Sentenza 22 giugno 2000
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento la norma di cui all' art. 22 della legge 10 maggio 1976 n. 319, alla quale corrisponde quella di cui all' art. 54, comma 3, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, che commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chi esegua uno scarico senza l'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è speciale rispetto a quella, penalmente sanzionata, di cui all' art. 650 c.p., con la conseguenza che il fatto va ricondotto alla sola previsione di cui alle citate disposizioni amministrative, e conseguentemente non è previsto dalla legge come reato. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2000, n. 10609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10609 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 22/06/2000
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere N. 2552
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N. 3214/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZI IL, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza del Pretore di Campobasso 8 ottobre 1997 n. 828, con la quale è stato dichiarato colpevole
- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 21 c. 3 L. 1976 n. 319 e 650 c.p., accertato in Lupara nel febbraio 1996, e condannato, con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di L. 16 milioni di ammenda.
Letta la memoria difensiva, depositata il 17 giugno 2000;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Michele IMPERIO, il quale ha chiesto ne ha chiesto l'accoglimento;
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Pretore di Campobasso 8 ottobre 1997 n. 828 - con la quale è stato dichiarato colpevole del reato indicato in epigrafe perché, come legale rappresentante della Edilbeneton - cave s.r.l., effettuava scarichi di acque di risulta dell'impianto di frantumazione e lavaggio inerti, aventi valori limite per solidi sedimentabili e sospesi superiori alla soglia di accettabilità, violando le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico, emesso per ragioni di giustizia e di igiene - LI RE ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione in quanto rivolto a sentenza inappellabile, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. non corrispondenza della norma incriminatrice al fatto contestato, qualificabile come violazione dell'art. 22 L. 1976 n. 319, concernente l'ipotesi dell'esecuzione dello scarico senza osservare le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione, che nella specie non erano state violate;
2. assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in quanto il prelievo è stato eseguito sullo scarico prima dell'ingresso nella fossa di decantazione e non all'uscita dell'impianto di depurazione;
3. insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la condanna ex art. 650 c.p., che è norma succedanea, per cui si ha una doppia incriminazione e una doppia sanzione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 650 c.p. è una norma penale in bianco che sanziona penalmente tutti i provvedimenti amministrativi emessi per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene. Questa norma non si sottrae al principio di specialità rispettivamente sancito per l'ipotesi di concorso fra norme penali e fra norma penale e norma amministrativa sanzionatoria dall'art. 15 c.p. e dall'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689, per cui è derogata dalla norma penale nel primo caso o da quella amministrativa sanzionatoria nel secondo, che abbiano carattere speciale. Trattandosi di una norma penale in bianco, il rapporto di specialità che comporta la deroga non può sussistere se non nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo emesso per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene abbia una propria sanzione, sia essa di natura penale o amministrativa (Confr. Cass., Sez. I, 20 maggio 1994 n. 5801, ric. Avagnano;
id., 13 maggio 1993 n. 4697, ric. D'Alessandro). Pertanto la norma dell'art. 22 L. 10 maggio 1976 n. 319 (alla quale corrisponde quella dell'art. 54 c. 3 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, in concreto della medesima gravità, avendo solo il massimo della sanzione amministrativa lievemente più alto), che commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chi esegua uno scarico senza l'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è applicabile perché speciale rispetto a quella, penalmente sanzionata, dell'art. 650 c.p., con la conseguenza che - in accoglimento del terzo motivo d'impugnazione - la sentenza limitatamente al capo relativo dev'essere annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Per quanto riguarda il primo reato, l'entrata in vigore del D.L.vo 1999 n. 152, che all'art. 63 ha abrogato l'intera L. 1976 n. 319, determina un fenomeno di successione di leggi che impone l'individuazione di quella delle due, tra quella abrogata vigente all'epoca del fatto e quella successiva, sia in concreto più favorevole all'imputato.
Il procedimento di individuazione della legge concretamente più favorevole implica valutazioni in fatto, che esulano dalle competenze del giudice di legittimità, per cui la sentenza dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Campobasso perché provveda nel senso indicato.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 650 c.p., qualificato quale violazione dell'art. 54 c. 3 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Annulla la stessa sentenza in relazione alla residua imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Campobasso. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2000