Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
L'inammissibilità del motivo di appello tardivamente proposto, con cui l'imputato chiede il riconoscimento della continuazione, non impedisce al giudice di appello di pronunciarsi in merito, e dunque non si consuma alcuna nullità per violazione dei diritti della difesa ove provveda respingendo la richiesta difensiva, perchè in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato la legge processuale assegna al giudice dell'esecuzione una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all'inesistenza di un preesistente giudicato negativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 44310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44310 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/11/2005
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1171
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 009962/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SO EG, N. IL 01/12/1981;
2) MI TO OL, N. IL 26/08/1983;
avverso SENTENZA del 10/01/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
I difensori di OM GO e CC TO LO ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità dei prevenuti in ordine ad un fatto di rapina commesso il 9 luglio 2003 ai danni della filiale di Chieri della Banca di Alba.
Il difensore di CC deduce violazione di legge per avere la corte territoriale respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione con altro delitto di rapina posto in essere il 14 gennaio 2002 e già giudicato con sentenza irrevocabile, richiesta avanzata dalla difesa tardivamente e non con i motivi di appello e come tale inammissibile. Espone che la decisione di merito irritualmente adottata dai giudici di appello costituisce violazione di legge in quanto impedisce la richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione in sede esecutiva, richiesta che le parti avrebbero potuto richiedere senza violare norme processuali. Il difensore di OM eccepisce l'erroneità del giudizio di diniego della continuazione evidenziando che il medesimo intento criminoso risulta dalla identità delle modalità di attuazione anche se con uso di arma da sparo e non di taglierini e dalla necessità di fare uso di sostanze stupefacenti. Lamenta ancora difetto di motivazione con riferimento al diniego di attenuanti generiche e ad un più contenuto trattamento sanzionatorio, avendo omesso di considerare il buon comportamento del ricorrente durante il periodo di detenzione e la sua cesura con ambienti delinquenziali. I ricorsi sono infondati. Non sussistono nullità per violazione dei diritti della difesa nel caso in cui il giudice di appello pronunci una decisione di merito relativa alla continuazione, anche se richiesta dalla parte con motivo di appello inammissibile perché tardivamente proposto. Ciò in quanto, in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, la legge processuale assegna al giudice dell'esecuzione una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all'inesistenza di un preesistente giudicato negativo. Detto carattere sussidiario e suppletivo della giurisdizione di esecuzione da conseguentemente ragione della sussistenza del contrario interesse del prevenuto alla proposizione e valutazione della richiesta nella sede funzionalmente destinata alla formazione del giudicato, anche in riferimento ad un ovvio principio di economia processuale e considerata la maggiore ampiezza quantitativa e qualitativa dei mezzi di gravame ammessi contro la decisione del giudice della cognizione (Cass. S.U. 28/06/2000 n. 1, ud. 19/01/2000, rv. 162238). Il ricorrente non ha alcun oggettivo interesse (se non quello di cancellare una pronuncia negativa, come nel caso del CC) ad ottenere dal giudice dell'esecuzione e non da quello del fatto un giudizio sulla continuazione. Anche il ricorso in favore del OM deve essere rigettato. L'istituto della continuazione ha la sua ragion d'essere nel minore disvalore sociale di reati posti in essere da unico progetto criminoso. La decisione di commettere reati deve essere presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo reato, mentre gli altri reati devono essere stati già programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non rientrano quindi nell'istituto della continuazione tutti quei fatti costituenti reato che siano riferibili rispetto al primo delitto esclusivamente per essere espressione o di mera occasionalità ovvero di abitualità e di costume di vita. L'unicità dell'intento criminoso non va pertanto confusa con l'inclinazione a commettere reati sotto la spinta di bisogni connessi con lo stato di tossicodipendenza, come nel caso di specie (Cass. 13/05/1996 n. 1146, C.c. 21/02/1996, rv. 204608). La distanza cronologica dei fatti se di per sè sola non è indicativa di detta unicità di delibera delinquenziale è stata debitamente valutata come elemento concreto dei fatti ulteriormente evidenziante l'insussistenza della continuazione. Le doglianze del ricorrente non possono conseguentemente trovare accoglimento in sede di legittimità; ciò perché i giudici di merito hanno espresso un giudizio non illogico ritenendo la valenza del dato costituito dallo stile di vita improntato alla violenza per soddisfare i bisogni di una tossicodipendenza neanche provata debitamente come persistente, come compiutamente accertato dalla corte territoriale. Non censurabile il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione dell'entità della pena, giudizi che sono stati non illogicamente formati considerando espressamente le modalità dei fatti, l'intensità del dolo, i precedenti del prevenuto ed il comportamento dell'imputato nel corso dell'espiazione della pena. Al rigetto dei ricorsi segue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005