Sentenza 28 marzo 2008
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In tema di applicazione del condono, il provvedimento del giudice dell'esecuzione non è subordinato alla preventiva adozione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 15609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15609 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 944
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 031897/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC LE, N. IL 03/03/1968;
avverso ORDINANZA del 20/06/2007 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 20 giugno 2007 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Aversa, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione della condannata, AT LE, avverso il diniego di applicazione del condono alla pena della reclusione in anni due e mesi tre e della multa in Euro duecentocinquanta, inflitta dal medesimo giudice con sentenza 31 ottobre 2003 pel delitto di furto tentato in abitazione, motivando che il Pubblico Ministero non aveva ancora emesso l'ordine di esecuzione e che, avendo la condannata declinato molte volte false generalità, l'ufficio non era "in condizione di valutare la ricorrenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'indulto sulla pena", in relazione alla implicita considerazione della eventualità che la AT avesse già fruito del beneficio sotto altra identità.
2. - Ricorre per Cassazione la condannata, personalmente, mediante atto recante la data del 25 giugno 2007, depositato il 26 giugno 2007, col quale dichiara di dedurre à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 672 e 667 c.p.p.. Il ricorrente deduce: ricorrono le condizioni per l'applicazione del condono;
non è necessaria le preventiva emissione dell'ordine di esecuzione;
l'ipotesi di eventuali anni condanne riportate dalla AT, sotto altro nome, non è di ostacolo alla applicazione del beneficio.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 31 ottobre 2007, rileva: unico presupposto del condono è il passaggio in giudicato della relativa condanna;
peraltro è interesse del condannato ottenere l'applicazione del beneficio prima della emissione dell'ordine di esecuzione;
la legge prescrive al giudice della esecuzione di compiere gli accertamenti e le verifiche del caso ai fini della decisione, sicché la circostanza che la condannata abbia declinato false generalità non autorizza il rigetto sic et simpliciter della richiesta di indulto.
4. - Il ricorso è fondato.
Ricorre la erronea applicazione di legge in relazione all'art. 174 c.p. e L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1.
L'applicazione del condono non è subordinata alla preventiva adozione dell'ordine di esecuzione a opera del Pubblico Ministero, come fallacemente opina il giudice della esecuzione. La rappresentazione della possibilità che la condannata possa aver già fruito del beneficio, in tutto o in parte, sotto false generalità, impone il compimento degli opportuni accertamenti, ma non legittima la reiezione della istanza.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al giudice della esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Aversa. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008