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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: XH EL nato in [...] il [...] XH TI nato a [...] il [...] EN VA nato a [...] il [...] DI CO EN nato a [...] il [...] DI IO TO nato a [...] il [...] XH RV nato in [...] il [...] OL UR nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avvocato De Federicis chiede l'annullamento della sentenza ed in subordine Penale Sent. Sez. 3 Num. 5772 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/12/2025 l'annullamento con rinvio per difetto motivazionale. L'avvocato Falcinelli insiste per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. L'avvocato Pecoraro si riporta al ricorso per quanto riguarda l'avvocato Bochicchio mentre insiste per l'accoglimento di tutti i motivi del proprio ricorso. L'avvocato Paccoi si riporta ai motivi di ricorso e sottolinea l'errata confisca a carico del ricorrente HA VI. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/07/2024, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha assolto HA WI dal reato a lui ascritto al capo 20) per non aver commesso il fatto, e nel resto ha integralmente confermato la sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Perugia, emessa all' esito di giudizio abbreviato, nei confronti di HA EL, HA ES, Di IO (HA) EN, Di CC EN, IL IV, NJ DU in ordine al reato di cui alli art. 74 D.P.R.309/1990 (capo di imputazione 1) contestato ai suddetti ricorrenti, per aver costituito, organizzato e diretto un'associazione criminosa, cui avevano partecipato anche altri soggetti giudicati separatamente, al fine di acquistare, detenere e porre in vendita rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, si contesta a HA ES e a Di CC EN di essere organizzatori e capi del sodalizio criminale, in posizione intermedia, ad HA EL e HA WI di essere componenti dell'associazione; si contesta a Di CC, IL e NJ, unitamente ad altri soggetti giudicati separatamente (UC DR, UR MA, UQ ZE, MI IL ed altri) il ruolo di meri partecipi. Il giudice di primo grado aveva inoltre condannato gli imputati per numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, D.R.R. 309/1990, in relazione alla detenzione, al trasporto e all'occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel periodo di tempo ricompreso tra aprile 2020 e febbraio 2022, nel territorio compreso tra Spoleto, Perugia, Terni e Foligno. In particolare, il Di IO è stato condannato alla pena di anni 10 e giorni 28 di reclusione, per i reati di cui ai capi di imputazione 1), 17), 20), 21) e 23) ed è stato assolto per il capo 24). HA ES è stato condannato alla pena di anni 10 e mesi due di reclusione, per i reati contestati nei capi di imputazione 1), 10), 17), 20), 21) e 22); HA EL è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni ventotto di reclusione per i reati di cui ai capi 1), 15), 19) e 23), essendo stato assolto per il reato contestato nel capo 24); HA WI è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per il capo 20), essendo stato assolto per il capo 1); IL è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni quattordici di reclusione per i capi 1), 16), 18) e 19); Di CC è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni quattordici di reclusione per i capi 1) e 23), essendo stato assolto per il capo 24); NJ è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi otto e giorni diciotto di reclusione per i reati di cui ai capi 1), 10), 11), 12), concernenti anche reati di detenzione di armi e di ricettazione contestati, mentre è stato assolto per il reato contestato nel capo 25). 2.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione HA EL, HA IN, HA WI, Di IO (HA) EN, Di CC EN, IL IV, NJ DU. 1 3. Il ricorso formulato dall'avv. Falcinelli nell'interesse di Di IO (HA) EN è affidato a sette motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore lamenta l'omessa valutazione dei motivi d'appello in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato associativo di cui all'art. 74, specificando che il giudice d'appello non ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso, avendo fatto un richiamo solo a risultanze processuali e contributi dichiarativi da parte di alcuni soggetti che concernono, semmai, singoli episodi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente, essendo tali dichiarazioni connotate da aspecificità, inidonee a rappresentare la sussistenza di una entità distinta dalle singole deliberazioni ed attività criminose. In particolare, le dichiarazioni rese da CU ZA MA, da IN NA e dalla sorella di HA ES sono state travisate, non potendosi inferire dai suddetti dialoghi la sussistenza di una vera e propria struttura associativa. Non vi è alcuna prova della sussistenza di una struttura organizzativa stabile e permanente volta al compimento di un numero indeterminato di reati né vi è prova della sussistenza di un accordo volto alla commissione di una serie indefinita di reati. Anche la presunta attività di reclutamento del personale proveniente dall'Albania facente parte del sodalizio non tiene conto dei vincoli familiari e di solidarietà esistenti tra connazionali. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando l'assenza dei requisiti tipici richiesti dalla fattispecie associativa, dovendosi semmai ravvisare un concorso di persone nei reati fine. In particolare, la Corte territoriale non ha riservato nessuna attenzione al profilo soggettivo della fattispecie associativa, ossia al dolo specifico richiesto quale requisito di tipicità, che è stato del tutto trascurato, pur a fronte di uno specifico motivo di appello che ne evidenziava la insussistenza. Questione dedotta con i motivi di appello e non esaminata dalla Corte territoriale. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del Di IO come soggetto che riveste una posizione apicale all'interno della sodalizio criminoso, quale organizzatore e promotore, senza considerare che si trattava di struttura organizzativa orizzontale, non verticistica, non strutturata gerarchicamente, in ragione dei rapporti di familiarità esistenti fra i vari solidali. Né si spiega come il Di IO possa essere il promotore della suddetta associazione, costituita in Italia nel Marzo del 2020, sebbene vi sia prova che egli abbia fatto ingresso in Italia nel luglio del 2020 e, dunque, successivamente alla costituzione del presunto sodalizio criminale. Non è dunque logico ritenere che il Di IO sia stato a capo dell'organizzazione "a distanza", prima di introdursi in Italia. Inoltre, la struttura verticistica è contraddetta dalla medesima ipotesi accusatoria. Ai capi di imputazione 21) e 22) si contesta al Di IO, unitamente a HA ES, in ben due occasioni, di essersi personalmente occupato del trasporto e dell'occultamento della sostanza stupefacente fra la vegetazione della campagna. Tali contestazioni contrastano con il ruolo di capo e di gestore attribuito al ricorrente e con l'asserita posizione di soggetto apicale. 2 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il diniego della qualificazione dell'associazione ai sensi del comma sesto dell'art. 74 DPR 309/1990, avendo il giudice territoriale evidenziato il profilo quantitativo della sostanza stupefacente trattata, incompatibile con l'ipotesi di minore gravità, escludendo che i reati fine possano essere considerati di lieve entità, con motivazione illogica e in violazione di legge. Infatti, l'interpretazione fatta propria dal giudice a quo del sesto comma dell'art. 74 D.R.P.309/1990 conduce a una sorta di interpretati° abrogans della medesima disposizione, in quanto fa dipendere l'applicazione della fattispecie attenuata dal fatto che i sodali abbiano programmato la commissione di reati fine di lieve entità. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai reati ascritti ai capi di imputazione 17), 20), 21), 22) e 23). Il difensore nell'atto di appello aveva evidenziato che le risultanze probatorie acquisite non supportano la ipotesi accusatoria. Il giudice a quo ha invece affermato la responsabilità in modo assertivo, sulla base di meri sospetti e senza alcun riscontro. In particolare, dal tenore delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura, nessun elemento di riscontro della partecipazione del Di IO può trarsi in ordine alla detenzione di sostanza stupefacente nelle campagne, che è stata rinvenuta dagli operanti a distanza di due giorni dalla captazione da cui si desume che i soggetti intercettati occultavano sostanza stupefacente (condotta di detenzione contestata nel capo 17). Anche con riferimento alla presenza e partecipazione del Di IO presso l'Eurospin di Petrognano all'incontro finalizzato alla consegna da parte di un corriere di una partita di stupefacente pari a 5 kg., la polizia giudiziaria, che effettuava l'ascolto in diretta delle intercettazioni, non è intervenuta nell'immediatezza per effettuare il sequestro della cocaina, evidentemente, non ritenendo il tenore delle conversazioni univoco (condotta contestata nel capo 20). Infine, con riferimento all'attività di captazione all'interno dell'autovettura BMW del 12/02/2021, non vi è alcuna prova della presenza del Di IO all'interno della suddetta autovettura (capo di imputazione 23). 3.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce direzione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990. Anche questo sotto questo profilo lamenta l'omessa valutazione del relativo motivo di appello, avendo il giudice a quo omesso di valutare partitamente le singole posizioni di tutti i partecipi e le singole cessioni, effettuando un'unica valutazione per tutti i reati fine. 3.7. Con il settimo motivo di ricorso, deduce assenza di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati per i reati satellite in continuazione, non avendo il giudice territoriale, nel determinare la pena complessiva, fornito di adeguata motivazione a quantum aumento di pena applicato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite contestati. 4. Il ricorso a firma dell'avv. Pecoraro, sempre nell'interesse di Di IO (HA) EN è affidato a nove motivi. 3 4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione criminosa. La Corte territoriale non ha fornito alcuna argomentazione in ordine alla questione - dedotta con l'atto di appello - della inattendibilità delle dichiarazioni rese da MA IS CU, TA FR e da NA IN. In particolare, le dichiarazioni della IN sono state smentite dalle emergenze in atti e, in ogni caso, confermano l'attività di spaccio genericamente attribuita al ricorrente, da cui non è possibile inferire la sussistenza di una struttura gerarchica, tanto che la donna si rifiutava di sottomettersi alle determinazioni del ricorrente o a quelle di HA ES, lamentandosi di dover da sola sostenere le spese correlate alla gestione dell'attività illecita. Anche le parole pronunciate dalla sorella di ES HA sono state vistosamente travisate, posto che la donna faceva riferimento all'attività lecita svolta dal padre e non a quella del fratello. Sono state trascurate dalla Corte territoriale anche le deduzioni difensive riguardo alle disponibilità economiche e patrimoniali di cui disponeva complessivamente il nucleo familiare. Altrettanto illogico è il riferimento all'intestazione fittizia di automobili nella disponibilità del gruppo organizzato, veicoli che di fatto erano in uso ai familiari. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore del ricorrente deduce la carenza dell'elemento soggettivo e l'assoluta carenza di motivazione da parte della Corte territoriale al riguardo. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si evidenzia che al più dagli atti emerge la sussistenza di una associazione di tipo orizzontale, composta da una pluralità di individui legati da vincoli familiari o di consuetudine criminale, senza una gerarchia fissa e predeterminata e senza alcuna suddivisione di ruoli. Pertanto, si contesta la qualifica di capo e organizzatore attribuita al Di IO, il quale invece intratteneva rapporti paritari con gli altri solidali, come emerge dalle conversazioni con il IL e dalle dichiarazioni della IN. Si evidenzia che il Di IO non è stato mai captato nel corso delle intercettazioni né mai menzionato durante i colloqui con i soggetti tra i soggetti già sottoposti ad indagine. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta mancato riconoscimento dell'ipotesi gradata di cui al sesto comma dell'articolo 74 D.P.R.309/1990 e vizio della motivazione, in quanto il giudice ha ritenuto che la associazione non possa essere qualificata di minore gravità in ragione del numero degli associati, della struttura organizzativa e della estensione dell'attività illecita nell'intera regione. Tali argomenti sono, tuttavia, illogici posto che alcuni dei partecipi sono stati assolti e che l'associazione operava in un ambito territoriale ristretto. In particolare, si evidenzia il vizio della motivazione avendo la Corte territoriale confuso l'aspetto strutturale che connota il sodalizio criminale di cui al sesto comma con le finalità del pactum scelerís, escludendo l'ipotesi associativa di minore gravità allorquando siano perseguiti reati- scopo non qualificabili ai sensi del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990. È erroneo porre l'accento unicamente sull'elemento finalistico degli obiettivi perseguiti, posto che i reati fine in contestazione concernono episodi di detenzione di occultamento della sostanza stupefacente (e non di cessione di sostanza stupefacente) eccedenti il quinto comma di cui all'art. 73 menzionato. 4 Inoltre, l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 concerne il compimento di reati di cessione di sostanza stupefacente, essendo obiettivo del sodalizio il traffico illecito e non la mera detenzione di sostanza stupefacente. Pertanto, l'indicatore per escludere o riconoscere il reato associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità deve essere individuato nelle cessioni e non nella prodromica attività di detenzione. Non è un caso, infatti, che un quantitativo non lieve di stupefacente detenuto possa essere frazionato e oggetto di plurime cessioni di quantitativi di droga sussumibili nella fattispecie di lieve entità. Ed infatti la giurisprudenza riconosce la possibilità di ricomprendere l'ipotesi attenuata anche l'associazione che detiene un discreto quantitativo di droga. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la gravità delle singole cessioni e l'entità delle scorte di cui disponeva il sodalizio. Si evidenzia che la destinazione della sostanza stupefacente detenuta era quella dello spaccio al minuto. Infatti, è stata sequestrata sostanza stupefacente sempre suddivisa in dosi già confezionate e pronte per la vendita che veniva spacciata dai vari sottogruppi in numerose dosi giornaliere. Tale profilo avrebbe dovuto essere valorizzato. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità per l'episodio criminoso contestato nel capo 17) dell'imputazione, con argomentazioni già illustrate con riguardo al ricorso a firma dell' avvocato Falcinelli. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il capo 20), lamentandosi la apparenza e illogicità della motivazione. 4.7. Il settimo motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità per il capo 22). 4.8. L'ottavo motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente, di cui al capo 23). 4.9. Il nono motivo concerne il trattamento sanzionatorio e, in particolare, gli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non essendo stata fornita dal giudice a quo una adeguata e distinta motivazione per ciascuno dei reati satelliti. 5. Il ricorso a firma dell'avv. De Federicis nell'interesse di HA ES è affidato a cinque motivi. 5.1. Il primo motivo di ricorso concerne il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del sodalizio criminoso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di argomentazioni già illustrate, richiamandosi la sussistenza di un vincolo familiare tra i ricorrenti e l'assenza in una struttura organizzativa, a fronte di un breve lasso di tempo in cui si sono protratte le indagini, per soli otto mesi, e all'accertamento dei reati fine. Si contesta la prova dichiarativa assunta, ambigua e generica, facendo riferimento genericamente ad un "gruppo", quale elemento su cui si fonda la responsabilità per il reato associativo. Non vi era disponibilità di mezzi e di denaro, se non per commettere i reati fine, salvo quanto apparteneva ai membri del gruppo familiare. Sussiste al più concorso di persone nei reati fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti 5 5.2. Si contesta con il secondo motivo la qualifica di soggetto apicale del ricorrente, capo ed organizzatore del sodalizio, sebbene i due ruoli siano distinti ed essendo state travisate le conversazioni della sorella. Il ricorrente svolgeva personalmente l'attività di detenzione, di trasporto e di nascondimento della sostanza stupefacente, elemento del tutto incompatibile con una struttura gerarchica verticistiche con la sussistenza di posizioni apicali. 5.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego della fattispecie attenuata di cui al sesto comma dell'art. 74 D.P.R. 309/1990, trattandosi di gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti al minuto. E', inoltre, erronea la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi lieve, non essendo stati adeguatamente valutati gli indici di offensività enunciati dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo. 5.4. Si contesta la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., avente ad oggetto denaro, libretti postali, orologi ed altro, non sussistendo alcun collegamento con l'attività illecita ed essendo stato disatteso il principio della ragionevolezza temporale. I beni sono ictu °cui/ estranei al reato in quanto acquistati in periodo antecedente rispetto alla commissione del reato. È stata prodotta in giudizio documentazione attestante la capacità reddituale del nucleo familiare ed è stato indicato puntualmente il momento in cui determinati beni e somme di denaro entravano nella disponibilità della famiglia, dando quindi prova della provenienza lecita. 5.5. Si contesta la carenza di motivazione in ordine al quantum di pena applicato a titolo di continuazione per ciascuno dei reati fine. 6.11 ricorso formulato nell'interesse di Di CC EN è affidato a quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo si contesta la sussistenza dell'associazione e si lamenta il travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche ambientali attribuite al Di CC e in ordine all'attribuzione del ruolo di partecipe per aver fornito all'associazione automobili. Tuttavia, il giudice non ha considerato che il Di CC svolge attività lavorativa lecita proprio nel settore delle automobili e che la sua presenza emerge solo in modo episodico nelle intercettazioni e nelle dichiarazioni rese dai collaboratori, sicché l'affermazione della penale responsabilità non è supportata da idonea argomentazione anche in ordine al dolo specifico e in ordine alla sussistenza dell'elemento dell'affectio societatis. La Corte territoriale non ha evidenziato se il tipo di apporto fornito dal ricorrente al sodalizio criminoso fosse indispensabile, e non marginale ed episodico, e ha affermato la penale responsabilità sulla base di meri sospetti e congetture. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in quanto il primo giudice ha assolto il ricorrente per il fatti contestati nel capo di imputazione 24), avendo ritenuto le conversazioni intercettate lacunose e ambigue e, illogicamente, hanno affermato la responsabilità per i fatti contestati nel capo 23). Il Di CC non è mai stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente, nè ha mai effettuato cessioni. 6 6.3. Deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di qualificazione dei fatti contestati nel capo di imputazione 23) ai sensi del comma quinto dell'art. 73 DPR 309/1990. Il giudice a quo ha valutato unicamente il dato quantitativo singolarmente spacciato e detenuto senza effettuare una valutazione complessiva delle condotte ascritte. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata configurazione dell'ipotesi attenuata di reato associativo. Il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio era saltuario, episodico e assai marginale. La singola posizione dell'imputato non è stata specificatamente analizzata dalla Corte territoriale. 7. L'avv. Paccoi ha proposto ricorso nell'interesse di IL IV, HA EL, HA ES, HA WI, limitatamente alla condanna alle spese processuali e alla confisca del danaro, e nell'interesse. 7.1. Il primo motivo di ricorso è dedicato alla insussistenza del reato associativo e al diniego della configurazione dell'ipotesi di lieve entità di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990. Si richiamano al riguardo le argomentazioni già sviluppate con riferimento ai motivi di ricorso formulati da Di IO, sostanzialmente volte a confutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di sit e a confutare l'univocità del contenuto delle conversazioni intercettate. Il giudice a quo non ha considerato l'utilizzo per scopi leciti degli immobili e delle autovetture asseritamente nella disponibilità dell'associazione. Si configura piuttosto un concorso di persone nei reati fine contestati. Non è emersa alcuna struttura organizzata in ruoli precisi dell'associazione, anzi i venditori operavano in piena autonomia e nessuna valutazione è stata effettuata dell'elemento soggettivo del reato. Con riguardo alla posizione di HA ES si contesta il ruolo di capo e promotore del sodalizio. Con riguardo alla posizione di HA EL si contesta che abbia fornito uno stabile contributo al sodalizio, ma solo apporti isolati ed estemporanei. Sulla base di tali considerazioni la Corte territoriale ha assolto alcuni imputati (tra cui HA WI, UR, GJ) in considerazione della inidoneità degli elementi raccolti a comprovare la loro partecipazione all'organizzazione. Con riferimento alla posizione di IL IV si contesta il ruolo di associato al sodalizio illecito, la cui appartenenza è comprovata unicamente dalla contestazione dei reati fine. 7.2. Il secondo motivo di ricorso concerne la contestazione dei reati fine, in quanto i contenuti delle intercettazioni e captazioni effettuate non forniscono alcun elemento di conferma all'ipotesi accusatoria. Tutti i fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente contestati nei capi di imputazione 10), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) sono riconducibili all'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/1990. 7.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, pur essendo stata applicata la pena base in misura corrispondente al minimo edittale, avendo il giudice applicato eccessivi aumenti per i reati in continuazione e giungendo quindi sanzioni finali assai afflittive. 7 7.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla confisca delle somme di denaro e degli oggetti di valore sequestrati a tutti gli imputati, in quanto oggetti provenienti da attività lavorativa lecita svolta dal nucleo familiare assolutamente benestante, in grado di giustificare le somme rinvenute. Con particolare riferimento HA WI si deduce la illegittimità della confisca essendo stato assolto da tutte le imputazioni. Altrettanto illegittima è la condanna al pagamento delle spese processuali. 8. Il ricorso a firma dell'avv. Falcinelli nell'interesse di NJ è affidato a sei motivi. 8.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione in ordine specifiche doglianze difensive devolute nell'atto di appello, concernenti la sussistenza del sodalizio criminoso, quale entità distinta rispetto dai soggetti che compivano sia pure ripetutamente i reati fine, con argomentazioni simili a quelle sviluppate nel ricorso formulato nell'interesse di Di IO. In particolare, con riferimento alla posizione del ricorrente si evidenzia l'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/1990, essendo carente la prova del dolo specifico. 8.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la partecipazione all'associazione, con il ruolo di custode delle armi e delle munizioni che sono state rinvenute dai militari il 18/06/2020, non essendo stato indicato che tipo di contributo il ricorrente abbia fornito al sodalizio, e non piuttosto in favore di soggetti non legati da alcun vincolo. L'illegittima detenzione e l'illegittimo porto di arma contestati di per sé non forniscono elementi di natura oggettiva e soggettiva per affermare l'appartenenza al gruppo criminale. La Corte territoriale non ha affrontato tale profilo di doglianza sebbene sottoposto con i motivi di appello. 8.3. Con il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al diniego della qualificazione dell'associazione ai sensi del sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990. 8.4. Il quinto motivo di ricorso concerne in modo specifico la responsabilità in ordine e i reati ascritti nei capi di imputazione 10), 14) e 15) relativi a fatti di detenzione di sostanza stupefacente nonché nei capi di imputazione 11),12) e 13), concernenti la detenzione illegale di armi. Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 non vi è prova che lo NJ sia stato autore della condotta di occultamento di un panetto di cocaina lungo il muro di cinta, in un'area pubblica vicina al cimitero di Spoleto accessibile a chiunque e in tal senso non depongono le conversazioni intercettate ed intrattenute con UC DR in quanto generiche. Non è sufficiente che il ritrovamento della stupefacente sia avvenuto "nella zona in cui i due imputati la sera del 18 si erano fermati" in quanto non è stato individuato l'autore della condotta di nascondimento. Le captazioni sono del tutto generiche, non vi sono mai riferimenti a sostanze stupefacenti ed anche la quantità di sostanza rinvenuta dai militari operanti non corrisponde a quella presuntivamente oggetto della condotta contestata. 8.5. Il sesto motivo di ricorso concerne il diniego di qualificazione delle condotte contestate nei capi di imputazione 10), 14) e 15) ai sensi del quinto comma dell'ad 73, avendo il giudice a 8 quo ed effettuato una valutazione cumulativa ed indifferenziata per tutte le imputazioni ha scritte a tutti i ricorrenti escludendo con un'unica stringata motivazione la lieve entità. 9. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La disamina prenderà le mosse dall'analisi del motivo di ricorso concernente l'imputazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990, contestata a tutti gli imputati al capo 1), trattandosi di motivo comune a ciascuno dei ricorrenti, eccetto che per HA WI, che è stato assolto già in primo grado per il reato contestato nel capo 1). Si premette che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 è necessaria l'esistenza di un'entità autonoma, a carattere permanente e dotata di una struttura organizzativa, che può anche essere rudimentale ma deve comunque essere idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose. Sul versante dell'elemento psicologico, occorre la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. In quest'ottica, il discrimen tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato è stato individuato in ciò che, in quest'ultimo, l'accordo criminoso viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti. Nell'associazione per delinquere invece l'accordo è finalizzato all'attuazione di un più vasto programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere un associato, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n.42635 del 4/10/2004, Rv. 229906; Sez 1, n. 30118 del 06/06/2003, Rv.225037). La prova dell'esistenza del delitto associativo non può, d'altronde, essere desunta semplicemente dalla commissione, da parte di tre o più persone, di una serie di fatti -reato, dovendo gli elementi strutturali dell'associazione essere dimostrati in sé e potendo la prova della perpetrazione di singoli delitti soltanto agevolare la dimostrazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R.309/1990 (Sez.1, n.1108 del 03/02/1993, Messina). Il vincolo associativo non può infatti essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati -fine di cessione di sostanze stupefacenti (Sez.6, n. 49556 del 31/12/2003, Rv. 227826). 9 Si è altresì precisato che, per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati- fine (Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, Rv. 266286 - 01) e che la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 18/01/2024, Rv. 285908 - 03). Infine, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02). 1.1.Nel caso in disamina, la Corte territoriale, nel richiamare la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, ha confermato l'affermazione della responsabilità nei confronti di Di CC, IL, HA EL, HA ES, Di IO e NJ in ordine a tutti i reati a loro ascritti ed ha assolto HA WI anche per il reato contestato nel capo 20), tuttavia, come vedremo, condannando erroneamente HA WI al pagamento delle spese processuali e confermando le pene accessorie e la confisca. In particolare, in ordine alla sussistenza del reato associativo, il giudice a quo ha richiamato l'attività di captazione delle conversazioni svoltesi all'interno delle auto monitorate, in uso ai componenti dell'associazione, le intercettazioni telefoniche, le operazioni di appostamento e controllo effettuate attraverso le coordinate degli spostamenti delle suddette auto tramite il GPS. Accertamenti all'esito dei quali gli operanti hanno effettuato plurimi sequestri di sostanze stupefacente del tipo cocaina che era stata precedentemente occultata in luoghi pubblici, tra le piante, nelle campagne. I sequestri della sostanza stupefacente avvenivano subito dopo il monitoraggio dei dialoghi ove si faceva espresso riferimento al lanciare o buttare qualcosa. Sono state richiamate inoltre le dichiarazioni rese da CU ZA MA, da TA FR, da IN NA, ritenute attendibili, essendo state riscontrate dalle conversazioni captate. In particolare, la CU, in sede di sommarie informazioni testimoniali rilasciate in data 18/04/2020, aveva fatto riferimento ad un gruppo capeggiato da HA ES, del quale era partecipe il suo compagno AN UC e aveva indicato HA ES come colui che disponeva le consegne e i viaggi da effettuare. AM in data 20/01/2021 aveva denunciato le gravi minacce proferite in suo danno da alcuni connazionali albanesi, tra cui il Di IO e HA ES, scaturite dalla sua decisione di prendere le distanze dall'associazione per la quale aveva lavorato fino a due mesi prima. 10 IN NA, tratta in arresto perché trovata in possesso di sostanza stupefacente insieme al compagno DU AN, aveva dichiarato in sede di convalida di arresto che il DU era in contatto con il Di IO, quale soggetto che gestiva un'importante attività di spaccio di sostanza stupefacente nella zona di Perugia, Terni e Foligno. Le conversazioni captate all'interno dell'autovettura della IN davano conferma di quanto da costei dichiarato, fornendo ulteriori dettagli circa l'attività di spaccio svolta da Di IO e da HA ES, in quanto la donna individuava quest'ultimo come colui che aveva il compito di attribuire le zone di operatività ai singoli spacciatori. La Corte d'appello ha considerato le dichiarazioni rese dalla IN particolarmente attendibili in quanto la donna, nell'ambito di una precedente attività di osservazione e controllo, aveva eseguito, unitamente al suo compagno DU AN e ad un terzo soggetto, il trasporto di sostanza stupefacente dalla zona di Morciano di Romagna a Foligno. L'attività captativa aveva consentito di verificare che detto trasporto era gestito da HA ES, il quale impartiva disposizioni in ordine al luogo stabilito per la consegna. In altra conversazione la IN, interloquendo con tale HA, si lamenta del fatto che l'associazione aveva utilizzato la sua autovettura Fiat Punto per eseguire, a sua insaputa, il trasporto di due chili di sostanza stupefacente, nonché del fatto che le venivano notificate numerosissime contravvenzioni per rilevanti importi per l'uso dell'autovettura a lei intestata, e che avrebbe dovuto chiedere il rimborso di tali pagamenti al Di IO. Il giudice a quo ha altresì richiamato i dialoghi intercorsi all'interno di una autovettura, captati nel corso di un'intercettazione ambientale tra la sorella di HA ES ed un ignoto interlocutore, durante la quale la donna si esprime in ordine all'attività intrapresa dal fratello da quando aveva 18 anni, unitamente al cugino EN, e in ordine all'esistenza dell'associazione, e ai ruoli apicali svolti da ES e da EN. Anche le affermazioni rese dalla sorella di HA ES sono state ritenute dal giudice a quo pienamente credibili in quanto rese nell'ambito di conversazioni tra soggetti che si esprimono liberamente, senza alcuna consapevolezza di essere intercettati. Ne segue che sono manifestamente infondate le doglianze formulate dall'avv. Pecoraro nell'interesse di Di IO (HA) EN in ordine all'omessa valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese da NA IN, per l'appunto, ritenuta dal giudice d'appello, per le considerazioni formulate, pienamente credibile. Pertanto, il giudice ha affermato che le richiamate emergenze dimostrano ogni oltre ragionevole dubbio l'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminoso dedito all'attività di spaccio di sostanza stupefacente, evidenziando che tale sodalizio era composto da un numero considerevole di persone che collaboravano per il perseguimento del fine comune (circa 15 associati alcuni dei quali giudicati separatamente), disponeva di ingenti mezzi finanziari e di cospicue somme di denaro in contante. Emblematico in tal senso è l'episodio del 28/09/2020, nel quale il IO EN e HA ES, durante il transito, erano costretti a disfarsi di diversi involucri contenenti banconote per un valore superiore a euro 60.000, lanciandoli dal finestrino 11 in prossimità di un canale a seguito dell' avvistamento di una pattuglia di carabinieri. Le risorse economiche sono anche collegate, come afferma il primo giudice, agli importanti investimenti immobiliari effettuati in Albania. Inoltre, significative sono le intercettazioni telefoniche che dimostrano l'attività di reclutamento di personale proveniente dall'Albania, al quale veniva rimborsato il costo del viaggio. In particolare, si richiama l'intercettazione telefonica del 30/01/2021, intercorsa tra HA ES, Di IO EN ed un soggetto non meglio identificato, con cui gli interlocutori si accordano affinché tale soggetto li raggiunga in Italia. Nel medesimo periodo viene intercettata una conversazione intercorsa con una donna albanese alla quale viene dato l'incarico di far pervenire in Italia altre cinque persone, prospettandole un compenso. L'associazione disponeva, inoltre, di immobili, dato che risulta dal fatto che NA IN aveva preso in affitto due appartamenti a Misano Adriatico ed un appartamento a Foligno, preso in locazione su disposizione del Di IO EN. L'associazione disponeva altresì di un numero cospicuo di autovetture intestate a soggetti compiacenti quali TT LU, FI AR, RR AN e CI RG. E', infatti, emerso dalle intercettazioni telefoniche che Di CC EN si rivolgeva a FI dicendo che doveva firmare per il passaggio di proprietà e con ciò si esauriva al suo compito. Si richiama altresì l'intercettazione del 11/01/2021, intercorsa tra Di CC, Di IO e CI, ove si discute delle modalità del passaggio di proprietà di una delle cinque autovetture in uso al gruppo. Anche dalla conversazione del 23/01/2021 emerge che l'auto intestata al TT non doveva essere considerata di sua proprietà; di talchè TT si lamenta del fatto che, a seguito della formale intestazione di numerose autovetture, era salito l'indice isee e aveva perso il reddito di cittadinanza. Si lamenta anche per le numerose multe di cui non aveva ancora ricevuto il rimborso. Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte territoriale ha escluso che le attività illecite fossero riconducibili a forme di solidarietà da ricondursi al legame familiare intercorso tra alcuni componenti dell'associazione, in quanto le risultanze processuali attestano la effettiva costituzione di un'associazione criminale, che ben può comprendere anche persone appartenenti alla medesima famiglia, che travalica il semplice coinvolgimento in singoli episodi criminosi e che assume i caratteri della stabilità, della strutturazione gerarchica e organizzativa sia in termini di risorse umane che materiali. E', quindi emersa una organizzazione ben strutturata che si avvaleva di risorse economiche ingenti, che reclutava pusher di fiducia provenienti dall'Albania, trovando loro sistemazione, che intestava fittiziamente le auto date in uso ai partecipi, caratterizzata da una complessa organizzazione, fondata su un severo controllo delle singole attività, ripartite secondo una rigida attribuzione dei ruoli, capeggiata da Di IO EN e da HA ES, particolarmente temibile sia in considerazione dell'ampio raggio d'azione che degli ingenti profitti percepiti, considerato peraltro che entrambi i capi organizzatori risultavano non aver mai svolto attività lavorativa lecita. 12 L'associazione era particolarmente temibile anche perché aveva la disponibilità di armi, la cui custodia era affidata a NJ. Sono state infatti sequestrate due pistole, occultate dentro un borsello all'interno di un tubo di scolo. Il giudice di primo grado, oltre a richiamare la forza intimidatoria derivante dal possesso di armi, ha richiamato anche le azioni violente perpetrate ai danni di TR RG, colpevole di essere venuto meno ad una direttiva che gli era stata impartita. 2.Quanto al ruolo dirigenziale rivestito da Di IO EN e da HA ES, la Corte territoriale ha richiamato alcune conversazioni intercettate il 20/08/2020, nel corso delle quali Di IO fornisce precise disposizioni a IL, raccomandando di non intrattenere rapporti con gli altri associati fuori dal lavoro, di movimentare lo stupefacente solo in zone boschive, di rendersi disponibile e di non portare con sé il telefono personale ma solo quello di "lavoro"; in quel contesto il Di IO assicura che l'organizzazione è pronta a sostenere le spese di assistenza legale nel caso di arresto e a fornirgli un'abitazione. La posizione apicale dei due ricorrenti, HA ES e il cugino Di IO, trova ulteriore riscontro nelle esternazioni della sorella dell'imputato che, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con soggetto non identificato, parla apertamente dell'attività svolta del fratello, certamente da non confondersi con l'attività lecita svolta in Italia dal padre per oltre vent'anni, richiamando in particolare il momento in cui il fratello si era rivolto allo svolgimento di attività illecite e alla generosità riservata a tutti i parenti. HA EL ha inoltre richiamato i rapporti tra il fratello e il cugino EN, evidenziando che entrambi "erano rimasti soli in questo gioco", alludendo a rapporti preferenziali esistenti tra i due. Anche NA IN ha indicato IN come il soggetto per il quale aveva lavorato e a cui si rivolgeva per ricevere direttive. Dichiarazioni ritenute, come già detto, dal giudice pienamente attendibili. 3.In merito alla doglianza, anche questa comune a tutti i ricorrenti (eccetto HA WI), che inerisce alla qualificazione dell'associazione ai sensi del sesto comma dell'art. 74 D.R.R. 309/1990, si premette che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6 n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098 - 01, fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per l'associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva di eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. per volta, in quaritp npri aveva capacità finarUlariía per auquisti maggiori, che non space(ava sostane di tipo diverso, che non aveva, sui territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati 13 condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità; Sez.6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv.274287). Si ritiene che l'ipotesi attenuata non sia configurabile per i partecipi neppure qualora il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, qualora, per l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Rv. 288651 - 02), ritenendosi anche che occorre valutare il momento genetico dell'associazione e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696 - 01). Nel caso in disamina, si osserva preliminarmente che i reati fine contestati agli imputati concernono violazioni dell'art. 73, comma 1, D.R.R. 309/1990, in relazione alla detenzione, al trasporto e all'occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel periodo di tempo ricompreso tra aprile 2020 e febbraio 2022, nel territorio compreso tra Spoleto, Perugia, Terni e Foligno. Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso che si tratti di una associazione di lieve entità in ragione delle cospicue risorse economiche mobilitate, della disponibilità di immobili, di numerose auto nonché di armi, del ricorso a metodi punitivi nei confronti di pusher di carattere violento, evidenziando quindi le modalità strutturali e operative del sodalizio del tutto incompatibili con la fattispecie gradata, trattandosi di associazione composta da un numero cospicuo di persone e finalizzata al compimento di fatti eccedenti i limiti del comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, in quanto aventi ad oggetto quantitativi di cocaina anche superiore ad un chilogrammo, caratterizzati da un elevato principio attivo, idonei al confezionamento di numerosissime dosi singole, da cui il sodalizio traeva profitti ingenti, come evidenziato dall'episodio del lancio di euro 60.000 e dalla intercettazione della conversazione intercorsa tra IL e un soggetto albanese non identificato, al quale veniva consegnata la somma di euro 48.000,00. 4. In ordine doglianza, comune a svariati ricorrenti, concernente l'ascrivibilità alle condotte afferenti ai reati fine in esame del nomen iuris ex art. 73, comma 5, il giudice a quo ha sottolineato la cospicuità dei quantitativi di sostanza movimentati, l'intensità del traffico, essendo emerso che gli imputati erano costantemente nell'attività di spaccio, la pervicacia dimostrata nello svolgimento di detta attività compiuta nonostante i continui sequestri di sostanza da parte delle forze dell'ordine e l'arresto di singoli componenti dell'associazione. 5. Passando alla specifica analisi dei due ricorsi formulati nell'interesse di Di IO EN, prenderemo le mosse dal ricorso a firma dell'avv. Falcinelli. 14 5.1.In ordine al primo motivo di ricorso, concernente la configurabilità del reato associativo, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 1. 5.2.Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondata la doglianza dedotta dall'avv. Falcinelli relativamente al difetto di motivazione in ordine al profilo soggettivo del reato associativo contestato, in quanto quest'ultimo è stato correttamente inferito dal giudice a quo dalle modalità di esplicazione della condotta criminosa, da cui emerge in modo inconfutabile il ruolo dirigenziale svolto dal Di IO nella compagine associativa finalizzata al traffico di stupefacenti, ben al di là di una mera partecipazione: ruolo altamente indicativo della sussistenza e volontà di organizzare e dirigere l'attività associativa. 5.3.In ordine al terzo motivo di ricorso, concernente il ruolo apicale rivestito dal Di IO, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 2. 5.4. In ordine al quarto motivo di ricorso, inerente il nomen iuris ex art. 74 comma 6 D.P.R. 309/1990, si richiamano le considerazioni di cui al paragrafo 3. 5.5.In ordine al quinto motivo di ricorso, l'analisi prende le mosse dalla disamina afferente al capo 17), relativo alla detenzione, al trasporto e all'occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di oltre un chilo, effettuata in concorso con HA ES, HA ED ed altro soggetto rimasto ignoto. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che il sequestro della sostanza è avvenuto a seguito dell'ascolto delle conversazioni intrattenute all'interno di un veicolo monitorato ove si trovavano i suddetti soggetti, non rilevando il fatto che il ritrovamento della sostanza sia avvenuto due giorni dopo le intercettazioni, e ha richiamato il tenore delle conversazioni intercorse tra gli occupanti dell'auto, i quali si fermarono in piena campagna, scesero dall'autovettura per sotterrare la sostanza stupefacente, utilizzando anche una pala, sicchè non è verosimile che altri soggetti, estranei all'associazione, abbiano nascosto analoga sostanza stupefacente nel medesimo luogo, non essendo emersi elementi concreti in tal senso. La difesa ha evidenziato che le conversazioni sono intercorse solo tra HA e HA e che il Di IO è rimasto silente. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che il Di IO era certamente presente nell'auto e che ad un certo punto proferì le seguenti parole: "Prendi la pistola", mentre un altro soggetto affermò: "Li nascondo più in là con la pala". Peraltro il giudice ha evidenziato che sono plurimi gli episodi in cui le captazioni di conversazioni fra i soggetti appartenenti all'associazione hanno permesso ai militari di rinvenire, in luoghi sempre diversi, la sostanza stupefacente che veniva occultata mediante sotterramento, circostanza che esclude che il ritrovamento della sostanza stupefacente avvenuto due giorni dopo le intercettazioni debba essere considerato avulso dalla suddetta condotta di interramento che risulta dalle intercettazioni medesime. Per il capo 20), concernente la detenzione di cocaina suddivisa in tre panetti di forma rettangolare in Petrognano di Spoleto, il giudice a quo ha richiamato le intercettazioni di numerose conversazioni svolte tra il 13 e il 14 novembre 2020 tra Di IO, HA ES e HA WI, in cui gli imputati facevano un espresso riferimento all'imminente arrivo di un rifornimento. Il continuo monitoraggio degli spostamenti e delle conversazioni consentiva di 15 'OJ individuare il luogo della consegna e i luoghi in cui la sostanza, suddivisa in varie parti, veniva occultata lungo la strada. Poiché solo una parte della sostanza stupefacente era stata sequestrata, gli imputati avevano incaricato UQ di recarsi sul luogo per recuperare il quantitativo sfuggito alle forze dell'ordine. La ricerca dava esito positivo, in quanto il UQ annunciava di aver rinvenuto due pezzi, ossia due chili di stupefacente, e qualche giorno dopo di avere trovato un'altra porzione di sostanza. Relativamente ai capi 21) e 22), i quali attengono a condotte di detenzione, trasporto, occultamento di cocaina contestate al Di IO e HA ES per grammi 159,07 e rispettivamente per grammi 1031,301, il giudice a quo ha evidenziato la correlazione tra la conversazione intercettata tra Di IO e ES e il rinvenimento della sostanza il 22/01/2021 da parte delle forze dell'ordine, a Montefalco, ai piedi di un albero di pesco, proprio come convenuto dagli interlocutori. Analogo ritrovamento, avvenuto il 28/01/2021, il giudice a quo ha evidenziato sottolineando anche in questo caso la correlazione con una conversazione intercettata, nonché la rilevazione delle coordinate GPS dell'autovettura, le quali consentivano agli inquirenti di individuare la zona. La Corte d'appello ha anche evidenziato la chiarezza dei colloqui in ordine alla volontà degli imputati di procedere al nascondimento di qualcosa che detengono. In ordine al capo 23) concernente un quantitativo di stupefacente lanciato dal finestrino dell'autovettura in movimento, il giudice a quo ha sottolineato la rilevanza probatoria delle intercettazioni e dei segnali GPS. 5.6. In ordine al sesto motivo, relativo al nomen iuris ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, si richiamano le considerazioni espresse al paragrafo 4, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse 5.7. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo, trattandosi di motivo comune a più ricorrenti. 6.1. In ordine al primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Pecoraro nell'interesse di Di IO (HA) EN, concernente la sussistenza dell'associazione, devono richiamarsi le considerazioni svolte al par. 1. 6.2.In ordine al secondo motivo di ricorso, concernente la ravvisabilità dell'elemento soggettivo del reato associativo, si richiamano le considerazioni espresse al par.1, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.3.Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, relativo al ruolo di promotore e organizzatore svolto dal Di IO, si richiamano le considerazioni solte al par.2. 6.4.Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, attinente alla qualificazione giuridica ex art. 74 comma 6, si richiamano le considerazioni espresse al par. 3. 16 v‘• 6.5.Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità per l'episodio criminoso contestato nel capo 17) dell'imputazione, si richiamano le considerazioni espresse al par. 5.5, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.6.Per quanto attiene al sesto motivo di ricorso, concernente l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il capo 20), si richiamano le considerazioni espresse al par. 5.5, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.7.Per quanto attiene al settimo motivo di ricorso, concernente l'affermazione della responsabilità per il capo 22), si richiamano le considerazioni espresse al par. 5.5., non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.8.Per quanto attiene all'ottavo motivo di ricorso, concernente l'affermazione della responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente, di cui al capo 23), si richiamano le considerazioni espresse al par. 5.5., non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.9. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo, trattandosi di motivo comune a più ricorrenti. 7. Passando all'analisi dei ricorsi formulati nell'interesse di HA ES, la disamina prendere le mosse dal ricorso a firma dell'avv. De Federicis. 7.1. In ordine al primo motivo, concernente la ravvisabilità del reato associativo, devono richiamarsi le considerazioni svolte al par. 1, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 7.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, concernente il ruolo apicale attribuito all'imputato, si richiama quanto affermato nel paragrafo 2 non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 7.3. In ordine al terzo motivo di ricorso, inerente alla ravvisabilità della fattispecie associativa gradata, si richiama quanto affermato nel paragrafo 3, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 7.4. In ordine al quarto motivo, concernente la confisca ex art. 240 bis cod. pen., occorre sottolineare come il giudice a quo abbia del tutto adeguatamente motivato, evidenziando, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, che trattasi di soggetti che non svolgono alcuna attività lavorativa lecita, il cui nucleo familiare gode formalmente di poche migliaia di euro l'anno, richiamando anche opportunamente le affermazioni della sorella dell'imputato, la quale, in una conversazione telefonica, aveva asserito che ES manteneva tutta la famiglia senza che vi fosse bisogno di lavorare. Ha aggiunto il giudice a quo che la documentazione prodotta non contrastava tali risultanze, poiché le dichiarazioni di SA XE e di HE DI, quali parenti di ES, secondo le quali essi avrebbero corrisposto a IN la somma di euro 110.000,00 in tre anni, destinata ad un acquisto di un immobile in Spoleto, non trovava riscontri obiettivi e comunque non poteva giustificare il possesso dei valori rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. Il documento prodotto, a riprova dell'occupazione lavorativa dei familiari di HA 17 \T ES è - argomenta ancora il giudice a quo - del tutto insignificante, posto che non vi è prova dei redditi percepiti a fronte del lavoro svolto. 7.5. Per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso, concernente la dosimetria della pena, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo, trattandosi di motivo comune. 7.6.Per quanto attiene alle doglianze di cui al ricorso a firma dell'avv. Paccoi nell'interesse di HX ES, di analogo contenuto, si richiamano le considerazioni appena espresse non essendo state formulate in tale ultimo ricorso considerazioni nuove o diverse. 8. In ordine al primo motivo del ricorso nell'interesse di Di CC EN concernente la ravvisabilità del reato associativo, si richiamano le considerazioni di cui al paragrafo 1, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. In ordine alla doglianza concernente la partecipazione del Di CC all'associazione, occorre sottolineare come la motivazione formulata da parte del giudice a quo sia del tutto esente da vizi logico- giuridici, avendo la Corte d'appello posto in luce che il ruolo del Di CC, quale soggetto che procacciava le fittizie intestazioni degli autoveicoli, utilizzati dal gruppo, si evince dalla conversazione intercettata tra lui e il TT nella quale il Di CC spiega esattamente al TT il suo ruolo di intestatario fittizio del mezzo, precisandogli di non considerarsi realmente proprietario dell'autovettura. Analoghe conversazioni egli tenne con il FI, CI RG e AR AN. Le richiamate risultanze - specifica la Corte d'appello - dimostrano il pieno inserimento di Di CC nel sodalizio criminoso e la consapevolezza dell'utilizzo illecito delle autovetture da lui fornite. 8.2.Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente la responsabilità per il capo 23), la Corte d'appello, in maniera del tutto logica, ha sottolineato la rilevanza probatoria delle conversazioni captate e intrattenute dagli imputati, chiaramente dimostrative della ricerca del posto propizio per nascondere lo stupefacente, riportando anche le precise frasi da cui ciò si evince e sottolineando che gli investigatori, anche in questo caso, avendo rilevato il posto tramite GPS, sono stati in grado di rinvenire quanto occultato. D'altronde il giudice a quo ha specificato come la pronuncia assolutoria intervenuta per il capo 24) non possa riverberarsi sulla contestazione al capo 23), attenendo ad una condotta di cessione che non risultata essersi poi concretizzata, mentre l'attività di occultamento aveva trovato precisa riscontro. 8.3. Per quanto attiene alla doglianza attinente al nomen iuris ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 4. 8.4. In ordine al quarto motivo di ricorso concernente la configurabilità dell'ipotesi gradata ex art. 74 comma 6, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 3, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 9. L'avv. Paccoi ha proposto ricorso anche nell'interesse di HA EL, di HA WI e di IL IV, formulando doglianze in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso;
al 18 i `I\ riguardo si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 1, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 9.1. Per quanto attiene alle doglianze formulate nell'interesse di IL IV, con le quali si contesta il ruolo di associato al sodalizio illecito, la Corte d'appello ha sottolineato la rilevanza probatoria delle conversazioni captate, evidenziando che dalla conversazione intercettata in data 15/08/2020, lo stesso imputato descrive la propria attività svolta in favore del sodalizio quale autista e corriere, attività per la quale riceveva circa euro 100 al giorno. Inoltre, in altre conversazioni, il IL si rivolgeva al Di IO e a HA ES lamentandosi per l'impegno prodigato nel lavoro al fine di garantire la sicurezza di tutti, a fronte di comportamenti avventati di altri, e lamentandosi delle possibili conseguenze negative che si sarebbero riprodurre a suo danno, in quanto intestatario delle auto, a fronte di numerose che le contravvenzioni al codice della strada poste in essere dagli effettivi utilizzatori delle auto. Al riguardo, Di IO rispondeva manifestando stima e assicurando sostegno e aiuto. 9.2.Per quanto attiene alle doglianze formulate nell'interesse di HA EL, il giudice a quo ha evidenziato che il rapporto di collaborazione con i vertici dell'associazione Si inferisce dall'esecuzione di alcuni incarichi assai delicati, affidati al ricorrente, relativi ad esempio alla consegna di una somma di denaro alla convivente di IL mentre questi si trovava agli arresti domiciliari, o ancora la consegna di una rilevante somma di denaro a NJ affinché questi la consegnasse a terzi. Tali condotte - afferma la Corte d'appello- sono significative dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio criminale, non costituendo estemporanei supporti avulsi dal contesto associativo. 9.3.In ordine al secondo motivo di ricorso, concernente la contestazione dei reati fine, in quanto tutti riconducibili all'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/1990, si richiamano si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 4, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 9.4. Con riferimento alle questioni inerenti il trattamento sanzionatorio, formulate con il terzo motivo di ricorso, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo, trattandosi di motivo comune a più ricorrenti. 9.5. Con riferimento alle questioni relative alla confisca, formulate con il quarto motivo di ricorso, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 7.4., non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. E', invece, fondato il motivo di ricorso formulato nell'interesse di HA WI, concernente le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio. Si evidenzia che la Corte d'appello ha assolto anche per il residuo reato di cui al capo di imputazione 20). Pertanto, erroneamente la Corte territoriale ha disposto la condanna nei suoi confronti del pagamento delle spese processuali. Inoltre, altrettanto erronea è la conferma della statuizione della confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità di HA WI, nella misura di euro 10.225,00, disposta dal primo giudice, così come la conferma della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai 19 pubblici uffici. Infatti, non residuando alcuna imputazione a carico del ricorrente, il giudice avrebbe dovuto disporre la revoca. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, relativamente alle statuizioni concernenti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della condanna al pagamento delle spese processuali e della confisca della somma di denaro di euro 10.225, statuizioni che si eliminano. 10.1.Per quanto attiene ai motivi di ricorso a firma dell'avv. Falcinelli formulati nell'interesse di NJ, in ordine alla prima e alla seconda doglianza, concernente la sussistenza della associazione criminale e il ruolo di partecipe dello NJ si richiama quanto le considerazioni svolte al paragrafo 1, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse, anche in ordine al profilo soggettivo del reato associativo contestato. 10.2. In ordine al terzo motivo di ricorso, afferente più specificatamente al ruolo svolto dallo NJ e all'apporto fornito al sodalizio, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato svolgeva il ruolo di custode delle armi e delle munizioni rinvenuta in data 18/06/2020, così agevolandone il perseguimento dei fini del fine condiviso, e richiamato i fatti illeciti di cui ai capi da 10) a 15), che testimoniano la piena intraneità dell'imputato nell'organizzazione facente capo a Di IO EN e HA ES e la consapevole volontà di fornire di collaborare al progetto comune. Il giudice di primo grado ha evidenziato che la condotta di occultamento delle armi risultava essere posta in essere per conto di HA IN, richiamando in tal senso le captazioni ambientali, e in particolare quella in cui DJ UC si rivolge allo NJ dicendo: "Bisogna trovarli per forza,.... Poi lui dirà, prendi la roba, prendi i ferri". Da tali risultanze emerge che l'imputato era uno stretto collaboratore di HA ES. 10.3. In ordine al quarto motivo di ricorso, concernente la configurabilità dell'ipotesi gradata ex art. 74 comma 6, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 3, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 10.4. In ordine al quinto di ricorso, concernente l'affermazione della responsabilità aprire reati fine contestati e in particolare per le fattispecie contestate ai capi 10, 14 e 15 e quelle contestate ai capi 11), 12) e 13), si osserva che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha evidenziato, in ordine al reato contestato al capo 10), che gli operanti di polizia hanno rinvenuto lungo un muro di cinta, nei pressi del cimitero, un quantitativo cospicuo di cocaina, pari ad un chilogrammo, con principio attivo al 83,813 To, precedentemente occultata dall'imputato, e che le intercettazioni telefoniche e le captazioni ambientali hanno consentito chiaramente di ricostruire la suddetta vicenda del 01/06/2020. In particolare, l'iniziale occultamento di due panetti di cocaina, il prelevamento di uno dei due panetti da parte di HA ES e TA JA avvenuto nel medesimo pomeriggio, e il recupero il giorno successivo da parte della polizia del panetto residuo. Alla data del 04/06/2020 gli operanti si erano recati nel medesimo luogo al fine di installare delle videocamere e tuttavia in quell'occasione si avvedevano che era stata già effettuata 20 un'attività di scavo da parte di qualcuno che si era recato sul posto per cercare di prelevare il secondo panetto, senza ovviamente rinvenirlo. HA ES, in quell'occasione, aveva attribuito la responsabilità per la perdita del secondo panetto al UC e allo AN quali esecutori materiali del nascondimento, pretendendo che costoro rispondessero per delle conseguenze economiche delle loro azioni. La Corte territoriale ha quindi richiamato le trascrizioni del contenuto delle conversazioni, riportate interamente nella sentenza di primo grado, affermando che trattasi di eloqui per nulla criptici ma al contrario estremamente chiari e non suscettibili di equivoci anche in relazione alle indicazioni dei soggetti appellati apertamente con i loro nomi. Tutte le risultanze acquisite sono dunque state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto , che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez . 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino;
Sez. 6, n. 17619 del 8-1-2008; Sez. 6, n. 15396 del'11/12/2007, Rv. 239636 ). Altrettanto, sono manifestamente infondate, le doglianze attinenti ai reati contestati nei capi 11), 12) e 13) concernenti la detenzione illegale delle armi e munizione munizioni e allora acquisto illecito, in quanto provento di furto avvenuto nel 2019 a Spello. Al riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che trattasi di doglianze generiche del tutto sconfessate dalle chiarissime conversazioni oggetto di captazione intercorse tra l'imputato e UC AN in data 18/06/2020, dalle quali emerge chiaramente i due uomini erano alla ricerca delle armi in precedenza occultate, che non riuscivano a trovare. Inoltre, dall'ascolto delle conversazioni captate gli operanti hanno individuato il punto in cui, lungo un tubo di scolo, era occultato un borsello contenente le pistole, i caricatori e proiettili. I successivi accertamenti consentivano di appurare che si trattava di armi sottratte a UL AR presso la sua abitazione di Spello. Anche in ordine al reato contestato al capo di imputazione 14), relativo a condotte di detenzione, trasporto e occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 33 grammi complessivi realizzato tra il 19 e il 20 giugno 2020, il giudice ha evidenziato che dall'ascolto delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in uso all'imputato e a UC AN mentre transitavano a bordo del veicolo nel Comune di Trevi si evince che i due soggetti, pensando di aver visto una pattuglia della polizia, si disfacevano dello stupefacente lanciandolo dal finestrino e che il mattino successivo gli imputati ritornavano sul luogo al fine di recuperare lo stupefacente occultato il giorno precedente, tuttavia, non rinvenendolo, essendo stato sequestrato da parte degli agenti di polizia. Il giudice ha evidenziato che la sostanza è stata rinvenuta precisamente nel luogo in cui gli imputati erano transitati il giorno prima e che il tenore delle conversazioni intercorsi è assolutamente chiaro e univoco quanto al tentativo di disfarsi della sostanza. 21 ‘I./ Quanto alla condotta contestata al capo 15) concernente la detenzione, il trasporto e l'occultamento di sostanza stupefacente in data 03/07/2020, anche in tal caso il giudice a quo ha richiamato il contenuto delle conversazioni intrattenute tra HX EL e l'imputato, che facevano riferimento all'occultamento di sostanza stupefacente, agli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia e al sequestro effettuato, al fatto che gli imputati si erano recati il giorno dopo nel medesimo luogo per recuperare la sostanza e ai commenti che sono scaturiti per la sorpresa di non ritrovarla, ipotizzando che la macchina potesse essere controllata dalle forze dell'ordine o che il telefono fosse oggetto di intercettazione. Pertanto, trattasi di doglianze che, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tendono ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Sul punto, si ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 10.5. In ordine al sesto motivo di ricorso, concernente la contestazione dei reati fine, in quanto tutti riconducibili all'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/1990, si richiamano si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 4, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 11. Infine, in ordine ai motivi formulati dagli imputati relativi al trattamento sanzionatorio, questa Corte non ignora, quanto agli aumenti di pena di cui all'art. 81 cod. pen., il principio d diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269). Nondimeno, nella motivazione della predetta sentenza e, successivamente, da parte della giurisprudenza di legittimità, si è affermato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv.284005). Nel caso in disamina, gli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. appaiono modesti rispetto ai fatti e alla loro gravità. 12. Pertanto, i ricorsi di HA EL, HA ES, IL IV, Di CC EN, Di IO EN, e NJ DU devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deve invece essere annullata senza rinvio la sentenza 22 impugnata nei confronti di HA WI relativamente alle statuizioni concernenti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della condanna al pagamento delle spese processuali e della confisca della somma di denaro di euro 10.225, statuizioni che elimina.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HA WI relativamente alle statuizioni concernenti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della condanna al pagamento delle spese processuali e della confisca della somma di denaro di euro 10.225,00 statuizioni che elimina. Rigetta i ricorsi di HA EL, HA ES, IL IV, di CC EN, Di IO EN e NJ DU che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avvocato De Federicis chiede l'annullamento della sentenza ed in subordine Penale Sent. Sez. 3 Num. 5772 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/12/2025 l'annullamento con rinvio per difetto motivazionale. L'avvocato Falcinelli insiste per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. L'avvocato Pecoraro si riporta al ricorso per quanto riguarda l'avvocato Bochicchio mentre insiste per l'accoglimento di tutti i motivi del proprio ricorso. L'avvocato Paccoi si riporta ai motivi di ricorso e sottolinea l'errata confisca a carico del ricorrente HA VI. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/07/2024, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha assolto HA WI dal reato a lui ascritto al capo 20) per non aver commesso il fatto, e nel resto ha integralmente confermato la sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Perugia, emessa all' esito di giudizio abbreviato, nei confronti di HA EL, HA ES, Di IO (HA) EN, Di CC EN, IL IV, NJ DU in ordine al reato di cui alli art. 74 D.P.R.309/1990 (capo di imputazione 1) contestato ai suddetti ricorrenti, per aver costituito, organizzato e diretto un'associazione criminosa, cui avevano partecipato anche altri soggetti giudicati separatamente, al fine di acquistare, detenere e porre in vendita rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, si contesta a HA ES e a Di CC EN di essere organizzatori e capi del sodalizio criminale, in posizione intermedia, ad HA EL e HA WI di essere componenti dell'associazione; si contesta a Di CC, IL e NJ, unitamente ad altri soggetti giudicati separatamente (UC DR, UR MA, UQ ZE, MI IL ed altri) il ruolo di meri partecipi. Il giudice di primo grado aveva inoltre condannato gli imputati per numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, D.R.R. 309/1990, in relazione alla detenzione, al trasporto e all'occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel periodo di tempo ricompreso tra aprile 2020 e febbraio 2022, nel territorio compreso tra Spoleto, Perugia, Terni e Foligno. In particolare, il Di IO è stato condannato alla pena di anni 10 e giorni 28 di reclusione, per i reati di cui ai capi di imputazione 1), 17), 20), 21) e 23) ed è stato assolto per il capo 24). HA ES è stato condannato alla pena di anni 10 e mesi due di reclusione, per i reati contestati nei capi di imputazione 1), 10), 17), 20), 21) e 22); HA EL è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni ventotto di reclusione per i reati di cui ai capi 1), 15), 19) e 23), essendo stato assolto per il reato contestato nel capo 24); HA WI è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per il capo 20), essendo stato assolto per il capo 1); IL è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni quattordici di reclusione per i capi 1), 16), 18) e 19); Di CC è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni quattordici di reclusione per i capi 1) e 23), essendo stato assolto per il capo 24); NJ è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi otto e giorni diciotto di reclusione per i reati di cui ai capi 1), 10), 11), 12), concernenti anche reati di detenzione di armi e di ricettazione contestati, mentre è stato assolto per il reato contestato nel capo 25). 2.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione HA EL, HA IN, HA WI, Di IO (HA) EN, Di CC EN, IL IV, NJ DU. 1 3. Il ricorso formulato dall'avv. Falcinelli nell'interesse di Di IO (HA) EN è affidato a sette motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore lamenta l'omessa valutazione dei motivi d'appello in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato associativo di cui all'art. 74, specificando che il giudice d'appello non ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso, avendo fatto un richiamo solo a risultanze processuali e contributi dichiarativi da parte di alcuni soggetti che concernono, semmai, singoli episodi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente, essendo tali dichiarazioni connotate da aspecificità, inidonee a rappresentare la sussistenza di una entità distinta dalle singole deliberazioni ed attività criminose. In particolare, le dichiarazioni rese da CU ZA MA, da IN NA e dalla sorella di HA ES sono state travisate, non potendosi inferire dai suddetti dialoghi la sussistenza di una vera e propria struttura associativa. Non vi è alcuna prova della sussistenza di una struttura organizzativa stabile e permanente volta al compimento di un numero indeterminato di reati né vi è prova della sussistenza di un accordo volto alla commissione di una serie indefinita di reati. Anche la presunta attività di reclutamento del personale proveniente dall'Albania facente parte del sodalizio non tiene conto dei vincoli familiari e di solidarietà esistenti tra connazionali. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando l'assenza dei requisiti tipici richiesti dalla fattispecie associativa, dovendosi semmai ravvisare un concorso di persone nei reati fine. In particolare, la Corte territoriale non ha riservato nessuna attenzione al profilo soggettivo della fattispecie associativa, ossia al dolo specifico richiesto quale requisito di tipicità, che è stato del tutto trascurato, pur a fronte di uno specifico motivo di appello che ne evidenziava la insussistenza. Questione dedotta con i motivi di appello e non esaminata dalla Corte territoriale. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del Di IO come soggetto che riveste una posizione apicale all'interno della sodalizio criminoso, quale organizzatore e promotore, senza considerare che si trattava di struttura organizzativa orizzontale, non verticistica, non strutturata gerarchicamente, in ragione dei rapporti di familiarità esistenti fra i vari solidali. Né si spiega come il Di IO possa essere il promotore della suddetta associazione, costituita in Italia nel Marzo del 2020, sebbene vi sia prova che egli abbia fatto ingresso in Italia nel luglio del 2020 e, dunque, successivamente alla costituzione del presunto sodalizio criminale. Non è dunque logico ritenere che il Di IO sia stato a capo dell'organizzazione "a distanza", prima di introdursi in Italia. Inoltre, la struttura verticistica è contraddetta dalla medesima ipotesi accusatoria. Ai capi di imputazione 21) e 22) si contesta al Di IO, unitamente a HA ES, in ben due occasioni, di essersi personalmente occupato del trasporto e dell'occultamento della sostanza stupefacente fra la vegetazione della campagna. Tali contestazioni contrastano con il ruolo di capo e di gestore attribuito al ricorrente e con l'asserita posizione di soggetto apicale. 2 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il diniego della qualificazione dell'associazione ai sensi del comma sesto dell'art. 74 DPR 309/1990, avendo il giudice territoriale evidenziato il profilo quantitativo della sostanza stupefacente trattata, incompatibile con l'ipotesi di minore gravità, escludendo che i reati fine possano essere considerati di lieve entità, con motivazione illogica e in violazione di legge. Infatti, l'interpretazione fatta propria dal giudice a quo del sesto comma dell'art. 74 D.R.P.309/1990 conduce a una sorta di interpretati° abrogans della medesima disposizione, in quanto fa dipendere l'applicazione della fattispecie attenuata dal fatto che i sodali abbiano programmato la commissione di reati fine di lieve entità. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai reati ascritti ai capi di imputazione 17), 20), 21), 22) e 23). Il difensore nell'atto di appello aveva evidenziato che le risultanze probatorie acquisite non supportano la ipotesi accusatoria. Il giudice a quo ha invece affermato la responsabilità in modo assertivo, sulla base di meri sospetti e senza alcun riscontro. In particolare, dal tenore delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura, nessun elemento di riscontro della partecipazione del Di IO può trarsi in ordine alla detenzione di sostanza stupefacente nelle campagne, che è stata rinvenuta dagli operanti a distanza di due giorni dalla captazione da cui si desume che i soggetti intercettati occultavano sostanza stupefacente (condotta di detenzione contestata nel capo 17). Anche con riferimento alla presenza e partecipazione del Di IO presso l'Eurospin di Petrognano all'incontro finalizzato alla consegna da parte di un corriere di una partita di stupefacente pari a 5 kg., la polizia giudiziaria, che effettuava l'ascolto in diretta delle intercettazioni, non è intervenuta nell'immediatezza per effettuare il sequestro della cocaina, evidentemente, non ritenendo il tenore delle conversazioni univoco (condotta contestata nel capo 20). Infine, con riferimento all'attività di captazione all'interno dell'autovettura BMW del 12/02/2021, non vi è alcuna prova della presenza del Di IO all'interno della suddetta autovettura (capo di imputazione 23). 3.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce direzione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990. Anche questo sotto questo profilo lamenta l'omessa valutazione del relativo motivo di appello, avendo il giudice a quo omesso di valutare partitamente le singole posizioni di tutti i partecipi e le singole cessioni, effettuando un'unica valutazione per tutti i reati fine. 3.7. Con il settimo motivo di ricorso, deduce assenza di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati per i reati satellite in continuazione, non avendo il giudice territoriale, nel determinare la pena complessiva, fornito di adeguata motivazione a quantum aumento di pena applicato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite contestati. 4. Il ricorso a firma dell'avv. Pecoraro, sempre nell'interesse di Di IO (HA) EN è affidato a nove motivi. 3 4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione criminosa. La Corte territoriale non ha fornito alcuna argomentazione in ordine alla questione - dedotta con l'atto di appello - della inattendibilità delle dichiarazioni rese da MA IS CU, TA FR e da NA IN. In particolare, le dichiarazioni della IN sono state smentite dalle emergenze in atti e, in ogni caso, confermano l'attività di spaccio genericamente attribuita al ricorrente, da cui non è possibile inferire la sussistenza di una struttura gerarchica, tanto che la donna si rifiutava di sottomettersi alle determinazioni del ricorrente o a quelle di HA ES, lamentandosi di dover da sola sostenere le spese correlate alla gestione dell'attività illecita. Anche le parole pronunciate dalla sorella di ES HA sono state vistosamente travisate, posto che la donna faceva riferimento all'attività lecita svolta dal padre e non a quella del fratello. Sono state trascurate dalla Corte territoriale anche le deduzioni difensive riguardo alle disponibilità economiche e patrimoniali di cui disponeva complessivamente il nucleo familiare. Altrettanto illogico è il riferimento all'intestazione fittizia di automobili nella disponibilità del gruppo organizzato, veicoli che di fatto erano in uso ai familiari. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore del ricorrente deduce la carenza dell'elemento soggettivo e l'assoluta carenza di motivazione da parte della Corte territoriale al riguardo. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si evidenzia che al più dagli atti emerge la sussistenza di una associazione di tipo orizzontale, composta da una pluralità di individui legati da vincoli familiari o di consuetudine criminale, senza una gerarchia fissa e predeterminata e senza alcuna suddivisione di ruoli. Pertanto, si contesta la qualifica di capo e organizzatore attribuita al Di IO, il quale invece intratteneva rapporti paritari con gli altri solidali, come emerge dalle conversazioni con il IL e dalle dichiarazioni della IN. Si evidenzia che il Di IO non è stato mai captato nel corso delle intercettazioni né mai menzionato durante i colloqui con i soggetti tra i soggetti già sottoposti ad indagine. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta mancato riconoscimento dell'ipotesi gradata di cui al sesto comma dell'articolo 74 D.P.R.309/1990 e vizio della motivazione, in quanto il giudice ha ritenuto che la associazione non possa essere qualificata di minore gravità in ragione del numero degli associati, della struttura organizzativa e della estensione dell'attività illecita nell'intera regione. Tali argomenti sono, tuttavia, illogici posto che alcuni dei partecipi sono stati assolti e che l'associazione operava in un ambito territoriale ristretto. In particolare, si evidenzia il vizio della motivazione avendo la Corte territoriale confuso l'aspetto strutturale che connota il sodalizio criminale di cui al sesto comma con le finalità del pactum scelerís, escludendo l'ipotesi associativa di minore gravità allorquando siano perseguiti reati- scopo non qualificabili ai sensi del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990. È erroneo porre l'accento unicamente sull'elemento finalistico degli obiettivi perseguiti, posto che i reati fine in contestazione concernono episodi di detenzione di occultamento della sostanza stupefacente (e non di cessione di sostanza stupefacente) eccedenti il quinto comma di cui all'art. 73 menzionato. 4 Inoltre, l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 concerne il compimento di reati di cessione di sostanza stupefacente, essendo obiettivo del sodalizio il traffico illecito e non la mera detenzione di sostanza stupefacente. Pertanto, l'indicatore per escludere o riconoscere il reato associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità deve essere individuato nelle cessioni e non nella prodromica attività di detenzione. Non è un caso, infatti, che un quantitativo non lieve di stupefacente detenuto possa essere frazionato e oggetto di plurime cessioni di quantitativi di droga sussumibili nella fattispecie di lieve entità. Ed infatti la giurisprudenza riconosce la possibilità di ricomprendere l'ipotesi attenuata anche l'associazione che detiene un discreto quantitativo di droga. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la gravità delle singole cessioni e l'entità delle scorte di cui disponeva il sodalizio. Si evidenzia che la destinazione della sostanza stupefacente detenuta era quella dello spaccio al minuto. Infatti, è stata sequestrata sostanza stupefacente sempre suddivisa in dosi già confezionate e pronte per la vendita che veniva spacciata dai vari sottogruppi in numerose dosi giornaliere. Tale profilo avrebbe dovuto essere valorizzato. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità per l'episodio criminoso contestato nel capo 17) dell'imputazione, con argomentazioni già illustrate con riguardo al ricorso a firma dell' avvocato Falcinelli. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il capo 20), lamentandosi la apparenza e illogicità della motivazione. 4.7. Il settimo motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità per il capo 22). 4.8. L'ottavo motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente, di cui al capo 23). 4.9. Il nono motivo concerne il trattamento sanzionatorio e, in particolare, gli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non essendo stata fornita dal giudice a quo una adeguata e distinta motivazione per ciascuno dei reati satelliti. 5. Il ricorso a firma dell'avv. De Federicis nell'interesse di HA ES è affidato a cinque motivi. 5.1. Il primo motivo di ricorso concerne il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del sodalizio criminoso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di argomentazioni già illustrate, richiamandosi la sussistenza di un vincolo familiare tra i ricorrenti e l'assenza in una struttura organizzativa, a fronte di un breve lasso di tempo in cui si sono protratte le indagini, per soli otto mesi, e all'accertamento dei reati fine. Si contesta la prova dichiarativa assunta, ambigua e generica, facendo riferimento genericamente ad un "gruppo", quale elemento su cui si fonda la responsabilità per il reato associativo. Non vi era disponibilità di mezzi e di denaro, se non per commettere i reati fine, salvo quanto apparteneva ai membri del gruppo familiare. Sussiste al più concorso di persone nei reati fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti 5 5.2. Si contesta con il secondo motivo la qualifica di soggetto apicale del ricorrente, capo ed organizzatore del sodalizio, sebbene i due ruoli siano distinti ed essendo state travisate le conversazioni della sorella. Il ricorrente svolgeva personalmente l'attività di detenzione, di trasporto e di nascondimento della sostanza stupefacente, elemento del tutto incompatibile con una struttura gerarchica verticistiche con la sussistenza di posizioni apicali. 5.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego della fattispecie attenuata di cui al sesto comma dell'art. 74 D.P.R. 309/1990, trattandosi di gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti al minuto. E', inoltre, erronea la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi lieve, non essendo stati adeguatamente valutati gli indici di offensività enunciati dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo. 5.4. Si contesta la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., avente ad oggetto denaro, libretti postali, orologi ed altro, non sussistendo alcun collegamento con l'attività illecita ed essendo stato disatteso il principio della ragionevolezza temporale. I beni sono ictu °cui/ estranei al reato in quanto acquistati in periodo antecedente rispetto alla commissione del reato. È stata prodotta in giudizio documentazione attestante la capacità reddituale del nucleo familiare ed è stato indicato puntualmente il momento in cui determinati beni e somme di denaro entravano nella disponibilità della famiglia, dando quindi prova della provenienza lecita. 5.5. Si contesta la carenza di motivazione in ordine al quantum di pena applicato a titolo di continuazione per ciascuno dei reati fine. 6.11 ricorso formulato nell'interesse di Di CC EN è affidato a quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo si contesta la sussistenza dell'associazione e si lamenta il travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche ambientali attribuite al Di CC e in ordine all'attribuzione del ruolo di partecipe per aver fornito all'associazione automobili. Tuttavia, il giudice non ha considerato che il Di CC svolge attività lavorativa lecita proprio nel settore delle automobili e che la sua presenza emerge solo in modo episodico nelle intercettazioni e nelle dichiarazioni rese dai collaboratori, sicché l'affermazione della penale responsabilità non è supportata da idonea argomentazione anche in ordine al dolo specifico e in ordine alla sussistenza dell'elemento dell'affectio societatis. La Corte territoriale non ha evidenziato se il tipo di apporto fornito dal ricorrente al sodalizio criminoso fosse indispensabile, e non marginale ed episodico, e ha affermato la penale responsabilità sulla base di meri sospetti e congetture. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in quanto il primo giudice ha assolto il ricorrente per il fatti contestati nel capo di imputazione 24), avendo ritenuto le conversazioni intercettate lacunose e ambigue e, illogicamente, hanno affermato la responsabilità per i fatti contestati nel capo 23). Il Di CC non è mai stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente, nè ha mai effettuato cessioni. 6 6.3. Deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di qualificazione dei fatti contestati nel capo di imputazione 23) ai sensi del comma quinto dell'art. 73 DPR 309/1990. Il giudice a quo ha valutato unicamente il dato quantitativo singolarmente spacciato e detenuto senza effettuare una valutazione complessiva delle condotte ascritte. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata configurazione dell'ipotesi attenuata di reato associativo. Il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio era saltuario, episodico e assai marginale. La singola posizione dell'imputato non è stata specificatamente analizzata dalla Corte territoriale. 7. L'avv. Paccoi ha proposto ricorso nell'interesse di IL IV, HA EL, HA ES, HA WI, limitatamente alla condanna alle spese processuali e alla confisca del danaro, e nell'interesse. 7.1. Il primo motivo di ricorso è dedicato alla insussistenza del reato associativo e al diniego della configurazione dell'ipotesi di lieve entità di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990. Si richiamano al riguardo le argomentazioni già sviluppate con riferimento ai motivi di ricorso formulati da Di IO, sostanzialmente volte a confutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di sit e a confutare l'univocità del contenuto delle conversazioni intercettate. Il giudice a quo non ha considerato l'utilizzo per scopi leciti degli immobili e delle autovetture asseritamente nella disponibilità dell'associazione. Si configura piuttosto un concorso di persone nei reati fine contestati. Non è emersa alcuna struttura organizzata in ruoli precisi dell'associazione, anzi i venditori operavano in piena autonomia e nessuna valutazione è stata effettuata dell'elemento soggettivo del reato. Con riguardo alla posizione di HA ES si contesta il ruolo di capo e promotore del sodalizio. Con riguardo alla posizione di HA EL si contesta che abbia fornito uno stabile contributo al sodalizio, ma solo apporti isolati ed estemporanei. Sulla base di tali considerazioni la Corte territoriale ha assolto alcuni imputati (tra cui HA WI, UR, GJ) in considerazione della inidoneità degli elementi raccolti a comprovare la loro partecipazione all'organizzazione. Con riferimento alla posizione di IL IV si contesta il ruolo di associato al sodalizio illecito, la cui appartenenza è comprovata unicamente dalla contestazione dei reati fine. 7.2. Il secondo motivo di ricorso concerne la contestazione dei reati fine, in quanto i contenuti delle intercettazioni e captazioni effettuate non forniscono alcun elemento di conferma all'ipotesi accusatoria. Tutti i fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente contestati nei capi di imputazione 10), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) sono riconducibili all'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/1990. 7.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, pur essendo stata applicata la pena base in misura corrispondente al minimo edittale, avendo il giudice applicato eccessivi aumenti per i reati in continuazione e giungendo quindi sanzioni finali assai afflittive. 7 7.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla confisca delle somme di denaro e degli oggetti di valore sequestrati a tutti gli imputati, in quanto oggetti provenienti da attività lavorativa lecita svolta dal nucleo familiare assolutamente benestante, in grado di giustificare le somme rinvenute. Con particolare riferimento HA WI si deduce la illegittimità della confisca essendo stato assolto da tutte le imputazioni. Altrettanto illegittima è la condanna al pagamento delle spese processuali. 8. Il ricorso a firma dell'avv. Falcinelli nell'interesse di NJ è affidato a sei motivi. 8.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione in ordine specifiche doglianze difensive devolute nell'atto di appello, concernenti la sussistenza del sodalizio criminoso, quale entità distinta rispetto dai soggetti che compivano sia pure ripetutamente i reati fine, con argomentazioni simili a quelle sviluppate nel ricorso formulato nell'interesse di Di IO. In particolare, con riferimento alla posizione del ricorrente si evidenzia l'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/1990, essendo carente la prova del dolo specifico. 8.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la partecipazione all'associazione, con il ruolo di custode delle armi e delle munizioni che sono state rinvenute dai militari il 18/06/2020, non essendo stato indicato che tipo di contributo il ricorrente abbia fornito al sodalizio, e non piuttosto in favore di soggetti non legati da alcun vincolo. L'illegittima detenzione e l'illegittimo porto di arma contestati di per sé non forniscono elementi di natura oggettiva e soggettiva per affermare l'appartenenza al gruppo criminale. La Corte territoriale non ha affrontato tale profilo di doglianza sebbene sottoposto con i motivi di appello. 8.3. Con il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al diniego della qualificazione dell'associazione ai sensi del sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990. 8.4. Il quinto motivo di ricorso concerne in modo specifico la responsabilità in ordine e i reati ascritti nei capi di imputazione 10), 14) e 15) relativi a fatti di detenzione di sostanza stupefacente nonché nei capi di imputazione 11),12) e 13), concernenti la detenzione illegale di armi. Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 non vi è prova che lo NJ sia stato autore della condotta di occultamento di un panetto di cocaina lungo il muro di cinta, in un'area pubblica vicina al cimitero di Spoleto accessibile a chiunque e in tal senso non depongono le conversazioni intercettate ed intrattenute con UC DR in quanto generiche. Non è sufficiente che il ritrovamento della stupefacente sia avvenuto "nella zona in cui i due imputati la sera del 18 si erano fermati" in quanto non è stato individuato l'autore della condotta di nascondimento. Le captazioni sono del tutto generiche, non vi sono mai riferimenti a sostanze stupefacenti ed anche la quantità di sostanza rinvenuta dai militari operanti non corrisponde a quella presuntivamente oggetto della condotta contestata. 8.5. Il sesto motivo di ricorso concerne il diniego di qualificazione delle condotte contestate nei capi di imputazione 10), 14) e 15) ai sensi del quinto comma dell'ad 73, avendo il giudice a 8 quo ed effettuato una valutazione cumulativa ed indifferenziata per tutte le imputazioni ha scritte a tutti i ricorrenti escludendo con un'unica stringata motivazione la lieve entità. 9. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La disamina prenderà le mosse dall'analisi del motivo di ricorso concernente l'imputazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990, contestata a tutti gli imputati al capo 1), trattandosi di motivo comune a ciascuno dei ricorrenti, eccetto che per HA WI, che è stato assolto già in primo grado per il reato contestato nel capo 1). Si premette che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 è necessaria l'esistenza di un'entità autonoma, a carattere permanente e dotata di una struttura organizzativa, che può anche essere rudimentale ma deve comunque essere idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose. Sul versante dell'elemento psicologico, occorre la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. In quest'ottica, il discrimen tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato è stato individuato in ciò che, in quest'ultimo, l'accordo criminoso viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti. Nell'associazione per delinquere invece l'accordo è finalizzato all'attuazione di un più vasto programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere un associato, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n.42635 del 4/10/2004, Rv. 229906; Sez 1, n. 30118 del 06/06/2003, Rv.225037). La prova dell'esistenza del delitto associativo non può, d'altronde, essere desunta semplicemente dalla commissione, da parte di tre o più persone, di una serie di fatti -reato, dovendo gli elementi strutturali dell'associazione essere dimostrati in sé e potendo la prova della perpetrazione di singoli delitti soltanto agevolare la dimostrazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R.309/1990 (Sez.1, n.1108 del 03/02/1993, Messina). Il vincolo associativo non può infatti essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati -fine di cessione di sostanze stupefacenti (Sez.6, n. 49556 del 31/12/2003, Rv. 227826). 9 Si è altresì precisato che, per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati- fine (Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, Rv. 266286 - 01) e che la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 18/01/2024, Rv. 285908 - 03). Infine, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02). 1.1.Nel caso in disamina, la Corte territoriale, nel richiamare la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, ha confermato l'affermazione della responsabilità nei confronti di Di CC, IL, HA EL, HA ES, Di IO e NJ in ordine a tutti i reati a loro ascritti ed ha assolto HA WI anche per il reato contestato nel capo 20), tuttavia, come vedremo, condannando erroneamente HA WI al pagamento delle spese processuali e confermando le pene accessorie e la confisca. In particolare, in ordine alla sussistenza del reato associativo, il giudice a quo ha richiamato l'attività di captazione delle conversazioni svoltesi all'interno delle auto monitorate, in uso ai componenti dell'associazione, le intercettazioni telefoniche, le operazioni di appostamento e controllo effettuate attraverso le coordinate degli spostamenti delle suddette auto tramite il GPS. Accertamenti all'esito dei quali gli operanti hanno effettuato plurimi sequestri di sostanze stupefacente del tipo cocaina che era stata precedentemente occultata in luoghi pubblici, tra le piante, nelle campagne. I sequestri della sostanza stupefacente avvenivano subito dopo il monitoraggio dei dialoghi ove si faceva espresso riferimento al lanciare o buttare qualcosa. Sono state richiamate inoltre le dichiarazioni rese da CU ZA MA, da TA FR, da IN NA, ritenute attendibili, essendo state riscontrate dalle conversazioni captate. In particolare, la CU, in sede di sommarie informazioni testimoniali rilasciate in data 18/04/2020, aveva fatto riferimento ad un gruppo capeggiato da HA ES, del quale era partecipe il suo compagno AN UC e aveva indicato HA ES come colui che disponeva le consegne e i viaggi da effettuare. AM in data 20/01/2021 aveva denunciato le gravi minacce proferite in suo danno da alcuni connazionali albanesi, tra cui il Di IO e HA ES, scaturite dalla sua decisione di prendere le distanze dall'associazione per la quale aveva lavorato fino a due mesi prima. 10 IN NA, tratta in arresto perché trovata in possesso di sostanza stupefacente insieme al compagno DU AN, aveva dichiarato in sede di convalida di arresto che il DU era in contatto con il Di IO, quale soggetto che gestiva un'importante attività di spaccio di sostanza stupefacente nella zona di Perugia, Terni e Foligno. Le conversazioni captate all'interno dell'autovettura della IN davano conferma di quanto da costei dichiarato, fornendo ulteriori dettagli circa l'attività di spaccio svolta da Di IO e da HA ES, in quanto la donna individuava quest'ultimo come colui che aveva il compito di attribuire le zone di operatività ai singoli spacciatori. La Corte d'appello ha considerato le dichiarazioni rese dalla IN particolarmente attendibili in quanto la donna, nell'ambito di una precedente attività di osservazione e controllo, aveva eseguito, unitamente al suo compagno DU AN e ad un terzo soggetto, il trasporto di sostanza stupefacente dalla zona di Morciano di Romagna a Foligno. L'attività captativa aveva consentito di verificare che detto trasporto era gestito da HA ES, il quale impartiva disposizioni in ordine al luogo stabilito per la consegna. In altra conversazione la IN, interloquendo con tale HA, si lamenta del fatto che l'associazione aveva utilizzato la sua autovettura Fiat Punto per eseguire, a sua insaputa, il trasporto di due chili di sostanza stupefacente, nonché del fatto che le venivano notificate numerosissime contravvenzioni per rilevanti importi per l'uso dell'autovettura a lei intestata, e che avrebbe dovuto chiedere il rimborso di tali pagamenti al Di IO. Il giudice a quo ha altresì richiamato i dialoghi intercorsi all'interno di una autovettura, captati nel corso di un'intercettazione ambientale tra la sorella di HA ES ed un ignoto interlocutore, durante la quale la donna si esprime in ordine all'attività intrapresa dal fratello da quando aveva 18 anni, unitamente al cugino EN, e in ordine all'esistenza dell'associazione, e ai ruoli apicali svolti da ES e da EN. Anche le affermazioni rese dalla sorella di HA ES sono state ritenute dal giudice a quo pienamente credibili in quanto rese nell'ambito di conversazioni tra soggetti che si esprimono liberamente, senza alcuna consapevolezza di essere intercettati. Ne segue che sono manifestamente infondate le doglianze formulate dall'avv. Pecoraro nell'interesse di Di IO (HA) EN in ordine all'omessa valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese da NA IN, per l'appunto, ritenuta dal giudice d'appello, per le considerazioni formulate, pienamente credibile. Pertanto, il giudice ha affermato che le richiamate emergenze dimostrano ogni oltre ragionevole dubbio l'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminoso dedito all'attività di spaccio di sostanza stupefacente, evidenziando che tale sodalizio era composto da un numero considerevole di persone che collaboravano per il perseguimento del fine comune (circa 15 associati alcuni dei quali giudicati separatamente), disponeva di ingenti mezzi finanziari e di cospicue somme di denaro in contante. Emblematico in tal senso è l'episodio del 28/09/2020, nel quale il IO EN e HA ES, durante il transito, erano costretti a disfarsi di diversi involucri contenenti banconote per un valore superiore a euro 60.000, lanciandoli dal finestrino 11 in prossimità di un canale a seguito dell' avvistamento di una pattuglia di carabinieri. Le risorse economiche sono anche collegate, come afferma il primo giudice, agli importanti investimenti immobiliari effettuati in Albania. Inoltre, significative sono le intercettazioni telefoniche che dimostrano l'attività di reclutamento di personale proveniente dall'Albania, al quale veniva rimborsato il costo del viaggio. In particolare, si richiama l'intercettazione telefonica del 30/01/2021, intercorsa tra HA ES, Di IO EN ed un soggetto non meglio identificato, con cui gli interlocutori si accordano affinché tale soggetto li raggiunga in Italia. Nel medesimo periodo viene intercettata una conversazione intercorsa con una donna albanese alla quale viene dato l'incarico di far pervenire in Italia altre cinque persone, prospettandole un compenso. L'associazione disponeva, inoltre, di immobili, dato che risulta dal fatto che NA IN aveva preso in affitto due appartamenti a Misano Adriatico ed un appartamento a Foligno, preso in locazione su disposizione del Di IO EN. L'associazione disponeva altresì di un numero cospicuo di autovetture intestate a soggetti compiacenti quali TT LU, FI AR, RR AN e CI RG. E', infatti, emerso dalle intercettazioni telefoniche che Di CC EN si rivolgeva a FI dicendo che doveva firmare per il passaggio di proprietà e con ciò si esauriva al suo compito. Si richiama altresì l'intercettazione del 11/01/2021, intercorsa tra Di CC, Di IO e CI, ove si discute delle modalità del passaggio di proprietà di una delle cinque autovetture in uso al gruppo. Anche dalla conversazione del 23/01/2021 emerge che l'auto intestata al TT non doveva essere considerata di sua proprietà; di talchè TT si lamenta del fatto che, a seguito della formale intestazione di numerose autovetture, era salito l'indice isee e aveva perso il reddito di cittadinanza. Si lamenta anche per le numerose multe di cui non aveva ancora ricevuto il rimborso. Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte territoriale ha escluso che le attività illecite fossero riconducibili a forme di solidarietà da ricondursi al legame familiare intercorso tra alcuni componenti dell'associazione, in quanto le risultanze processuali attestano la effettiva costituzione di un'associazione criminale, che ben può comprendere anche persone appartenenti alla medesima famiglia, che travalica il semplice coinvolgimento in singoli episodi criminosi e che assume i caratteri della stabilità, della strutturazione gerarchica e organizzativa sia in termini di risorse umane che materiali. E', quindi emersa una organizzazione ben strutturata che si avvaleva di risorse economiche ingenti, che reclutava pusher di fiducia provenienti dall'Albania, trovando loro sistemazione, che intestava fittiziamente le auto date in uso ai partecipi, caratterizzata da una complessa organizzazione, fondata su un severo controllo delle singole attività, ripartite secondo una rigida attribuzione dei ruoli, capeggiata da Di IO EN e da HA ES, particolarmente temibile sia in considerazione dell'ampio raggio d'azione che degli ingenti profitti percepiti, considerato peraltro che entrambi i capi organizzatori risultavano non aver mai svolto attività lavorativa lecita. 12 L'associazione era particolarmente temibile anche perché aveva la disponibilità di armi, la cui custodia era affidata a NJ. Sono state infatti sequestrate due pistole, occultate dentro un borsello all'interno di un tubo di scolo. Il giudice di primo grado, oltre a richiamare la forza intimidatoria derivante dal possesso di armi, ha richiamato anche le azioni violente perpetrate ai danni di TR RG, colpevole di essere venuto meno ad una direttiva che gli era stata impartita. 2.Quanto al ruolo dirigenziale rivestito da Di IO EN e da HA ES, la Corte territoriale ha richiamato alcune conversazioni intercettate il 20/08/2020, nel corso delle quali Di IO fornisce precise disposizioni a IL, raccomandando di non intrattenere rapporti con gli altri associati fuori dal lavoro, di movimentare lo stupefacente solo in zone boschive, di rendersi disponibile e di non portare con sé il telefono personale ma solo quello di "lavoro"; in quel contesto il Di IO assicura che l'organizzazione è pronta a sostenere le spese di assistenza legale nel caso di arresto e a fornirgli un'abitazione. La posizione apicale dei due ricorrenti, HA ES e il cugino Di IO, trova ulteriore riscontro nelle esternazioni della sorella dell'imputato che, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con soggetto non identificato, parla apertamente dell'attività svolta del fratello, certamente da non confondersi con l'attività lecita svolta in Italia dal padre per oltre vent'anni, richiamando in particolare il momento in cui il fratello si era rivolto allo svolgimento di attività illecite e alla generosità riservata a tutti i parenti. HA EL ha inoltre richiamato i rapporti tra il fratello e il cugino EN, evidenziando che entrambi "erano rimasti soli in questo gioco", alludendo a rapporti preferenziali esistenti tra i due. Anche NA IN ha indicato IN come il soggetto per il quale aveva lavorato e a cui si rivolgeva per ricevere direttive. Dichiarazioni ritenute, come già detto, dal giudice pienamente attendibili. 3.In merito alla doglianza, anche questa comune a tutti i ricorrenti (eccetto HA WI), che inerisce alla qualificazione dell'associazione ai sensi del sesto comma dell'art. 74 D.R.R. 309/1990, si premette che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6 n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098 - 01, fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per l'associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva di eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. per volta, in quaritp npri aveva capacità finarUlariía per auquisti maggiori, che non space(ava sostane di tipo diverso, che non aveva, sui territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati 13 condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità; Sez.6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv.274287). Si ritiene che l'ipotesi attenuata non sia configurabile per i partecipi neppure qualora il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, qualora, per l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Rv. 288651 - 02), ritenendosi anche che occorre valutare il momento genetico dell'associazione e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696 - 01). Nel caso in disamina, si osserva preliminarmente che i reati fine contestati agli imputati concernono violazioni dell'art. 73, comma 1, D.R.R. 309/1990, in relazione alla detenzione, al trasporto e all'occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel periodo di tempo ricompreso tra aprile 2020 e febbraio 2022, nel territorio compreso tra Spoleto, Perugia, Terni e Foligno. Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso che si tratti di una associazione di lieve entità in ragione delle cospicue risorse economiche mobilitate, della disponibilità di immobili, di numerose auto nonché di armi, del ricorso a metodi punitivi nei confronti di pusher di carattere violento, evidenziando quindi le modalità strutturali e operative del sodalizio del tutto incompatibili con la fattispecie gradata, trattandosi di associazione composta da un numero cospicuo di persone e finalizzata al compimento di fatti eccedenti i limiti del comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, in quanto aventi ad oggetto quantitativi di cocaina anche superiore ad un chilogrammo, caratterizzati da un elevato principio attivo, idonei al confezionamento di numerosissime dosi singole, da cui il sodalizio traeva profitti ingenti, come evidenziato dall'episodio del lancio di euro 60.000 e dalla intercettazione della conversazione intercorsa tra IL e un soggetto albanese non identificato, al quale veniva consegnata la somma di euro 48.000,00. 4. In ordine doglianza, comune a svariati ricorrenti, concernente l'ascrivibilità alle condotte afferenti ai reati fine in esame del nomen iuris ex art. 73, comma 5, il giudice a quo ha sottolineato la cospicuità dei quantitativi di sostanza movimentati, l'intensità del traffico, essendo emerso che gli imputati erano costantemente nell'attività di spaccio, la pervicacia dimostrata nello svolgimento di detta attività compiuta nonostante i continui sequestri di sostanza da parte delle forze dell'ordine e l'arresto di singoli componenti dell'associazione. 5. Passando alla specifica analisi dei due ricorsi formulati nell'interesse di Di IO EN, prenderemo le mosse dal ricorso a firma dell'avv. Falcinelli. 14 5.1.In ordine al primo motivo di ricorso, concernente la configurabilità del reato associativo, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 1. 5.2.Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondata la doglianza dedotta dall'avv. Falcinelli relativamente al difetto di motivazione in ordine al profilo soggettivo del reato associativo contestato, in quanto quest'ultimo è stato correttamente inferito dal giudice a quo dalle modalità di esplicazione della condotta criminosa, da cui emerge in modo inconfutabile il ruolo dirigenziale svolto dal Di IO nella compagine associativa finalizzata al traffico di stupefacenti, ben al di là di una mera partecipazione: ruolo altamente indicativo della sussistenza e volontà di organizzare e dirigere l'attività associativa. 5.3.In ordine al terzo motivo di ricorso, concernente il ruolo apicale rivestito dal Di IO, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 2. 5.4. In ordine al quarto motivo di ricorso, inerente il nomen iuris ex art. 74 comma 6 D.P.R. 309/1990, si richiamano le considerazioni di cui al paragrafo 3. 5.5.In ordine al quinto motivo di ricorso, l'analisi prende le mosse dalla disamina afferente al capo 17), relativo alla detenzione, al trasporto e all'occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di oltre un chilo, effettuata in concorso con HA ES, HA ED ed altro soggetto rimasto ignoto. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che il sequestro della sostanza è avvenuto a seguito dell'ascolto delle conversazioni intrattenute all'interno di un veicolo monitorato ove si trovavano i suddetti soggetti, non rilevando il fatto che il ritrovamento della sostanza sia avvenuto due giorni dopo le intercettazioni, e ha richiamato il tenore delle conversazioni intercorse tra gli occupanti dell'auto, i quali si fermarono in piena campagna, scesero dall'autovettura per sotterrare la sostanza stupefacente, utilizzando anche una pala, sicchè non è verosimile che altri soggetti, estranei all'associazione, abbiano nascosto analoga sostanza stupefacente nel medesimo luogo, non essendo emersi elementi concreti in tal senso. La difesa ha evidenziato che le conversazioni sono intercorse solo tra HA e HA e che il Di IO è rimasto silente. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che il Di IO era certamente presente nell'auto e che ad un certo punto proferì le seguenti parole: "Prendi la pistola", mentre un altro soggetto affermò: "Li nascondo più in là con la pala". Peraltro il giudice ha evidenziato che sono plurimi gli episodi in cui le captazioni di conversazioni fra i soggetti appartenenti all'associazione hanno permesso ai militari di rinvenire, in luoghi sempre diversi, la sostanza stupefacente che veniva occultata mediante sotterramento, circostanza che esclude che il ritrovamento della sostanza stupefacente avvenuto due giorni dopo le intercettazioni debba essere considerato avulso dalla suddetta condotta di interramento che risulta dalle intercettazioni medesime. Per il capo 20), concernente la detenzione di cocaina suddivisa in tre panetti di forma rettangolare in Petrognano di Spoleto, il giudice a quo ha richiamato le intercettazioni di numerose conversazioni svolte tra il 13 e il 14 novembre 2020 tra Di IO, HA ES e HA WI, in cui gli imputati facevano un espresso riferimento all'imminente arrivo di un rifornimento. Il continuo monitoraggio degli spostamenti e delle conversazioni consentiva di 15 'OJ individuare il luogo della consegna e i luoghi in cui la sostanza, suddivisa in varie parti, veniva occultata lungo la strada. Poiché solo una parte della sostanza stupefacente era stata sequestrata, gli imputati avevano incaricato UQ di recarsi sul luogo per recuperare il quantitativo sfuggito alle forze dell'ordine. La ricerca dava esito positivo, in quanto il UQ annunciava di aver rinvenuto due pezzi, ossia due chili di stupefacente, e qualche giorno dopo di avere trovato un'altra porzione di sostanza. Relativamente ai capi 21) e 22), i quali attengono a condotte di detenzione, trasporto, occultamento di cocaina contestate al Di IO e HA ES per grammi 159,07 e rispettivamente per grammi 1031,301, il giudice a quo ha evidenziato la correlazione tra la conversazione intercettata tra Di IO e ES e il rinvenimento della sostanza il 22/01/2021 da parte delle forze dell'ordine, a Montefalco, ai piedi di un albero di pesco, proprio come convenuto dagli interlocutori. Analogo ritrovamento, avvenuto il 28/01/2021, il giudice a quo ha evidenziato sottolineando anche in questo caso la correlazione con una conversazione intercettata, nonché la rilevazione delle coordinate GPS dell'autovettura, le quali consentivano agli inquirenti di individuare la zona. La Corte d'appello ha anche evidenziato la chiarezza dei colloqui in ordine alla volontà degli imputati di procedere al nascondimento di qualcosa che detengono. In ordine al capo 23) concernente un quantitativo di stupefacente lanciato dal finestrino dell'autovettura in movimento, il giudice a quo ha sottolineato la rilevanza probatoria delle intercettazioni e dei segnali GPS. 5.6. In ordine al sesto motivo, relativo al nomen iuris ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, si richiamano le considerazioni espresse al paragrafo 4, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse 5.7. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo, trattandosi di motivo comune a più ricorrenti. 6.1. In ordine al primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Pecoraro nell'interesse di Di IO (HA) EN, concernente la sussistenza dell'associazione, devono richiamarsi le considerazioni svolte al par. 1. 6.2.In ordine al secondo motivo di ricorso, concernente la ravvisabilità dell'elemento soggettivo del reato associativo, si richiamano le considerazioni espresse al par.1, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.3.Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, relativo al ruolo di promotore e organizzatore svolto dal Di IO, si richiamano le considerazioni solte al par.2. 6.4.Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, attinente alla qualificazione giuridica ex art. 74 comma 6, si richiamano le considerazioni espresse al par. 3. 16 v‘• 6.5.Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità per l'episodio criminoso contestato nel capo 17) dell'imputazione, si richiamano le considerazioni espresse al par. 5.5, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.6.Per quanto attiene al sesto motivo di ricorso, concernente l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il capo 20), si richiamano le considerazioni espresse al par. 5.5, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.7.Per quanto attiene al settimo motivo di ricorso, concernente l'affermazione della responsabilità per il capo 22), si richiamano le considerazioni espresse al par. 5.5., non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.8.Per quanto attiene all'ottavo motivo di ricorso, concernente l'affermazione della responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente, di cui al capo 23), si richiamano le considerazioni espresse al par. 5.5., non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 6.9. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo, trattandosi di motivo comune a più ricorrenti. 7. Passando all'analisi dei ricorsi formulati nell'interesse di HA ES, la disamina prendere le mosse dal ricorso a firma dell'avv. De Federicis. 7.1. In ordine al primo motivo, concernente la ravvisabilità del reato associativo, devono richiamarsi le considerazioni svolte al par. 1, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 7.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, concernente il ruolo apicale attribuito all'imputato, si richiama quanto affermato nel paragrafo 2 non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 7.3. In ordine al terzo motivo di ricorso, inerente alla ravvisabilità della fattispecie associativa gradata, si richiama quanto affermato nel paragrafo 3, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. 7.4. In ordine al quarto motivo, concernente la confisca ex art. 240 bis cod. pen., occorre sottolineare come il giudice a quo abbia del tutto adeguatamente motivato, evidenziando, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, che trattasi di soggetti che non svolgono alcuna attività lavorativa lecita, il cui nucleo familiare gode formalmente di poche migliaia di euro l'anno, richiamando anche opportunamente le affermazioni della sorella dell'imputato, la quale, in una conversazione telefonica, aveva asserito che ES manteneva tutta la famiglia senza che vi fosse bisogno di lavorare. Ha aggiunto il giudice a quo che la documentazione prodotta non contrastava tali risultanze, poiché le dichiarazioni di SA XE e di HE DI, quali parenti di ES, secondo le quali essi avrebbero corrisposto a IN la somma di euro 110.000,00 in tre anni, destinata ad un acquisto di un immobile in Spoleto, non trovava riscontri obiettivi e comunque non poteva giustificare il possesso dei valori rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. Il documento prodotto, a riprova dell'occupazione lavorativa dei familiari di HA 17 \T ES è - argomenta ancora il giudice a quo - del tutto insignificante, posto che non vi è prova dei redditi percepiti a fronte del lavoro svolto. 7.5. Per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso, concernente la dosimetria della pena, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo, trattandosi di motivo comune. 7.6.Per quanto attiene alle doglianze di cui al ricorso a firma dell'avv. Paccoi nell'interesse di HX ES, di analogo contenuto, si richiamano le considerazioni appena espresse non essendo state formulate in tale ultimo ricorso considerazioni nuove o diverse. 8. In ordine al primo motivo del ricorso nell'interesse di Di CC EN concernente la ravvisabilità del reato associativo, si richiamano le considerazioni di cui al paragrafo 1, non essendo state formulate argomentazioni nuove o diverse. In ordine alla doglianza concernente la partecipazione del Di CC all'associazione, occorre sottolineare come la motivazione formulata da parte del giudice a quo sia del tutto esente da vizi logico- giuridici, avendo la Corte d'appello posto in luce che il ruolo del Di CC, quale soggetto che procacciava le fittizie intestazioni degli autoveicoli, utilizzati dal gruppo, si evince dalla conversazione intercettata tra lui e il TT nella quale il Di CC spiega esattamente al TT il suo ruolo di intestatario fittizio del mezzo, precisandogli di non considerarsi realmente proprietario dell'autovettura. Analoghe conversazioni egli tenne con il FI, CI RG e AR AN. Le richiamate risultanze - specifica la Corte d'appello - dimostrano il pieno inserimento di Di CC nel sodalizio criminoso e la consapevolezza dell'utilizzo illecito delle autovetture da lui fornite. 8.2.Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente la responsabilità per il capo 23), la Corte d'appello, in maniera del tutto logica, ha sottolineato la rilevanza probatoria delle conversazioni captate e intrattenute dagli imputati, chiaramente dimostrative della ricerca del posto propizio per nascondere lo stupefacente, riportando anche le precise frasi da cui ciò si evince e sottolineando che gli investigatori, anche in questo caso, avendo rilevato il posto tramite GPS, sono stati in grado di rinvenire quanto occultato. D'altronde il giudice a quo ha specificato come la pronuncia assolutoria intervenuta per il capo 24) non possa riverberarsi sulla contestazione al capo 23), attenendo ad una condotta di cessione che non risultata essersi poi concretizzata, mentre l'attività di occultamento aveva trovato precisa riscontro. 8.3. Per quanto attiene alla doglianza attinente al nomen iuris ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 4. 8.4. In ordine al quarto motivo di ricorso concernente la configurabilità dell'ipotesi gradata ex art. 74 comma 6, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 3, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 9. L'avv. Paccoi ha proposto ricorso anche nell'interesse di HA EL, di HA WI e di IL IV, formulando doglianze in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso;
al 18 i `I\ riguardo si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 1, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 9.1. Per quanto attiene alle doglianze formulate nell'interesse di IL IV, con le quali si contesta il ruolo di associato al sodalizio illecito, la Corte d'appello ha sottolineato la rilevanza probatoria delle conversazioni captate, evidenziando che dalla conversazione intercettata in data 15/08/2020, lo stesso imputato descrive la propria attività svolta in favore del sodalizio quale autista e corriere, attività per la quale riceveva circa euro 100 al giorno. Inoltre, in altre conversazioni, il IL si rivolgeva al Di IO e a HA ES lamentandosi per l'impegno prodigato nel lavoro al fine di garantire la sicurezza di tutti, a fronte di comportamenti avventati di altri, e lamentandosi delle possibili conseguenze negative che si sarebbero riprodurre a suo danno, in quanto intestatario delle auto, a fronte di numerose che le contravvenzioni al codice della strada poste in essere dagli effettivi utilizzatori delle auto. Al riguardo, Di IO rispondeva manifestando stima e assicurando sostegno e aiuto. 9.2.Per quanto attiene alle doglianze formulate nell'interesse di HA EL, il giudice a quo ha evidenziato che il rapporto di collaborazione con i vertici dell'associazione Si inferisce dall'esecuzione di alcuni incarichi assai delicati, affidati al ricorrente, relativi ad esempio alla consegna di una somma di denaro alla convivente di IL mentre questi si trovava agli arresti domiciliari, o ancora la consegna di una rilevante somma di denaro a NJ affinché questi la consegnasse a terzi. Tali condotte - afferma la Corte d'appello- sono significative dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio criminale, non costituendo estemporanei supporti avulsi dal contesto associativo. 9.3.In ordine al secondo motivo di ricorso, concernente la contestazione dei reati fine, in quanto tutti riconducibili all'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/1990, si richiamano si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 4, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 9.4. Con riferimento alle questioni inerenti il trattamento sanzionatorio, formulate con il terzo motivo di ricorso, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo, trattandosi di motivo comune a più ricorrenti. 9.5. Con riferimento alle questioni relative alla confisca, formulate con il quarto motivo di ricorso, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 7.4., non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. E', invece, fondato il motivo di ricorso formulato nell'interesse di HA WI, concernente le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio. Si evidenzia che la Corte d'appello ha assolto anche per il residuo reato di cui al capo di imputazione 20). Pertanto, erroneamente la Corte territoriale ha disposto la condanna nei suoi confronti del pagamento delle spese processuali. Inoltre, altrettanto erronea è la conferma della statuizione della confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità di HA WI, nella misura di euro 10.225,00, disposta dal primo giudice, così come la conferma della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai 19 pubblici uffici. Infatti, non residuando alcuna imputazione a carico del ricorrente, il giudice avrebbe dovuto disporre la revoca. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, relativamente alle statuizioni concernenti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della condanna al pagamento delle spese processuali e della confisca della somma di denaro di euro 10.225, statuizioni che si eliminano. 10.1.Per quanto attiene ai motivi di ricorso a firma dell'avv. Falcinelli formulati nell'interesse di NJ, in ordine alla prima e alla seconda doglianza, concernente la sussistenza della associazione criminale e il ruolo di partecipe dello NJ si richiama quanto le considerazioni svolte al paragrafo 1, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse, anche in ordine al profilo soggettivo del reato associativo contestato. 10.2. In ordine al terzo motivo di ricorso, afferente più specificatamente al ruolo svolto dallo NJ e all'apporto fornito al sodalizio, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato svolgeva il ruolo di custode delle armi e delle munizioni rinvenuta in data 18/06/2020, così agevolandone il perseguimento dei fini del fine condiviso, e richiamato i fatti illeciti di cui ai capi da 10) a 15), che testimoniano la piena intraneità dell'imputato nell'organizzazione facente capo a Di IO EN e HA ES e la consapevole volontà di fornire di collaborare al progetto comune. Il giudice di primo grado ha evidenziato che la condotta di occultamento delle armi risultava essere posta in essere per conto di HA IN, richiamando in tal senso le captazioni ambientali, e in particolare quella in cui DJ UC si rivolge allo NJ dicendo: "Bisogna trovarli per forza,.... Poi lui dirà, prendi la roba, prendi i ferri". Da tali risultanze emerge che l'imputato era uno stretto collaboratore di HA ES. 10.3. In ordine al quarto motivo di ricorso, concernente la configurabilità dell'ipotesi gradata ex art. 74 comma 6, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 3, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 10.4. In ordine al quinto di ricorso, concernente l'affermazione della responsabilità aprire reati fine contestati e in particolare per le fattispecie contestate ai capi 10, 14 e 15 e quelle contestate ai capi 11), 12) e 13), si osserva che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha evidenziato, in ordine al reato contestato al capo 10), che gli operanti di polizia hanno rinvenuto lungo un muro di cinta, nei pressi del cimitero, un quantitativo cospicuo di cocaina, pari ad un chilogrammo, con principio attivo al 83,813 To, precedentemente occultata dall'imputato, e che le intercettazioni telefoniche e le captazioni ambientali hanno consentito chiaramente di ricostruire la suddetta vicenda del 01/06/2020. In particolare, l'iniziale occultamento di due panetti di cocaina, il prelevamento di uno dei due panetti da parte di HA ES e TA JA avvenuto nel medesimo pomeriggio, e il recupero il giorno successivo da parte della polizia del panetto residuo. Alla data del 04/06/2020 gli operanti si erano recati nel medesimo luogo al fine di installare delle videocamere e tuttavia in quell'occasione si avvedevano che era stata già effettuata 20 un'attività di scavo da parte di qualcuno che si era recato sul posto per cercare di prelevare il secondo panetto, senza ovviamente rinvenirlo. HA ES, in quell'occasione, aveva attribuito la responsabilità per la perdita del secondo panetto al UC e allo AN quali esecutori materiali del nascondimento, pretendendo che costoro rispondessero per delle conseguenze economiche delle loro azioni. La Corte territoriale ha quindi richiamato le trascrizioni del contenuto delle conversazioni, riportate interamente nella sentenza di primo grado, affermando che trattasi di eloqui per nulla criptici ma al contrario estremamente chiari e non suscettibili di equivoci anche in relazione alle indicazioni dei soggetti appellati apertamente con i loro nomi. Tutte le risultanze acquisite sono dunque state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto , che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez . 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino;
Sez. 6, n. 17619 del 8-1-2008; Sez. 6, n. 15396 del'11/12/2007, Rv. 239636 ). Altrettanto, sono manifestamente infondate, le doglianze attinenti ai reati contestati nei capi 11), 12) e 13) concernenti la detenzione illegale delle armi e munizione munizioni e allora acquisto illecito, in quanto provento di furto avvenuto nel 2019 a Spello. Al riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che trattasi di doglianze generiche del tutto sconfessate dalle chiarissime conversazioni oggetto di captazione intercorse tra l'imputato e UC AN in data 18/06/2020, dalle quali emerge chiaramente i due uomini erano alla ricerca delle armi in precedenza occultate, che non riuscivano a trovare. Inoltre, dall'ascolto delle conversazioni captate gli operanti hanno individuato il punto in cui, lungo un tubo di scolo, era occultato un borsello contenente le pistole, i caricatori e proiettili. I successivi accertamenti consentivano di appurare che si trattava di armi sottratte a UL AR presso la sua abitazione di Spello. Anche in ordine al reato contestato al capo di imputazione 14), relativo a condotte di detenzione, trasporto e occultamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 33 grammi complessivi realizzato tra il 19 e il 20 giugno 2020, il giudice ha evidenziato che dall'ascolto delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in uso all'imputato e a UC AN mentre transitavano a bordo del veicolo nel Comune di Trevi si evince che i due soggetti, pensando di aver visto una pattuglia della polizia, si disfacevano dello stupefacente lanciandolo dal finestrino e che il mattino successivo gli imputati ritornavano sul luogo al fine di recuperare lo stupefacente occultato il giorno precedente, tuttavia, non rinvenendolo, essendo stato sequestrato da parte degli agenti di polizia. Il giudice ha evidenziato che la sostanza è stata rinvenuta precisamente nel luogo in cui gli imputati erano transitati il giorno prima e che il tenore delle conversazioni intercorsi è assolutamente chiaro e univoco quanto al tentativo di disfarsi della sostanza. 21 ‘I./ Quanto alla condotta contestata al capo 15) concernente la detenzione, il trasporto e l'occultamento di sostanza stupefacente in data 03/07/2020, anche in tal caso il giudice a quo ha richiamato il contenuto delle conversazioni intrattenute tra HX EL e l'imputato, che facevano riferimento all'occultamento di sostanza stupefacente, agli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia e al sequestro effettuato, al fatto che gli imputati si erano recati il giorno dopo nel medesimo luogo per recuperare la sostanza e ai commenti che sono scaturiti per la sorpresa di non ritrovarla, ipotizzando che la macchina potesse essere controllata dalle forze dell'ordine o che il telefono fosse oggetto di intercettazione. Pertanto, trattasi di doglianze che, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tendono ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Sul punto, si ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 10.5. In ordine al sesto motivo di ricorso, concernente la contestazione dei reati fine, in quanto tutti riconducibili all'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/1990, si richiamano si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 4, non essendo state formulate considerazioni nuove o diverse. 11. Infine, in ordine ai motivi formulati dagli imputati relativi al trattamento sanzionatorio, questa Corte non ignora, quanto agli aumenti di pena di cui all'art. 81 cod. pen., il principio d diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269). Nondimeno, nella motivazione della predetta sentenza e, successivamente, da parte della giurisprudenza di legittimità, si è affermato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv.284005). Nel caso in disamina, gli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. appaiono modesti rispetto ai fatti e alla loro gravità. 12. Pertanto, i ricorsi di HA EL, HA ES, IL IV, Di CC EN, Di IO EN, e NJ DU devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deve invece essere annullata senza rinvio la sentenza 22 impugnata nei confronti di HA WI relativamente alle statuizioni concernenti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della condanna al pagamento delle spese processuali e della confisca della somma di denaro di euro 10.225, statuizioni che elimina.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HA WI relativamente alle statuizioni concernenti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della condanna al pagamento delle spese processuali e della confisca della somma di denaro di euro 10.225,00 statuizioni che elimina. Rigetta i ricorsi di HA EL, HA ES, IL IV, di CC EN, Di IO EN e NJ DU che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025