi nell'ufficio di allontanarsi senza permesso alcuno, individua circostanze che non svolgono alcuna influenza sulla posizione dell'imputato.
Infatti, risulta chiaramente dagli atti, come conseguenza delle risultanze dibattimentali, che il OR non è mai stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro, da parte del funzionario addetto e che l'eventuale prassi sarebbe stata contra legem e, quindi, illegittima, mentre non vi era certamente rinuncia alla relativa retribuzione.
Manifestamente infondata è, poi, V ipotizzata ricorrenza dell'attenuante della provocazione in mancanza di un qualsiasi comportamento ingiusto dell'amministrazione (Cass. Sez. I, 13/2/1997 Prestininzi), mentre l'insoddisfazione di cui è portatore il ricorrente costituisce un semplice fatto soggettivo. Appare, viceversa, dagli stessi motivi di ricorso che le lamentele del ricorrente fossero fondate sul fatto di dover lavorare in un ufficio logisticamente distaccato e lontano dalla sede e da altri uffici direzionali della Regione.
Passando alle contestazioni rivolte ai due reati contestati e per i quali è intervenuta condanna, il ricorso è parimenti infondato. Quanto al reato di truffa, di cui all'art. 640 C.P., secondo il ricorrente non poteva sussistere alcuna idonea simulazione o dissimulazione atta ad indurre in errore l'amministrazione, ne' alcun danno si era verificato per la stessa.
Trattasi censure palesemente inammissibili, in quanto generiche, solamente enunciate e manifestamente infondate proponendo questioni di merito.
La Corte, infatti, con motivazione incensurabile, in quanto logicamente e giuridicamente corretta, ha ritenuto che, l'attestazione della presenza, mentre presente in ufficio non si è, costituisca un artificio idoneo ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza, inducendola ad elargirgli una retribuzione non dovuta per l'assenza dall'ufficio (danno) e nello stesso tempo idonea a procurare al OR l'ingiusto profitto costituito, oltre che dalla retribuzione, dal piacere di dedicarsi ad altre attività per lui più soddisfacenti.
Con riguardo al reato di cui all'art. 479 C.P., risulta accertato e non contestato ed anzi ammesso che, benché l'imputato avesse sottoscritto i fogli di presenza in ufficio, nei giorni in contestazione e di cui alla rubrica, in realtà non aveva prestato alcun servizio.
Secondo il ricorrente, tale condotta, da lui posta in essere, non poteva essere sussunta sotto la fattispecie legale dell'art. 479 C.P., in quanto il reato richiedeva la condotta commissiva di
"attestare falsamente", mentre egli si era limitato a segnare l'ingresso e l'uscita dall'ufficio, circostanze veritiere e non contestate, mentre gli era stato addebitato l'allontanamento nel periodo intermedio e, quindi, una circostanza solamente dedotta. Al OR, contrariamente a quanto assunto, era stato contestato che, "compilando nell'esercizio delle sue funzioni il foglio di presenza giornaliera, attestava falsamente la propria presenza continuativa" presso l'Ufficio Biblioteca della Regione Calabria. Quindi, gli erano state contestate le false attestazioni, relative, sia alla mancata entrata, che alla mancata uscita, che agli allontanamenti intermedi, con conseguente mancata prestazione del servizio dovuto.
Si osserva.
Nessuna contestazione sussiste in ordine alla natura pubblica degli atti compiuti dal OR, quale funzionario della Regione Calabria, data la loro produttività di effetti costitutivi rispetto alle situazioni soggettive sottostanti e di rilevanza pubblicistica, quali documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale stesso che aveva redatto tali atti.
Ai fini della configurabilità del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, è irrilevante l'omessa indicazione nell'atto stesso dello svolgimento dell'attività sottostante (nella specie, i vari momenti di entrata e di uscita o di durata della prestazione) e presupposto della relativa attestazione.
Quest'ultima, infatti, non consiste nella rappresentazione o descrizione di un fatto o di una attività svolta, ma nella affermazione, non conforme al vero, dell'esistenza di tale presupposto indispensabile per la veridicità dell'attestazione stessa.
In sostanza, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (3/2/1988, Giordani;
30/6/1984, Nirella), è irrilevante che la situazione di fatto sottostante non risulti esplicitamente dal tenore formale dell'atto di attestazione, quando un determinato comportamento o attività del pubblico ufficiale, pur se non menzionati nello stesso, ne costituiscono presupposto indefettibile. Ne consegue che, ai fini della sussistenza della falsità ideologica dell'attestazione di una data situazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o all'indubbio tenore implicito dell'atto stesso, mentre la sua omessa indicazione (talora scaltramente preordinata) rimane ininfluente.
Nel caso di specie, sussiste il falso così come contestato - indicazione di un fatto non vero, (la presenza) e occultamento di un fatto vero (l'assenza) - in quanto l'attestazione del OR, nei fogli di presenza giornaliera, di essere entrato ed uscito dall'ufficio di appartenenza, nei giorni contestati, presupponeva che vi fosse stata la presenza continuativa nello stesso ovvero che fosse stato presente all'entrata e/o all'uscita, a seconda delle varie situazioni, per tutte le ore di servizio dovute, proprio perché facendo riferimento ad una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, comportava la garanzia di veridicità degli atti stessi e l'affidamento dell'amministrazione di appartenenza in ordine alla corrispondenza al vero - secondo il comune significato delle espressioni usate - di quanto affermato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile Regione Calabria, liquidate in lire 2.500.000, onorario compreso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000