Sentenza 8 gennaio 2001
Massime • 2
La continenza ricorre non solo quando fra due cause, caratterizzate dall'identità di soggetti e di titolo, sussista una differenza soltanto quantitativa circa l'oggetto, ma anche quando la questione sollevata con la lite precedentemente instaurata, costituisca presupposto necessario della domanda che forma oggetto della seconda causa, di modo che l'attrazione di questa sulla prima si imponga per realizzare un'economia di giudizi e per evitare una contraddittorietà di giudicati.
Nel procedimento per regolamento di competenza, regolato da una disciplina autonoma e specifica rispetto al giudizio ordinario per cassazione, è consentito alle parti alle quali è notificato il ricorso depositare scritture difensive e documenti, ma il ricorrente non può produrre memorie difensive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Luigi NC DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IR ER GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso lo studio dell'avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, difeso dall'avvocato GI IR ER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RP NC PA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SEBASTIANO SANGUEDOLCE, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 285/99 del Tribunale di NICOSIA, emessa l'8/11/99 e depositata il 09/11/99 (R.G. 282/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/09/00 dal Consigliere Dott. Luigi NC DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha chiesto si rigetti il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 7 novembre 1998 l'avvocato GI CI RI ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Nicosia NC LO RA ed ha esercitato nei suoi confronti azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il trasferimento di un immobile.
Il Tribunale di Nicosia, con sentenza del 9 novembre 1999, ha dichiarato la continenza della causa con altra già pendente presso il tribunale di Mistretta ed introdotta dallo CI con atto di citazione del 13 giugno 1995.
2. GI CI RI ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la decisione del tribunale e, successivamente, ha depositato memoria.
NC LO RA ha depositato memoria illustrativa. Il P.M., con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di regolamento di competenza è retto da una disciplina autonoma e specifica: artt. 47 e 49 cod. proc. civ.. Ad esso non si applicano le disposizioni sul procedimento normale davanti alla Corte di cassazione.
Nel procedimento di regolamento di competenza, quindi, è consentito alle parti alle quali è notificato il ricorso depositare scritture difensive e documenti, ma il ricorrente non può produrre memorie difensive, come questa Corte ha già ritenuto: sent. 15 gennaio 1998, n. 308, tra le più recenti. Pertanto, la memoria difensiva depositata dal ricorrente non può essere presa in considerazione.
2.1. Il primo motivo del ricorso addebita alla sentenza impugnata l'errore di avere omesso di trascrivere le conclusioni rese dalle parti.
Il motivo non è fondato.
2.2. Dalla motivazione della sentenza emerge che il giudice ha pronunziato su tutte le questioni ritualmente proposte, di modo che l'omessa trascrizione delle conclusioni nell'intestazione della sentenza si risolve in una imperfezione formale che non è rilevante ai fini della validità del provvedimento: Cass. 28 aprile 1999 n. 4240; 12 luglio 1996 n. 5329; 8 agosto 1990 n. 8047).
3. Il secondo motivo del ricorso si riferisce al capo della decisione con il quale è stato individuato il tribunale di Mistretta come giudice della causa della causa preveniente.
Il ricorrente sostiene che quest'ultima indicazione non è corretta.
La censura non è fondata.
Nella sentenza impugnata è individuata la pendenza della lite rispetto alla quale il giudice territoriale ha ritenuto operante il criterio di competenza di cui all'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. ed è indicato il giudice competente in quello preventivamente adito.
Tanto basta avere indicato ai fini di una corretta decisione:
Cass. 30 agosto 1994 n. 7591. Il semplice impegno ad abbandonare la lite di cui al primo giudizio, d'altra parte, non integra formale cessazione della materia del contendere: Cass. 20 febbraio 1993 n. 2078.
4. Anche terzo motivo non è fondato.
La diversa composizione dell'organo giudicante, rispetto a quella del giudice della causa preveniente non rileva al fine dell'individuazione del giudice al quale va devoluta la cognizione della causa.
Infatti la diversa composizione del giudice della causa preveniente non integra una questione di competenza. 5. È infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente addebita alla sentenza impugnata che la continenza non poteva essere dichiarata stante la non coincidenza delle due cause. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio secondo il quale la continenza di cause ricorre anche in presenza di una coincidenza della "causa petendi" solo parziale:
Cass. 1 marzo 1988 n. 2150; 13 giugno 1986 n. 3936; 19 marzo 1986 n. 1908. Infatti, la continenza ricorre non solo quando fra le due cause, caratterizzate dall'identità di soggetti e di titolo, sussista una differenza soltanto quantitativa circa l'oggetto, ma anche quando la questione sollevata con la lite precedentemente instaurata, costituisca presupposto necessario della domanda che forma oggetto della seconda causa, di modo che l'attrazione di questa sulla prima si imponga per realizzare un'economia di giudizi e per evitare una contraddittorietà di giudicati: Cass. 20 marzo 1972 n. 847.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese gravano sul ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in oltre onorari liquidati in lire 1.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 29 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2001