Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOM0 3404 /03 REPUBBLICA ITALIAN POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RENDICONTO SEZIONE PRIMA CIVILE NEL MANDATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AN OLLA Presidente R. G. N. 13103/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 7806 Dott. NA PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. 956 Ud. 17/10/2002 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: EO OM, BE AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso l'avvocato ANTONIO CARDARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANA CARDARELLI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
CO SA, CH RE;
intimati avverso la sentenza n. 1382/99 della Corte d'Appello di 2002 ROMA, depositata il 04/05/99; 1904 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2002 dal Consigliere Dott. NA PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CARDARELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 5.2.1988 OM BE e CC Alfre- do convennero dinanzi al Tribunale di Roma TT Orso- lina, e deducendo di averla incaricata di provvedere al pagamento dei debiti contratti dalla società AR S.r.l., con le somme incassate dalla cessione delle quote che loro avevano in tale società, avvenuta il 7.5.1985 in favore di EO RO, chiesero che fosse dichiarata tenuta a rendere il conto dei pagamenti ri- cevuti e degli esborsi effettuati e a pagare l'eventua- le residuo attivo, con gli interessi, oltre al risarci- mento del danno per la ipotesi di accertata gestione irregolare. La convenuta rilevò di avere sempre informato i ce- denti dei pagamenti eseguiti e che il EO aveva ri- fiutato di pagare L. 22.390.192, essendo emersi ulte- riori debiti della società AR per complessive L. 109.481.013, anteriori alla cessione, per cui, in atte- 2 sa della definizione della contestazione tra le parti, essa si era astenuta dal consegnare i tre titoli cam- biari ancora in suo possesso, corrispondenti all'impor- to ancora insoluto della cessione. In via riconvenzionale la TT chiese la metà del compenso a lei spettante per il mandato. Il giudice istruttore ordinò il deposito del conto della gestione e la chiamata in causa del EO, che si costituì chiedendo che gli attori fossero condannati a corrispondergli la differenza tra l'importo dei debiti sociali precedenti la cessione e il prezzo di essa. Al giudizio, in cui era intervenuta la AR a SO- stegno delle ragioni della TT, fu riunito quello intrapreso contro i cedenti dal EO e da BE Pao- la, cessionaria anch'essa delle quote. Il tribunale, con sentenza 27.6.1997, dichiarò inammissibile l'intervento adesivo della società; ri- gettò le domande della OM e del CC e quella ri- convenzionale della TT e accolse in parte quella del EO e della BE, condannando i cedenti a pa- gare loro L. 64.168.286, oltre interessi. La sentenza fu impugnata dalla TT, dai coniugi EO BE e dalla società AR, nonché in via inci- dentale dalla OM e dal CC. La Corte di Appello di Roma con sentenza 4.5.1999 3 ha respinto l'appello della società, che ha condannato alle spese processuali in favore del CC e della Co- mina;
ha accolto quello della TT e condannato il CC e la OM al pagamento di L. 1.000.000, oltre interessi, compensando tra loro le spese processuali;
ha accolto in parte l'appello incidentale di CC e OM e condannato EO RO e BE PA a pa- gare loro L: 45.373.598 con gli interessi e le spese processuali del doppio grado, in ragione del 50%, aven- do compensato la differenza. Ha osservato la corte di appello, per quanto ancora qui rileva e specificamente con riguardo a rapporti d credito tra OM e CC e il EO, chedebito essi dovessero essere valutati secondo le clausole con- trattuali, concernenti sia la situazione debitoria del- la società alla data del 7.5. 1985, sia la determina- zione del prezzo della cessione, che andava oltre l'im-- porto indicato di L. 225.000.000, comprendendo anche il valore delle merci esistenti nel magazzino della socie- tà AR, stimate dal C.T.U. in L. 87.151.692; e poiché i cedenti avevano, d'altra parte, garantito che le ob- bligazioni sociali non superavano l'importo della ces- sione e si erano impegnati personalmente al pagamento della eventuale eccedenza, che era stata accertata in primo grado in L. 64.168.286, ha determinato in 1. 4 45.373.598 la differenza tra crediti e controcrediti e l'ha posta a carico del EO e della BE. ePropongono ricorso per cassazione EO RO BE PA con due motivi;
non ha presentato difese OM BE e CC FR, ai quali il ricorso è stato notificato. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. e 61 c.p.c.; nonché la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Rilevano che con la scrittura 7.5.1985 era stata concordata la cessione dell'intero capitale sociale della AR e si era previsto che le merci esistenti nell'esercizio commerciale della società fossero inven- tariate e pagate a prezzi da concordare. La consulenza tecnica di ufficio, rilevano, era stata disposta senza alcun riferimento al presunto cre- dito dei coniugi CC OM per merci da inventa- riare, che era stato accertato a seguito della arbitra- ria indagine del C.T.U. determinata dalle insistenze del consulente di parte dei coniugi predetti. Quella indagine era stata nelle difese di primo e secondo grado contestata nel rito e nel merito tanto più in considerazione delle perplessità e riserve del 5 C.T.U., con riguardo ai conteggi compiuti essendosi anche dedotto che l'inventario delle merci era stato fatto e il prezzo pagato, tanto che i coniugi predetti non avevano avanzato richieste a riguardo prima delle operazioni peritali. Censurano i ricorrenti la affermazione della corte territoriale che non fossero state da loro mosse conte- stazioni in ordine alla consistenza e al valore delle merci, il cui onere incombeva ai cedenti e sul quale era mancata la motivazione della corte. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2479 C.C.; nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione su un punto decisivo della controversia. Assumono che il contratto di cessione intervenuto tra il EO e i coniugi CC OM non riguardava BE PA, cui dovevano solo intestarsi alcune quo- te;
e che del pari estranea essa era al debito relativo al prezzo delle merci. Errata e contraria а norme di legge è pertanto la statuizione di condanna della Ber- tini, mentre la mancanza di motivazione a riguardo com- porta violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Il primo motivo è fondato, nehi termini di cui ap- presso. Nella ricostruzione della reciproca debitoria 6 creditoria, la corte territoriale, dopo avere determi- nato il corrispettivo delle quote cedute in L. 225.000.000 ed avere rilevato che era stata, altresì, pattuita la cessione delle merci, al prezzo da concor- dare, una volta accertatane la consistenza attraverso l'inventario che avrebbe dovuto essere redatto, ha OS- servato che il primo giudice, nel determinare le ri- spettive ragioni di credito tra le parti, aveva omesso di considerare la voce а credito dei cedenti, corri- spondente alla merce esistente in magazzino, alla data della cessione ( 7.5.1985); e ne ha quantificato il va- lore, sebbene fosse mancato 1'inventario, in L. 87.151.692, sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio, prendendo atto delle difficoltà segnalate dal C.T.U. per pervenire alla quantificazione predetta, ma ritenendo attendibile il risultato alla stregua delle rimanenze iniziali accertate all'1.1.1985 e degli ac- quisti effettuati sino all'1.5.1985, nonché in conside- razione del fatto che "non erano state mosse sul punto specifiche contestazioni da parte degli acquirenti". Sicché, aggiungendo alla residua parte insoluta del corrispettivo delle quote, pari a L. 22.390.192, il va- lore delle merci e dal totale detraendo i maggiori de- biti della società rispetto a quanto previsto e concor- dato, ha determinato in L. 45.373.598 la obbligazione 7 dei cessionari. Addebitano i ricorrenti a tale decisione di avere trascurato di considerare che il Consulente tecnico di ufficio aveva compiuto gli accertamenti sulle merci senza che quella indagine gli fosse stata demandata dal giudice;
che essa era stata contestata nel rito e nel merito;
che nessuna domanda i cedenti avevano formulato a riguardo, anche perché l'inventario delle merci era stato effettuato e il prezzo versato. La corte di merito, pur rilevando che era mancato l'inventario e che quella omissione rendeva impossibile la determinazione dell'ammontare del merci su base con- trattuale, ha dato rilievo al risultato raggiunto su basi contabili, della cui attendibilità lo stesso con- sulente aveva dubitato, avendo espressamente dichiarato di essere consapevole della arbitrarietà e opinabilità 33dei conteggi operati e concluso a solo titolo indica- tivo" che il valore potesse essere di L. 87.151.692. Né la motivazione offerta a riguardo rivela le ra- gioni della decisione, del tutto incongruo appalesando- sí il laconico richiamo alle rimanenze iniziali all'1.1.1985 e agli acquisti effettuati sino all 1.5.1985, essendo mancati del tutto la esplicita- zione di tali elementi;
la indicazione del criterio del loro accertamento e delle ragioni della sua condivisio- onde consentire il controllo di adeguatezza del da- ne, motivazionale, il riferimento al nesso logico tra to quegli elementi e la quantificazione finale di cui si tratta, che il difetto assoluto di menzione delle ven- dite effettuate nel periodo giovava di per sé a svalu- tare, ancor più se si tiene conto della premessa da cui " muove la sintetica argomentazione e cioè che dalla mancata predisposizione dell'inventario..... deriva la sola conseguenza che tali beni debbano essere valutati nella loro intrinseca consistenza". Insufficienza di motivazione che riguarda anche la affermazione della mancanza sul punto di specifiche contestazioni da parte degli acquirenti”, negata da questi ultimi, che non è dato conoscere se abbia ri- guardato la valutazione delle rimanenze iniziali e de- gli acquisti, ovvero le conclusioni raggiunte, o ancora la corrispondenza di esse alle risultanze contabili posto che la indagine era stata eseguita su quei dati piuttosto che alla veridicità del risultato, dallo stesso consulente, come si è visto, posto in dubbio, anche a causa delle incertezze di quelle risultanze. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte di 9 Appello di Roma, altra Sezione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la senten- za impugnata e rinvia, anche per le spese di cassazio- ne, alla Corte di Appelo di Roma, altra sezione. Roma 17.10.2002. Il Consigliere estensore Il Presidente NA PL AN LL from A CORTE SUPP O IL CANCELLIERE Andrea Blanchi 3 MAR. 2003. Dessal L CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 15-5-2003 serie 4 al n 18881 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ridece 10