Sentenza 7 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. L'unicità del rapporto di lavoro dell'esercente la professione medicaRedazione · https://www.diritto.it/ · 19 novembre 2004
di Giuseppe Marseglia Il medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale non può esercitare l'attività libero-professionale all'interno di strutture private convenzionate o accreditate con il S.S.N. stesso, anche se per discipline ed in singole unità operative non convenzionate. Lo ha riconfermato il Consiglio di Stato con una recente pronunzia, riformulando parzialmente la sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, sez. I-bis, n. 1000/'93, la quale aveva accolto il ricorso presentato dall' A.N.P.O (Associazione Nazionale Primari Ospedalieri) e dalla C.I.M.O. (Confederazione Italiana Medici Ospedalieri) avverso la Circolare del Ministero della Sanità del 24 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
AULA "B" 3 REPUBBLICA ITALIANA * 0 0 0 3 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 3 6 R.G. N. I CASSAZIONE 10281/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro D'Angelo Dott. Bruno Presidente Cons. Rel. con 37 Cron Dott. Alberto Spanò Rep. Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Ud. 19 set- Dott. Luciano Vigolo Consigliere tembre 2002 Dott. Francesco A. Maiorano Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I. N.A. I. L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV No- vembre n. 144, presso gli Avvocati Antonio Catania e Giuseppe De Ferrà notarill che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
3537 - ricorrente
contro
Società di Trasporti e Servizi, eletti- società Ferrovie dello Stato us L. G. Faravelli, 22 vamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo'n presso l'avv. Prof. Arturo Maresca che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
⚫
contro
OL LI
- intimato -
avverso la sentenza n. 1/2000, decisa in data 11 gennaio 2000 e pubblicata in data 31 gennaio 2000, resa dal Tribunale di Chiavari nel procedimento n. 37/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giuseppe De Ferrà nell'interesse dell'Istituto ricor- rente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 marzo 1995, OL LI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Chiavari la datrice di lavoro so- cietà Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di ottenere i benefici conseguenti all'aggravamento al 25% dei postumi da infortuni per quali era stata riconosciuta una riduzione della capacità lavora- tiva in misura del 16%. Con sentenza n. 125 in data 23 aprile 20 giugno 1998 il Giudice adito, previa integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'I.N.A.I.L., escludeva la legittimazione passiva della società Ferrovie dello Stato e, sulla base dell'espletata consulenza, ac- coglieva in parte la domanda e condannava l'Istituto alla riliqui- 2 ٨ dazione della rendita da inabilità permanente nella misura del 18%. Interponeva appello l'I.N.A.I.L. e in esito il gravame veniva ri- - 31 gennaio 2000 dal gettato con sentenza n. 1, emessa in data 11 Tribunale di Chiavari. Osservava il collegio di merito che al sensi dell'art. 2, comma 13, legge 28 novembre 1996 n. 608, a decorrere dal primo gennaio 1996, si sostituisce la competenza dell'I. N.A.I.L. ad erogare le prestazioni per infortuni a quella delle FF.SS.. Avverso la sentenza, notificata in data 9 marzo 2000, propone ri- corso per cassazione l'Istituto, con atto notificato in data 5 maggio 2000, sulla base di un unico complesso motivo. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. si costituisce con
contro
- ricorso notificato in data 17 giugno 2000 ed eccepisce in primis l'inammissibilità del ricorso, siccome tardivo in relazione ad al- tra notifica risalente al 28 febbraio 2000. OL LI è rimasto intimato. La società controricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve anzitutto prendere in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla società resistente la quale assume di aver provveduto a notifica della sentenza resa in grado di ap- pello in data 28 febbraio 2002; ne conseguirebbe la tardività del ricorso, notificato in data 8 maggio 2000 e quindi ben oltre il termine di 60 giorni previsto all'art. 325 cpc. 3 Л Di tale notifica non vi è traccia nella copia della sentenza con- tenuta nel fascicolo di parte resistente, mentre la copia prodotta dall'Istituto ricorrente reca una relata di notifica risalente al 9 marzo 2000. Il ricorso si deve quindi considerare tempestivo. Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 127 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, 2 commi 13 e 15 legge n. 608 del 28 novembre 1996, 100, 101, 111 cpc, 113, 132 cpc, 118 disposizio- ni attuazione cpc, 91 cpc nonché il vizio di motivazione. Si Osserva che l'Istituto si pone come assuntore degli oneri che avrebbero dovuto far carico alle Ferrovie, in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, non ancora definiti a tale data;
per detti oneri l'Ente Ferrovie deve provvedere al versamen- to di una riserva matematica. La censura non appare fondata. Appare indispensabile premettere, a chiarimento, un sintetico ri- chiamo alla disciplina dettata dal legislatore per il passaggio all'I.N.A.I.L. della copertura assicurativa per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a seguito della privatizzazione. L'art. 127 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 aveva escluso dal- obbligatoria presso 1'I.N.A.I.L. "Fil personale l'assicurazione dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato", il quale era assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 4 professionali presso la stessa Azienda datrice di lavoro ai sensi dell'art. 91 1. 26 marzo 1958 n. 425, che aveva attribuito al- l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato la veste di "istitu- to assicuratore" del personale dipendente. Tale normativa è mutata per effetto di una serie di decreti legge, primo quello portante la data del 4 dicembre 1995 n. 515, se- guito dal D.L. 1° febbraio 1996 n. 39, 2 aprile 1996 n. 180, 3 giugno 1996 n. 300, 2 agosto 1996 n. 404, tutti reiterati. Da ul- timo il DL 1 ottobre 1996 n. 510 è stato convertito, con mo- dificazioni, nella 1. 28 novembre 1996 n. 608 ove, all'art. 1, secondo comma, si è confermata la validità degli atti e dei prov- vedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non converti- ti. Per effetto dell'art. 2, tredicesimo e quattordicesimo comma, del DL 510/96 il personale dipendente della società Ferrovie dello Stato, è stato iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, pres- so l'INAIL se personale ferroviario, presso l'EM se persona- le navigante;
il pagamento dei premi è stato posto a carico del- la società datrice di lavoro, per il periodo successivo alla data sopra indicata. In ordine ai rapporti pregressi si è stabilito che dalla medesima data sono poste a carico dei due Istituti assicuratori (secondo la rispettiva competenza) "tutte le rendite e tutte le altre pre- 5 л relative agli eventi infortunistici e stazioni, comprese quelle di malattie professionali verificatisi entro alle manifestazioni il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data". Appare evidente che il legislatore ha voluto attuare, mediante il trasferimento di tutti i rapporti assicurativi riguardanti perso- nale ferroviario dello Stato in capo, rispettivamente, all'INAIL e all'EM, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, la de- finitiva sostituzione dell'originario ente erogatore delle presta- zioni previdenziali, con la conseguenziale previsione e con de- correnza identica a quella del suddetto trasferimento della com- pleta cessazione di qualunque onere di prestazione a carico della società Ferrovie dello Stato. Con effetto dal 1° gennaio 1996 1'INAIL e 1'EM (secondo la rispettiva competenza) sono stati delegati ad erogare, oltre alle prestazioni inerenti agli eventi successivi, anche le prestazioni relative ad eventi in preceden- za verificatisi, già definiti o non ancora definiti. Ed invero nel quindicesimo comma del medesimo art. 2 si stabilisce che, per le prestazioni inerenti ad eventi pregressi e poste a carico dell'INAIL e dell'EM a decorrere dal 1° gennaio 1996, la società Ferrovie dello Stato provveda al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità definite entro del Ministro del lavoro e del-il 31 dicembre 1995 con decreti la previdenza sociale. Tale riserva è destinata a fornire CO- 1 pertura al pagamento da parte dell'INAIL e dell'EM, dal ° 6 gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995. Si dispone infatti che i due Istituti assicuratori, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, debbono corri- spondere, esistendo la copertura costituita dalla riserva ma- tematica sopra indicata, tutte le prestazioni relative agli eventi venuti in essere prima della suddetta data, sia definiti che non ancora definiti, attesa l'esplicita menzione fatta tanto alle pre- ΓΡstazioni "in essere" per indicare quelle attinenti ad eventi -già definiti quanto alle altre prestazioni espressamente colle- gate agli eventi non ancora definiti. Così individuata la normativa applicabile al caso in esame, nell'interpretazione già accolta da questa Corte con le sentenze 10916 del 17 agosto 2000 e 11813 del 7 settembre 2000, si Osserva che, per il caso in esame, come ricostruito dal giudice del merito in termini che non vengono fatti oggetto di censura dall'odierna ricorrente, è stata esattamente ravvisata la legittimazione passi- va dell'INAIL, trattandosi di prestazione posta a carico dell'Istituto, per la quale è stata costituita apposita riserva matematica. È il caso di osservare che trattasi pur sempre di una prestazione di tipo assicurativo, connotata da un'alea, atteso che non è dato predeterminare la durata della vita dell'assicurato e l'eventuale 7 presenza di superstiti i quali al decesso del medesimo abbiano di- ritto alla reversibilità della prestazione. In tale alea, per la quale viene costituita apposita riserva matematica, rientra anche l'ipotesi di revisione, in aumento o in diminuzione, della rendita per aggravamento o miglioramento dei postumi. Giustamente quindi il Tribunale ha affermato la legittimazione passiva dell'Istituto. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo in favore della parte costitui- ta, seguono la soccombenza. Nulla va disposto per le spese quanto all'assistito il quale non si è costituito e non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 36,00 oltre a € 1.500,00 per onorario in favore della società Ferrovie dello Stato S.p. A.. Nulla spese nei riguardi dell'intimato OL LI. Roma, 19 settembre 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORETh IL PRESIDENTE سوط IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 GEN. 2003 LIERE 0 瞧IL CANCEL E N O