Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA EL P OLO TALLANO0 5 4 5/03 LA CORTE E Oggetto appalto ofere SEZIONE PRIMA CIVILE Jubblicke Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SAGGIO R.G.N. 12780/00 Dott. Antonio Cron. 12261 Consigliere Dott. VI PROTO Rep. 1508 LUCCIOLI Dott. Maria Gabriella Rel. Consigliere- Ud. 20/01/03 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. SE Vito Antonio MAGNO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPRESE OR VI TEMPORANEO SE UT in persona del legale rappresentante pro tempore, Cettivamente domiciliato in ROMA, VIA l'avvocato ANNA MARIA VETERE, FILANGIERI 4, presso rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VETERE, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
COMUNE DI CEFALU, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 2003 110, presso 1'Avvocato MIGLIAZZO rappresentato e 98 -1- difeso dall'avvocato FRANCESCO COSTANTINO, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 959/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 03/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Lollini per delega dell'Avvocato Vetere che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Costantino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il raggruppamento temporaneo di imprese OR VI 11 RA SE ", in persona del legale rappresentante dell' impresa capofila VI OR, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Cefalù, esponendo che con contratto del 27 agosto 1986 aveva ottenuto in appalto, per l'importo di L. 2.485.465.685, i lavori di costruzione della strada intercomunale Cefalù Castelbuono, 1° lotto;
che detti lavori, consegnati il 29 - novembre 1986 e completati il 28 aprile 1989, con un ritardo di un mese e nove giorni rispetto ai termini contrattuali, erano stati collaudati positivamente;
che il certificato di collaudo, redatto il 22 gennaio 1991, era stato successivamente approvato dall' amministrazione appaltante;
che nel corso dei lavori il raggruppamento temporaneo di imprese aveva regolarmente iscritto alcune riserve;
che il 24 settembre 1991 la Giunta municipale, disattendendo la relazione riservata della commissione di collaudo che proponeva di accogliere le richieste dell' appaltatore nella misura di L 167.542.980, aveva ritenuto di non dare seguito alle richieste stesse rinviando ogni valutazione ad una successiva deliberazione, da adottare in esito al parere del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale, ed aveva deciso di irrogare allo stesso appaltatore una penale di L. 25.600.000 per il ritardo nella ultimazione dei lavori, incamerando il residuo prezzo dovuto e richiedendo la differenza, e di non svincolare la polizza fideiussoria. Tutto ciò premesso, chiedeva il pagamento di tutte le somme di cui alle riserve espresse, per un totale di L. 723.034.727, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. ilCostituitosi il Comune, che proponeva domanda riconvenzionale per pagamento della somma di L. 12.343.669 quale residuo importo della penale per il ritardo, con sentenza del 22 gennaio - 26 febbraio 1996 il Tribunale accoglieva la domanda principale limitatamente alle riserve n. 1, 3 e 7, relative rispettivamente ai maggiori costi per la perforazione dei pali di fondazione, ai maggiori oneri derivati dall' andamento anomalo dell' appalto ed alla restituzione della somma incamerata a titolo di penale per il ritardo, condannava il Comune al pagamento della somma di L. 115.371.899, con gli interessi legali dal 9 maggio 1992, rigettava la domanda riconvenzionale, compensava per metà le spese processuali e condannava il Comune al pagamento dell' altra metà. Proposto appello dal Comune ed appello incidentale dal raggruppamento temporaneo di imprese, con sentenza dell' 8 gennaio - 3 novembre 1999 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia impugnata, respingeva la domanda dell' appaltatore e lo condannava al pagamento in favore del Comune della somma di L. 12.343.669, con gli interessi legali, dichiarando interamente compensate le spese del doppio grado. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, che la pronuncia del primo giudice favorevole al raggruppamento temporaneo di imprese in relazione ai maggiori costi affrontati nella perforazione dei pali di fondazione si era basata sul 2 parere del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale - C.T.A.R. -, a sua volta fondato sulla relazione riservata della commissione di collaudo, della quale peraltro non era stata chiesta l' acquisizione in appello. Nè elementi a conforto della pretesa potevano trarsi dalla sola relazione del direttore dei lavori, non avendo questi asseverato il presupposto di fatto della pretesa stessa, costituito dalla verificatasi necessità di far uso continuativo dello scalpello. Rilevava altresì che l' appaltatore non aveva fornito la prova analitica e precisa dell' entità dell' onere supplementare affrontato. Quanto alla riserva inerente all' anomalo andamento dell' appalto ed al conseguente maggior costo, osservava che in assenza della relazione riservata della commissione di collaudo non era possibile ricostruire l'iter logico che aveva indotto il C.T.A.R. ad esprimersi per la concessione a tale titolo della somma di L. 56.196.516, poi riconosciuta dal Tribunale. Precisava al riguardo che, pur accertata la sopravvenienza di alcuni inconvenienti nel corso dei lavori, era mancata la prova della loro concreta incidenza sul ritardo;
nè dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che costituiva l' unica fonte di prova, non essendo stata chiesta in giudizio l' ammissione di altri mezzi istruttori emergeva che il raggruppamento temporaneo di imprese avesse mai lamentato detti inconvenienti. Andava pertanto accolta la domanda riconvenzionale del Comune di condanna al pagamento della penale, essendo incontrovertibilmente risultato che i lavori erano stati consegnati in ritardo e non avendo l' appaltatore fornito alcuna giustificazione del ritardo stesso. 3 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il raggruppamento temporaneo di imprese deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Cefalù. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha errato nell' accogliere l'appello del Comune sul rilievo della mancanza in atti della relazione riservata della commissione di collaudo e della carenza di prove in ordine alle pretese dell' appaltatore oggetto delle riserve, atteso che, una volta ritenuta la rilevanza ai fini del decidere di detta relazione, avrebbe dovuto ordinarne la produzione al Comune. Si rileva al riguardo che il raggruppamento temporaneo di imprese, non avendo i poteri per l' acquisizione diretta, aveva espressamente richiesto nella propria comparsa di risposta in appello che si ordinasse al Comune la esibizione del documento, peraltro ultroneo ai fini del decidere, per essere il suo contenuto ampiamente riportato nel parere del C.T.A.R. Si osserva inoltre, in relazione alla ritenuta carenza di prove, che lo stesso raggruppamento temporaneo di imprese aveva fornito tutti gli elementi necessari alla decisione, tanto che sia la direzione lavori che la commissione di collaudo erano stati in grado di esprimere il proprio parere, e che il giudice di merito avrebbe comunque potuto, ove ritenuto necessario, farsi assistere da un consulente tecnico di ufficio. 4 Va innanzi tutto disattesa l' eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, atteso che le vicende che hanno dato origine alla controversia, l' iter del processo e le posizioni difensive delle parti, nonchè le argomentazioni della sentenza impugnata sottoposte a censura, pur non avendo costituito oggetto di specifica narrazione nelle premesse del ricorso, sono sufficientemente enucleabili dal tenore delle doglianze proposte e dalle argomentazioni che le sostengono. Il motivo di ricorso è infondato. Ed invero la Corte di Appello ha fondato la propria decisione di rigetto delle domande del raggruppamento temporaneo di imprese sul rilievo che questo non aveva fornito alcuna prova nè dell' entità dell' onere supplementare sopportato per la perforazione dei pali di fondazione nè del nesso causale degli inconvenienti verificatisi in corso d' opera con il ritardo nella ultimazione dei lavori, e che d' altro canto nessun elemento probatorio ai fini del decidere poteva trarsi dal parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale, mancando in atti la relazione riservata della commissione di collaudo sulla quale detto organo aveva fondato la propria valutazione tecnica. Chiaramente sotteso a tale impianto motivazionale è il convincimento della Corte territoriale che l' acquisizione in giudizio di detta relazione ے ن ا riservata non esimesse l' attore dall' onere di provare tutti gli elementi costitutivi delle pretese fatte valere e che quindi il documento stesso non rivestisse caratteri di decisività. Nè il ricorrente ha motivo di dolersi della mancata emissione dell' ordine di produzione della relazione stessa, che peraltro egli stesso definisce in sede di ricorso 5 " del tutto ultronea ", tenuto conto che l' ordine di esibizione di un documento costituisce espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (v. per tutte Cass. 2002 n. 12493; 2000 n. 15983; 1997 n. 4363; 1996 n. 11535; 1995 n. 9715). E' infine chiaramente inammissibile il profilo di censura con il quale il raggruppamento temporaneo di imprese, a fronte dell' accertamento in fatto della Corte di Appello che nessuna prova e aveva fornito circa il fondamento delle domande proposte, si limita ad affermare di aver offerto tutti gli elementi di valutazione al momento della esplicazione delle proprie riserve. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 5.000,00 per onorario ed € 150,00 per spese vive, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 20 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vistan Life' LE heistзавала 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 9 APR. 2003 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE LO ZA