Sentenza 6 novembre 2002
Massime • 1
Le ordinanze inoppugnabili e quelle soggette ad impugnazione, che non siano state impugnate o in ordine alle quali siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, concretizza comunque il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione(Fattispecie relativa ad ordinanza di rigetto emessa dal tribunale all'esito dell'istanza di riesame proposta dall'imputato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal giudice del dibattimento autonomamente, sebbene un precedente decreto di sequestro emesso dallo stesso giudice e nella medesima fase processuale, nelle stesse condizioni di fatto e di diritto, fosse stata annullato dal Tribunale del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2002, n. 42529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42529 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 06/11/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 01384
3. Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 031519/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS AS N. IL 15/01/1952;
avverso ORDINANZA del 24/06/2002 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Manco impugnata.
Udito il difensore avv. SAVIGNANO Giovanni (Bitonto). MOTIVAZIONE
Con decreto in data 12.6.2002 il Giudice del Tribunale di Bari, sez. distacc. di Modugno, dispose, nell'ambito del procedimento penale a carico di RA SQ relativa all'illecita detenzione di reperti archeologici, il sequestro probatorio dei reperti in questione, risalenti fino al 3^ secolo A.C. e rinvenuti nell'abitazione del predetto RA, oggetto del rapporto di servizio 4.1.95 e dei successivi verbali di accertamento e di perquisizione e sequestro del 24.2.95.
Avverso il suindicato decreto il difensore dell'imputato propose istanza di riesame, che il Tribunale di Bari, sez. per il Riesame, rigettò con ordinanza del 24.6.2002, a sua volta impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore stesso.
Il ricorrente denuncia l'illegittimità del sequestro: 1^) per contraddittorietà rispetto al precedente giudicato (di cui all'ordinanza 27,5.92 dello stesso Tribunale del Riesame), relativo a precedente decreto emesso il 24.4.2002 dal Giudice del Tribunale di Bari e avente per oggetto quegli stessi beni;
2^) per violazione dell'art. 253 c.p.p., "in quanto non indica i presupposti che legittimano, in sede processuale, il ricorso al mezzo di ricerca della prova"; 3^) per violazione degli artt. 324 co. 7 c.p.p. in relaz. all'art. 309, co. 9 e 10, c.p.p.; 4^) per mancanza e illogicità della motivazione, perché "il Tribunale non solo giustifica, con una mera formula di stile, i presupposti del provvedimento di sequestro, ma nulla afferma in ordine alle esigenze probatorie, che legittimano l'emissione di un ulteriore provvedimento cautelare reale"; 5^) per mancata assunzione di una prova decisiva, non avendo "il Tribunale tenuto conto della prova documentale depositata dall'imputato". È fondato il primo motivo, dal cui accoglimento gli altri restano assorbiti (compreso quello relativo al rilevante problema della possibilità, per il giudice del dibattimento di emettere, sua sponte e prima ancora che sia conclusa l'istruttoria dibattimentale, un provvedimento di acquisizione probatoria). Infatti, risulta dagli atti che il RA - nel corso del procedimento indicato in narrativa, pervenuto ormai nella fase del giudizio - aveva proposto istanza di restituzione dei beni in questione, oggetto di sequestro operato il 24.2.95 di iniziativa dai CC. di Adelfia e di Bitritto, ma mai convalidato;
il Giudice adito rigettò la detta istanza ed emise in data 24.4.2002 autonomo decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto tutti i beni di cui al verbale del 24.2.95. Tale decreto, a seguito di istanza di riesame proposta dal RA, fa annullato con ordinanza del 27.5.2002 del Tribunale del Riesame di Bari, che rilevò, tra l'altro, che "trattasi di un provvedimento emesso da un organo incompetente (il giudice del dibattimento) in base a un potere ufficioso che, peraltro, non trova alcun fondamento nelle norme del codice", dovendosi desumere dal comb. disp. degli artt. 328 co. 1 e 368 c.p.p., che "è consentito all'Autorità giudicante (nella specie il
Giudice per le indagini preliminari) di disporre il sequestro probatorio, ma sempre su impulso del pubblico ministero e mai ex officio". Risulta, quindi, evidente che, nel caso in esame, il decreto di sequestro 12.6.2002 del Giudice di Bari (oggetto della nuova istanza di riesame del RA e dell'ordinanza impugnata) rappresenta la reiterazione, nelle stesse condizioni di fatto e di diritto, del decreto di sequestro emesso da quello stesso giudice nella medesima sede e fase processuale. Va affermata l'illegittimità di una tale reiterazione e, di conseguenza, anche dell'ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto alcuno ne' di quella reiterazione, nè della precedente ordinanza 27.5.2002. Infatti, una interpretazione ormai consolidata, sia in dottrina che in giurisprudenza, basandosi essenzialmente sull'esigenza - ineludibile nel nostro ordinamento - di evitare il contrasto di decisioni aventi lo stesso oggetto, ha affermato l'esistenza nei procedimenti incidentali, quali senza dubbio anche quello cautelare, di una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale fondata sul principio del ne bis in idem. È stato, quindi, precisato che, in forza di tale preclusione, una volta che si sia esaurito il procedimento incidentale, gli effetti della decisione, in esso assunta e non più soggetta ad impugnazione, permangono nel procedimento principale fino al momento in cui si verifichi un mutamento della situazione processuale sulla quale il giudice si è già pronunciato;
ne deriva che la decisione stessa si pone come preclusione ad una rivalutazione della medesima situazione, per cui solo la sopravvenienza di nuove emergenze potrà giustificare la rivalutazione della identica questione. È, quindi, pacifico (fin dalle sent. di questa Corte, sez. 1^, 13.9.99 n. 4724, De Leonardo e altri, rv. 214.100; nonché delle Sez. Un. 10.9.92 n. 11, Grazioso e
8.11.93 n. 20, Durante): 1^)che la reiterazione di provvedimento impositivo di una determinata misura, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni soltanto formali, deve invece ritenersi esclusa quando la misura sia stata annullata in conseguenza di un riesame nel merito o, come nel caso in esame, per la mancanza delle condizioni generali di legittimità; 2^)che, quindi, nelle ipotesi indicate, la reiterazione di un'ordinanza applicativa di una determinata misura - già annullata dal Tribunale del Riesame con pronunzia non più impugnabile- è consentita solo quando sia successivamente intervenuto un apprezzabile mutamento del fatto o delle dette condizioni di legittimità (che nel caso in esame non si è verificato).
Deve, pertanto, concludersi che poiché il principio del ne bis in idem configura, nei procedimenti incidentali che sfociano in provvedimenti allo stato degli atti, una preclusione endoprocessuale rebus sic stantibus (che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti, d'ufficio o su istanza di parte, che possono porsi in contrasto con altri provvedimenti aventi un medesimo oggetto e definitivi, senza che sia modificata la situazione di fatto o di diritto posta a base del precedente provvedimento) e poiché sia l'ordinanza impugnata che il decreto di sequestro che ne costituisce l'oggetto sono stati emessi in violazione della enunciata preclusione, l'ordinanza stessa va annullata senza rinvio;
consegue, l'ordine di restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002