Sentenza 1 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di intercettazioni, l'utilizzo del captatore informatico è consentito anche nei confronti del privato corruttore quando si procede per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in quanto, per tali reati, lo strumento è applicabile indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'indagato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2020, n. 10080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10080 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2020 |
Testo completo
10080-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2235/2020 Anna Petruzzellis -CC 01/12/2020 -Presidente - Pierluigi Di Stefano R.G.N. 26699/2020 Relatore - Angelo Capozzi Emilia Anna Giordano Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De AT AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del Trib. Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
lette le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 9 luglio 2020 ha parzialmente confermato l'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento che applicava nei confronti di AN De AT la misura cautelare della custodia R in carcere in relazione a numerose ipotesi di corruzione propria in concorso, aggravate ex art. 319 bis cod. pen., aventi ad oggetto la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio in relazione alle selezioni per vari concorsi pubblici per l'accesso presso il Corpo dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato nonché al delitto di partecipazione e direzione di una associazione per delinquere finalizzata appunto alla commissione di numerosi illeciti contro la P.A. il Tribunale escludeva la sussistenza di gravi indizi per alcune delle imputazioni, capi 33,34,35 e 36. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avrebbero dato vita a uno stabile sodalizio criminale che contando sul ruolo svolto da LL, viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'Interno e che aveva ricoperto e continuava a ricoprire incarichi di vertice nell'ambito dei concorsi pubblici per l'accesso alla Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco, nonché sulle relazioni interpersonali degli stessi De AT, funzionario in quiescenza presso il Corpo dei Vigili del fuoco, e IU RA, funzionario in servizio presso il medesimo Corpo (i quali, peraltro, gestivano di fatto a Benevento una scuola di preparazione a siffatti concorsi e, quindi, venivano in contatto con numerosi candidati), mirava ad alterare quelle pubbliche selezioni stipulando accordi corruttivi con privati interessati a superare un concorso. L'odierno ricorrente, unitamente a RA, reclutava candidati ai concorsi, anche attraverso la citata scuola di formazione, concludeva gli accordi corruttivi prospettando ai concorrenti ed ai loro genitori la necessità di retribuire l'opera di pubblici ufficiali per superare le prove, riceveva le somme pattuite, teneva costanti rapporti con LL al quale consegnava la quota del denaro ricevuto dai privati corruttori. De AT propone ricorso a mezzo del difensore deducendo: Primo motivo: violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., nullità della ordinanza di custodia per assenza di "autonoma valutazione" da parte del giudice procedente. Rileva come tale fosse il carattere della ordinanza di custodia e come sul tema, a fronte delle deduzioni della difesa, la motivazione del Tribunale del riesame sia stata meramente apparente. Secondo motivo: violazione di legge. Deduce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in particolare quelle realizzate mediante captatore informatico. Rileva che nei confronti del ricorrente non trova applicazione la disposizione che estende l'utilizzazione di tale sistema di intercettazione nei procedimenti relativi a delitti di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione in quanto egli, pensionato, non rivestiva alcuna di tali qualifiche pubblicistiche. Inoltre, considera come gli elementi utilizzati non fondassero sufficienti indizi per procedere all'ascolto. Terzo motivo: violazione di legge in tema di competenza per territorio essendo competente il Tribunale di Roma. Quarto motivo: violazione di legge in quanto le condotte accertate andavano qualificate quale traffico di influenze (art. 346 bis cod. pen.). Quinto motivo: chiede la valutazione delle esigenze cautelari con riferimento al tema delle condizioni di salute facendo rinvio agli accertamenti svolti dal giudice per le indagini preliminari. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico. Il Tribunale ha offerto una risposta concreta alla doglianza sulla assenza di "autonoma valutazione" del provvedimento del giudice per le indagini preliminari ed il ricorso sostanzialmente si limita ad una lunga esposizione delle regole al riguardo senza alcun aggancio con il caso concreto. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la disposizione dell'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel prevedere le regole in tema di utilizzazione del captatore informatico ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, fa chiaramente riferimento ai delitti del capo primo, titolo secondo del secondo libro al codice penale;
quindi tale sistema di intercettazione è applicabile quando si procede per la data categoria di delitti, indipendentemente dalla qualifica dell'indagato. E' perciò del tutto infondata la lettura che vorrebbe non applicabile tale mezzo di ricerca della prova nei confronti del privato corruttore. Il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi alla asserzione della competenza di un altro ufficio giudiziario;
in modo analogo è inammissibile il quarto motivo che afferma, senza alcuna ragione per giustificarla, la diversa qualificazione della condotta. Il quinto motivo è inammissibile in quanto non si chiede una valutazione del provvedimento cautelare ma si invoca una nuova e diversa decisione sulla attualità delle esigenze cautelari, richiesta che non può essere proposta al giudice di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità, va disposta la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, così deciso il 1° dicembre 2020 il Presidente il Consigliere estensore Pierluigi Di Stefano Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 MAR 2021 IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Larenzio