Sentenza 18 aprile 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della nozione di "residenza", che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, i precedenti penali e le pendenze giudiziarie, contraddicendo la finalità di reinserimento sociale e lavorativo della persona richiesta i consegna, non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare l'esistenza di un radicamento territoriale stabile e non estemporaneo nello Stato.
Commentario • 1
- 1. Esecutività della sentenza straniera e prova del radicamento territoriale nel MAE: i confini del sindacato giurisdizionale italiano (Cass. 32488/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 ottobre 2025
In tema di mandato di arresto europeo, costituisce principio consolidato che, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata l'esecutività della sentenza di condanna. Le eventuali discrasie temporali nelle date indicate nel MAE non assumono rilievo, non potendosi escludere che, secondo la normativa dello Stato richiedente, la sentenza di condanna costituisca titolo esecutivo o assuma efficacia di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2014, n. 17706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17706 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento