Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9422 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
...0 9 4 22/0 2 66AULA "A"- 537/2002 REPU BLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 03254/200 Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 25276 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 08.05.2002 da FERROVIE DELLO STATO _s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. Federico Bucci, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via S. Maria Mediatrice, n. 1, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
- 1988 1
contro
RE UI rapp.to e difeso dall'avv. Ennio Claudio Tocci, del Foro di Cosenza, con il quale elett.te domicilia in Roma, via di Porta Pinciana, n. 4, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Imbardelli, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 01630/1999 resa il 12 novembre 1999, R.G. n. 01233/97, notificata il 17 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Fabrizio Imbardelli, in virtù di delega dell'avv. Ennio Claudio Tocci, per RE IG;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza resa il 17 ottobre 1997 il Pretore di Cosenza accoglieva la domanda proposta da IG RE contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie), di cui era dipendente con la qualifica di manovale di I^ categoria e utilizzato in mansioni di inserviente, diretta al riconoscimento del diritto all'inquadramento in V^ livello di quarta area funzionale con la qualifica di Segretario con decorrenza 15 maggio 1992, e alle relative differenze retributive con decorrenza 15 febbraio 1992 oltre accessori, in virtù delle diverse e superiori mansioni in concreto svolte. Il Tribunale di Cosenza rigettava l'appello della società; spese del grado a carico della società. Osservava il Tribunale che la prova testimoniale aveva rivelato lo svolgimento da parte del RE delle mansioni superiori di segretario, avendo lo stesso svolto in via giornaliera e continuativa le mansioni esecutive di "richieste di carburante da inoltrare al capo deposito, con conseguente verifica del materiale combustibile giacente - di cui curava la gestione - coadiuvando altresì la segretaria nella rilevazione delle presenze e del 2 vestiario", ed in considerazione di una certa responsabilità che comportava lo svolgimento di esse. Il tutto era confortato dalla dichiarazione del teste NO che aveva affidato al RE le "mansioni superiori" previo accordo con il Capo Unità. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Ferrovie dello Stato s.p.a. affidandosi ad unico motivo di censura. RE IG si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alla interpretazione degli accordi collettivi, nonché omessa o insufficiente motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce la ricorrente un certo travisamento dei fatti da parte del giudice di appello allorché esclude che la circostanza di cui alla nota 19.10.1995, contraria a quella recepita ai fini della decisione, potesse essere presa in considerazione per inesistenza del detto documento, che, invece, era allegato al fascicolo di appello (n. 6) e richiamato anche negli atti scritti. Deduce, ancora, la società che la sentenza impugnata omette la indicazione delle modalità di espletamento delle mansioni svolte dal dipendente e i necessari confronti con le declaratorie contrattuali in esame. In realtà, a fronte delle attività amministrative contabili di gestione con istruttoria e predisposizione di atti amministrativi, di gestione dei lavori, delle forniture e del patrimonio nonché di sussidio a studi e ricerche, ovvero connesse a verifica e collaudo di materiali, di predisposizione di atti organizzativi e connessi con l'approvazione e con la gestione esecutiva dei lavori e delle forniture, di valutazione contabile e di elaborazione di grafici, ed altro, del profilo di segretario, le mansioni del RE erano state meramente esecutive, prive di preparazione professionale specializzata, senza autonomia operativa e responsabilità diretta e facoltà di iniziativa. Né la sentenza appellata si era espressa in tal senso. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata accerta che il RE era incaricato di “attività esecutive", occupandosi esso, di "richieste di carburante da inoltrare al capo deposito, con 3 conseguente verifica del materiale combustibile giacente di cui curava la gestione coadiuvando altresì la segretaria nella rilevazione delle presenze e del vestiario", ma afferma contemporaneamente mansioni comportavano "una certa che dette responsabilità”; a conforto, e desumendone "addirittura una formale assegnazione del dipendente alle mansioni riconosciutegli dal primo giudice", richiama la dichiarazione del teste NO, secondo la quale lo stesso teste, capo deposito del RE, avrebbe affidato a quest'ultimo "le mansioni superiori, dopo essersi consultato con il capo Unità”. Null'altro si rileva un sentenza sulle mansioni svolte dal RE e sulla riconducibilità di esse al superiore inquadramento stipendiale richiesto e riconosciuto. La motivazione, certamente insufficiente, presenta gravi omissioni ed evidenti contraddizioni. Innanzitutto nulla è spiegato dal giudice di appello sulle assunte responsabilità, se non che il RE gestisse il materiale combustibile giacente;
affermazione, quest'ultima, anch'essa immotivata, tenuto conto che da nessuna parte si legge in che cosa conistesse la cd. gestione, come tale, pertanto, inidonea a sorreggere l'affermata responsabilità. Ma nelle sintetiche argomentazioni in sentenza si afferma anche che il RE "coadiuvava la segretaria nella rilevazione delle presenze e del vestiario"; e dunque è ammessa l'attività in sede (sul luogo di lavoro e sulla consistenza numerica del personale e con quali compiti non esiste cenno alcuno), il che avrebbe dovuto indurre i giudicanti di merito ad una attenta indagine diretta all'accertamento dei compiti della detta segretaria, e se in questi ultimi fossero in qualche modo ricomprese anche la attività della cd. gestione del materiale combustibile giacente o la verifica delle richieste di carburante da inoltrare al capo deposito, e chi in effetti era il vero responsabile di esse nei confronti di quest'ultimo. Va solo ricordato, in proposito, che un eventuale coinvolgimento della segretaria nelle attività del RE devierebbe con tutta probabilità l'accertamento in tutt'altra direzione di quella affermata in sentenza. Altrettanto fuori luogo è la testimonianza richiamata a conforto. Premesso, invero, che detta testimonianza risultava contraddetta da "diversa dichiarazione spontaneamente resa per iscritto dallo stesso teste NO in epoca precedente a quella della a 4 testimonianza raccolta in primo grado", e, "in quanto non prodotta agli atti", ma della quale non si contesta l'esistenza, svalorizzata tout court come “apodittica censura, come tale non valutabile in questa sede", va rilevato che, semmai, era proprio la dichiarazione del teste, per come resa in primo grado, a non essere valutabile, tenuto conto del gratuito e inammissibile giudizio sul thema decidendum nella stessa contenuto, e invece riservato al giudice, sulla "superiorità" delle mansioni affidate al RE. Le insufficienze ed omissioni e le stesse contraddizioni di cui sopra rendono la motivazione meritevole delle censure contro di essa sollevate e la sentenza destinata all'annullamento. Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza va cassata, e la causa rimessa ad altro di giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Catanzaro, il quale provvederà, a norma dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il giorno 08 maggio 2002. Il Consigliere est. Gu presidente (Lizett Giovanni Mazzarella Giovanniltapparella Stefano Ciciretti IL CANCELLIERE 0 Depositato in 1 . T A 27 810.2002 R S A S ' A E L T L D , E , A D O L N ASANCELL L E O E B S I T D A C A A O T D T S T A O I , P R O I M I R D T S A O I D G E E D T N E S E 5