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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2023, n. 50113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50113 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR NG nato a [...]( VENEZUELA) il 18/09/1970 avverso l'ordinanza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del ministero resistente Penale Sent. Sez. 4 Num. 50113 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Bologna, con la ordinanza impugnata, ha escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione reclamato ai sensi dell'art.314 cod.proc.pen. da TR MI assumendo che, in relazione ad alcune contestazioni ascritte (concernenti il reato di usura), il proscioglimento era intervenuto per intervenuta prescrizione. Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art.314 1 comma cod.proc.pen., atteso che il proscioglimento non era intervenuto con una delle formule assolutorie previste dalla norma, né si versava in ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell'art.314 comma 2 cod.proc.pen. in quanto il titolo cautelare non risultava essere stato annullato e che il reato, come riqualificato, avrebbe comunque consentito la applicazione della custodia, e che la durata della custodia sofferta non risultava incompatibile con la misura della pena in astratto irrogabile. 2. Era peraltro a richiamare la giurisprudenza del S.C. la quale evidenziava che, qualora in relazione a talune delle contestazioni cumulativamente ascritte fosse stato disposto il proscioglimento dell'imputato per prescrizione, la riparazione della ingiusta del:enzione andava esclusa, ovvero poteva essere riconosciuta soltanto per quella parte di detenzione in custodia cautelare superiore al limite di pena irrogabile. In presenza di detenzione che non aveva superato detto limite la torte territoriale riteneva di escludere il diritto alla riparazione. 3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per violazione di legge la difesa del TR in relazione alla esclusione della riparazione per ingiusta detenzione. Nell'evidenziare che in relazione ad alcune imputazioni provvisorie, tra cui quella concernente la partecipazione al reato associativo, l'archiviazione era intervenuta per motivi di merito, rappresentava come il giudice della riparazione non avesse considerato che la riparazione per l'ingiusta detenzione era compatibile con il provvedimento di archiviazione e che la mancata pronuncia di un provvedimento liberatorio nel merito era dipes4esclusivamente dal fatto che, nonostante le sollecitazioni della difesa dell'imputato onde pervenirsi ad una decisione sul merito delle contestazioni mosse al prevenuto, la fase delle indagini si era protratta fino alla maturazione del 1 termine di prescrizione di talune delle fattispecie di reato, per cui era intervenuta pronuncia di archiviazione. 4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc.pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. L'art. 646 c.p.p. stabilisce che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro tracciato dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 2. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione della custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanziale tramite l'applicazione di determinate formule assolutorie. Se la custodia cautelare subita dall'indagato è stata disposta per titoli di reato solo in parte riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (grattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali 2 erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M. ez.3, n.2451 del 9/10/2014, Damia Rv.262396; 4ez.4, 10/6/2010, Maugeri, Rv.248976). 3. Va poi evidenziato che se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare, sez.4, n.5621 del 16/10/2013, Colucci, Rv.258607; n.29263 del 14/10/2020, SO Vincenzo, Rv.279713). 3.1 Né nella specie può fondatamente sostenersi, come assume la parte ricorrente, che la difesa dell'imputato abbia manifestato una volontà contraria ad avvalersi dell'istituto della prescrizione. Se è vero infatti che il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha sollecitato la definizione del procedimento per consentire all'imputato di difendersi nel merito delle accuse allo stesso rivolte, non risulta né essere stata formulata una rinuncia espressa del TROCC:OLI ad avvalersi della prescrizione né, a fronte della richiesta di archiviazione, risulta essere stata proposta opposizione così da consentire all'interessato, nel contraddittorio delle parti, di manifestare il proprio dissenso all'applicazione della sopravvenuta causa estintiva (vedi sul punto, sez.6, N.26289 DEL 24/04/2018 Palazzesi, Rv.273559). 4. Il ricorrente non ha mai formalmente inteso rinunciare alla causa di non punibilità il cui riconoscimento, per espressa previsione normativa e per costante interpretazione del giudice di legittimità, gli avrebbe precluso la riparazione per la ingiustizia della detenzione sofferta, se non per ipotesi di ingiustizia formale (da ultimo sul punto sez.4, n.22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv.273264). 4.1 Né il ricorrente lamenta, nel motivo di ricorso, profili di ingiustizia formale della custodia sofferta laddove lo stesso titolo di reato ritenuto nel decreto di archiviazione, pure derubricato in ipotesi lieve ai sensi dell'art.73 comma 5 D.P.R. 309/90 consentiva, alla data di commissione dei fatti, l'arresto in flagranza ovvero l'applicazione della misura 3 custodiale come disposto nei confronti del prevenuto, né la pena astrattamente irrogabile per le ipotesi di reato per cui era intervenuta l'archiviazione per prescrizione era incompatibile con la durata della custodia cautelare,sofferta nella misura di circa sei mesi. 5. Il ricorso non si confronta con i pacifici principi giurisprudenziali ,e sopra richiamati e deve essere dichiarato inammissibile, t_t_ii2,5kyle- -IA condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, che si determina come in dispositivo. Il ricorrente va infine condannato alla rifusione delle spese di difesa sostenute dal Ministero resistente le cui difese risultano pertinenti e utili ai fini della decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del ottobre 2023 Il consigliere estensore Il/Presidentel
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del ministero resistente Penale Sent. Sez. 4 Num. 50113 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Bologna, con la ordinanza impugnata, ha escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione reclamato ai sensi dell'art.314 cod.proc.pen. da TR MI assumendo che, in relazione ad alcune contestazioni ascritte (concernenti il reato di usura), il proscioglimento era intervenuto per intervenuta prescrizione. Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art.314 1 comma cod.proc.pen., atteso che il proscioglimento non era intervenuto con una delle formule assolutorie previste dalla norma, né si versava in ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell'art.314 comma 2 cod.proc.pen. in quanto il titolo cautelare non risultava essere stato annullato e che il reato, come riqualificato, avrebbe comunque consentito la applicazione della custodia, e che la durata della custodia sofferta non risultava incompatibile con la misura della pena in astratto irrogabile. 2. Era peraltro a richiamare la giurisprudenza del S.C. la quale evidenziava che, qualora in relazione a talune delle contestazioni cumulativamente ascritte fosse stato disposto il proscioglimento dell'imputato per prescrizione, la riparazione della ingiusta del:enzione andava esclusa, ovvero poteva essere riconosciuta soltanto per quella parte di detenzione in custodia cautelare superiore al limite di pena irrogabile. In presenza di detenzione che non aveva superato detto limite la torte territoriale riteneva di escludere il diritto alla riparazione. 3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per violazione di legge la difesa del TR in relazione alla esclusione della riparazione per ingiusta detenzione. Nell'evidenziare che in relazione ad alcune imputazioni provvisorie, tra cui quella concernente la partecipazione al reato associativo, l'archiviazione era intervenuta per motivi di merito, rappresentava come il giudice della riparazione non avesse considerato che la riparazione per l'ingiusta detenzione era compatibile con il provvedimento di archiviazione e che la mancata pronuncia di un provvedimento liberatorio nel merito era dipes4esclusivamente dal fatto che, nonostante le sollecitazioni della difesa dell'imputato onde pervenirsi ad una decisione sul merito delle contestazioni mosse al prevenuto, la fase delle indagini si era protratta fino alla maturazione del 1 termine di prescrizione di talune delle fattispecie di reato, per cui era intervenuta pronuncia di archiviazione. 4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc.pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. L'art. 646 c.p.p. stabilisce che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro tracciato dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 2. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione della custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanziale tramite l'applicazione di determinate formule assolutorie. Se la custodia cautelare subita dall'indagato è stata disposta per titoli di reato solo in parte riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (grattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali 2 erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M. ez.3, n.2451 del 9/10/2014, Damia Rv.262396; 4ez.4, 10/6/2010, Maugeri, Rv.248976). 3. Va poi evidenziato che se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare, sez.4, n.5621 del 16/10/2013, Colucci, Rv.258607; n.29263 del 14/10/2020, SO Vincenzo, Rv.279713). 3.1 Né nella specie può fondatamente sostenersi, come assume la parte ricorrente, che la difesa dell'imputato abbia manifestato una volontà contraria ad avvalersi dell'istituto della prescrizione. Se è vero infatti che il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha sollecitato la definizione del procedimento per consentire all'imputato di difendersi nel merito delle accuse allo stesso rivolte, non risulta né essere stata formulata una rinuncia espressa del TROCC:OLI ad avvalersi della prescrizione né, a fronte della richiesta di archiviazione, risulta essere stata proposta opposizione così da consentire all'interessato, nel contraddittorio delle parti, di manifestare il proprio dissenso all'applicazione della sopravvenuta causa estintiva (vedi sul punto, sez.6, N.26289 DEL 24/04/2018 Palazzesi, Rv.273559). 4. Il ricorrente non ha mai formalmente inteso rinunciare alla causa di non punibilità il cui riconoscimento, per espressa previsione normativa e per costante interpretazione del giudice di legittimità, gli avrebbe precluso la riparazione per la ingiustizia della detenzione sofferta, se non per ipotesi di ingiustizia formale (da ultimo sul punto sez.4, n.22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv.273264). 4.1 Né il ricorrente lamenta, nel motivo di ricorso, profili di ingiustizia formale della custodia sofferta laddove lo stesso titolo di reato ritenuto nel decreto di archiviazione, pure derubricato in ipotesi lieve ai sensi dell'art.73 comma 5 D.P.R. 309/90 consentiva, alla data di commissione dei fatti, l'arresto in flagranza ovvero l'applicazione della misura 3 custodiale come disposto nei confronti del prevenuto, né la pena astrattamente irrogabile per le ipotesi di reato per cui era intervenuta l'archiviazione per prescrizione era incompatibile con la durata della custodia cautelare,sofferta nella misura di circa sei mesi. 5. Il ricorso non si confronta con i pacifici principi giurisprudenziali ,e sopra richiamati e deve essere dichiarato inammissibile, t_t_ii2,5kyle- -IA condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, che si determina come in dispositivo. Il ricorrente va infine condannato alla rifusione delle spese di difesa sostenute dal Ministero resistente le cui difese risultano pertinenti e utili ai fini della decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del ottobre 2023 Il consigliere estensore Il/Presidentel