Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 8022
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile in quanto si articola in una personale ricostruzione dei fatti, assertiva e priva di allegazioni, trascurando le considerazioni della motivazione della sentenza che ha spiegato le ragioni per cui i rifiuti analizzati sono riconducibili ai ricorrenti, ha evidenziato la partecipazione dei consulenti alle operazioni peritali, ha richiamato plurime prove a sostegno del giudizio di responsabilità (osservazioni, intercettazioni, filmati, testimonianze, dati documentali), ha condiviso le osservazioni peritali sulla natura pericolosa dei rifiuti combusti (metalli, idrocarburi policiclici aromatici, diossine, fenoli e ftalati). Il ricorso è in palese contrasto con i principi stabiliti dalla Corte per l'ambito del ricorso per cassazione, non potendo trascurare le ragioni del provvedimento censurato e non potendo proporre prospettazioni alternative risolvendosi in una 'mirata rilettura' degli elementi di fatto. Il vizio di illogicità deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi.

  • Accolto
    Vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine all'art. 7 del DL 4/2019

    Il motivo è fondato in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sospensione automatica del beneficio del reddito di cittadinanza in caso di applicazione di misura cautelare personale, prevista dall'art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, esclude la rilevanza penale dell'omessa comunicazione di tale circostanza ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., poiché il difetto di tale comunicazione non rientra tra le 'informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio'.

  • Inammissibile
    Mancanza e illogicità della motivazione

    Il motivo è inammissibile in quanto si tratta di una censura meramente rivalutativa del fatto e in contrasto con le regole che devono assistere una adeguata censura in tema di travisamento della prova.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione

    Il motivo è inammissibile in quanto la censura è assertiva, priva di adeguate allegazioni, generica nella tesi della prevalenza della consulenza di parte e, ancor prima, a-specifica nel non confrontarsi con l'intera motivazione a supporto della pericolosità dei rifiuti, che si articola nella rilevazione che la combustione delle plastiche ha dato luogo alla liberazione di plurime sostanze pericolose e non solo di metalli.

  • Inammissibile
    Vizi di violazione di legge e di motivazione

    Il ricorso è inammissibile in quanto si articola in una personale ricostruzione dei fatti, assertiva e priva di allegazioni, trascurando le considerazioni della motivazione della sentenza che ha spiegato le ragioni per cui i rifiuti analizzati sono riconducibili ai ricorrenti, ha evidenziato la partecipazione dei consulenti alle operazioni peritali, ha richiamato plurime prove a sostegno del giudizio di responsabilità (osservazioni, intercettazioni, filmati, testimonianze, dati documentali), ha condiviso le osservazioni peritali sulla natura pericolosa dei rifiuti combusti (metalli, idrocarburi policiclici aromatici, diossine, fenoli e ftalati). Il ricorso è in palese contrasto con i principi stabiliti dalla Corte per l'ambito del ricorso per cassazione, non potendo trascurare le ragioni del provvedimento censurato e non potendo proporre prospettazioni alternative risolvendosi in una 'mirata rilettura' degli elementi di fatto. Il vizio di illogicità deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 8022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8022
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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