Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 44310
CASS
Sentenza 4 novembre 2005

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L'inammissibilità del motivo di appello tardivamente proposto, con cui l'imputato chiede il riconoscimento della continuazione, non impedisce al giudice di appello di pronunciarsi in merito, e dunque non si consuma alcuna nullità per violazione dei diritti della difesa ove provveda respingendo la richiesta difensiva, perchè in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato la legge processuale assegna al giudice dell'esecuzione una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all'inesistenza di un preesistente giudicato negativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 44310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44310
    Data del deposito : 4 novembre 2005

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