Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari al difensore deve essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state prestate, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito, ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento della cessazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2007, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/10/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanni - Consigliere - N. 1699
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 44891/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CLEMENTI RO;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 10/10/2005 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano ha liquidato gli onorari e le spese dovuti all'avvocato Sandro Clementi quale difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti.
A seguito di opposizione avanzata dal legale, il Tribunale ha parzialmente riformato il provvedimento in questione.
2. Ricorre per cassazione il Clementi tramite il proprio difensore deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che il giudice dell'opposizione ha condiviso l'assunto del primo giudice ed ha affermato il principio che gli onorari vanno liquidati sulla base delle tariffe vigenti nell'epoca in cui è stata prestata la specifica attività professionale;
e che quindi, le tariffe introdotte con il decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 trovano applicazione solo per le attività difensive successive al 2 giugno 2004. Tale principio è oggetto di censura: si osserva che, pur non riscontrandosi precedenti nella giurisprudenza penale di questa Corte, non vi sono ragioni per non applicare il principio consolidato nella giurisprudenza civile secondo cui i compensi vanno liquidati, nel caso di successione di tariffe, sulla base di quella in vigore nel momento in cui l'attività difensiva si è esaurita.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che, senza ragione, il giudice dell'opposizione non ha liquidato al difensore le competenze inerenti a quella stessa procedura incidentale. Tale diniego è in contrasto con dal D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 75, che esplicitamente statuisce che l'ammissione ai patrocinio è valida anche per tutte le eventuali procedure derivate ed incidentali comunque connesse.
3. Il provvedimento impugnato reca effettivamente la succinta enunciazione, indicata dal ricorrente, che gli onorari vanno liquidati sulla base delle tariffe in vigore nel momento in cui veniva esercitata ciascuna attività defensionale. Lo stesso decreto, senza specifica motivazione, ha ritenuto dovute le spese inerenti al giudizio di opposizione, così implicitamente escludendo il diritto agli onorari.
Alla luce di tali enunciazioni, ambedue i motivi di ricorso sono fondati.
3.1 Nella giurisprudenza penale di questa Corte non si rinvengono precedenti specifici. Tuttavia non si riscontrano ragioni che contrastino l'applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza civile, secondo cui, atteso il carattere nel complesso unitario dell'attività defensionale, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente ai momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio (Da ultimo, tra le tante, Cass. 3^, 11 marzo 2005, rv. 581371).
3.2 Il richiamato art. 75 statuisce al comma 1 che l'ammissione al patrocinio è valida anche per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Il successivo comma 2 chiarisce che la disciplina si applica, in quanto compatibile, a varie procedure come quella esecutiva, di sorveglianza e simili, sempre che "l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore". Tale formulazione rende chiaro che il riferimento alle procedure "derivate ed accidentali" riguarda il contenzioso che trova comunque la radice genetica nella situazione giuridica soggettiva afferente direttamente al soggetto interessato e che ha determinato l'ammissione al patrocinio. Si vuoi dire che "interessato" direttamente alla procedura incidentale deve essere il soggetto ammesso al patrocinio:
in tale caso, la tutela della situazione giuridica fatta valere può aver luogo attraverso l'attività defensionale a spese dello Stato. Per converso la disciplina non trova applicazione quando l'interesse fatto valere afferisce esclusivamente ad un soggetto diverso. Tuttavia la pretesa del difensore ricorrente è comunque fondata. Egli ha fatto valere un proprio diritto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170; ed è risultato vincitore nel relativo giudizio;
sicché la Corte ritiene che non vi sia ragione di non applicare il principio civilistico che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., prevede il diritto della parte vittoriosa alle spese ed agli onorari.
4. In conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2008