Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7216 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
⠀ Aula 'A' 07 2 16/ 02 : REPUBBLICA DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI www Presidente R.G.N. 15276/99 Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Cron. 20278 1 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud. 08/01/02 ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti%;B ricorrente
contro
CASA CURA PRIVATA SANTA RITA DOTT. CAPARRA S.r.L., in 2002 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 77, -1- presso lo studio dell'avvocato EUGENIO CAVARRETTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 536/98 del Tribunale di CROTONE, depositata il 18/12/98 R.G.N. 1698/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 19.12.98, ha ritenuto che sul credito restitutorio - spettante alla Casa di Cura Privata S. Rita- dr. Caprara s.r.l.- nei confronti dell'INPS, per effetto di contributi indebitamente versati, a causa di sgravi fiscali fra il maggio del 1989 ed il maggio 1991, spettino interessi e rivalutazione, sui pagamenti indebitamente avvenuti, dal momento della loro effettuazione. In ordine alla misura del risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligo restitutorio, il Tribunale ha ritenuto che la qualità di imprenditore del creditore, la struttura organizzativa di cui egli disponeva, consentivano di presumere che il danno dallo stesso subito non potesse esser compensato dalla sola corresponsione degli interessi legali, dovendosi aggiungere, per eliminare del tutto il pregiudizio subito, la rivalutazione dei crediti- di misura superiore rispetto all'ammontare degli interessi - atteso che il creditore aveva dovuto necessariamente, 1918180120 per sopperire alle sue esigenze organizzative al credito bancario. II Tribunale ha, altresì, ritenuto che il credito risarcitorio dovesse decorrere, non dalla domanda giudiziale, bensì dalla effettuazione dei singoli pagamenti, dovendosi ritenere la malafede dell'accipiens, reso edotto della illegittimità dei versamenti contributivi sin dal ricorso del 7.11. 87, data della costituzione in mora, o quanto meno dal ricorso amministrativo proposto, in epoca largamente anteriore ai pagamenti non dovuti (maggio 1989- maggio 1991), il 28.5.88. L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui la casa di cura resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cc. e sostiene che la rivalutazione può esser riconosciuta, in aggiunta agli interessi moratori nella misura legale, solo ove il creditore alleghi dati personalizzati in base ai quali posa ritenersi che il ritardo nel pagamento ha prodotto un danno non compensato dalla solo corresponsione degli interessi stessi. La censura è infondata. Ed infatti il Tribunale, premesso che nel periodo in questione la rivalutazione era superiore all'importo degli interessi legali, lungi dall'attenersi a criteri di comune ondito ' esperienza, il ricorso ai quali non è consentito per valutare l'effettivo danno da che ha ricevuto un ritardato pagamento ( Cass. 7772/97), ha fatto riferimento, per ritenere l'inadeguateza del risarcimento costituito dai soli interessi, a precise connotazioni del creditore quali la sua qualità imprenditoriale e la organizzazione produttiva da lui gestita, nonché al notevole importo della somma percepita (240.130.000) ritenendo verosimile il ricorso al credito bancario in caso di ritardato pagamento di tale credito. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 1147 e 2033 cc. e sostiene che deve escludersi la malafede dell'accipens, laddove, come nel caso di specie, sussista incertezza sulla disciplina legale con la conseguenza che gli interessi devono decorrere dalla domanda giudiziale. 2 Anche tale censura è infondata. Come si è detto l'istituto previdenziale era stato edotto da ben due atti provenienti dal creditore in epoca anteriore ai pagamenti della illegittimità degli stessi (Cass. 6074/97 secondo cui in tema di indebito versamento dei contributi sociali la mala fede dell'accipens consiste nella conoscenza dell'indebito e pertanto essa è innegabile e non necessaria di prova nell'ipotesi in cui lo stesso istituto assicuratore dichiari di essere edotto della percezione dei contributi non dovuti ). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
1081- La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro oltre euro 1550.00 per onorari. Roma 8 gennaio 2002 Il Consigliere es. lorado Saghction Il Presidente M ande fughi A D IL CANCELLIERE S , S O A 0 sitato Cancelleria 2 L T 1 3 L . . 5 O A T B S R . E I A P N D ' S L I A 3 L CANCE N T E 7 S - G D 8 O O I - P 1 S A 1 M N D I E E S F A , I D G O A R E G T T E O S I L N T E G T I S E A R E R I L L D E O D 3