Sentenza 18 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2003, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 18/11/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1890
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 12727/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento - sez. dist. Di Bolzano, nei confronti di:
FORER Klaus, n. il 20/9/1966 a Brunico res. A Gais;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, del 7/11/2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P. G. Dott. V. Geraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19/1/2001 del Tribunale di Bolzano - sez. dist. di Brunico, Klaus Forer, imputato "del reato p. e p. dall'art. 40 DLgs. 26/10/1995 n. 504, per avere sottratto all'accertamento e al pagamento dell'accisa 155 litri di gasolio da riscaldamento", precedentemente acquistato in Austria e trasportato in alcune taniche a bordo di un'autovettura, venne assolto da tale addebito, con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Tale decisione, appellata dal P.M., veniva confermata dalla Corte d'Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza in epigrafe. I giudici di merito motivavano l'assoluzione sul rilievo che l'art. 40 del D.Lgs. citato sarebbe in contrasto con la Direttiva C.E.E. 92/12, prevedente all'art. 8 la riscossione delle accise nello Stato membro in cui avviene l'acquisto della merce, ove i prodotti siano, come nella specie, acquistati da privati per uso proprio;
ed, al riguardo i criteri fissati dal legislatore italiano per la definizione dell'uso proprio sarebbero "non realistici" ed opinabili, e quindi da disapplicare, perché vanificanti con "limiti formali" il principio comunitario, finalizzato ad evitare la doppia imposizione. Contro la sentenza di secondo grado il P.G. di Bolzano ha proposto ricorso per Cassazione, deducente erronea applicazione della normativa penale in questione e di quella comunitaria connessa. Richiamando anche giurisprudenza di questa Corte l'ufficio ricorrente evidenzia come, le "modalità atipiche" del trasporto de quo, da parte di operatore non professionale, fossero tali da legittimare la pretesa tributaria, ai sensi sia dell'art. 11 del citato decreto legislativo, sia dell'art. 9 co. 3 della direttiva comunitaria espressamente prevedente, in tali casi, la facoltà degli Stati membri di esigere l'accisa con riferimento al luogo di consumo. La difesa dell'imputato, con breve memoria del 26/10 c.a. ha segnalato una decisione della Corte di Giustizia Europea (in proc. C 437/01, in materia di accisa sugli oli lubrificanti) riportatala da fonti atecniche e, comunque, palesemente inconferente.
Tanto premesso, rileva questa Corte che il ricorso del P.G. altoatesino è fondato.
A norma dell'art. 10 co. 1 D.lgs. 504/95, "sono sottoposti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato", ed a termini del comma terzo del successivo art. 11 (il cui primo comma richiama il principio di cui all'art. 8 della Direttiva CEE 92/12, in tema di acquisto da parte di privati consumatori) "si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10", tra gli altri, "gli oli minerali trasportati da privati e per loro conto con modalità di trasporto atipiche", precisandosi ancora, che "è considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali, o dall'eventuale bidone di scorta di capacità non superiore a dieci litri, nonché il trasporto di oli minerali con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate dagli operatori professionali". Come questa Corte già ha avuto modo di precisare (v., in particolare, Cass. 3A, 16/10/01 n. 2944), le suesposte disposizioni, conformemente all'art. 9 della citata direttiva comunitaria (di pressocché identico contenuto) prevedono eccezioni alla regola di cui all'art. 8 (riprodotta dall'art. 11 co. 1 cit. D.Lgs) e danno luogo, nell'ambito dei margini consentiti dalla normativa comunitaria, ad una presunzione assoluta di destinazione ad uso commerciale o comunque una parificazione, agli effetti fiscali, de relativo trattamento, del tutto conformemente alla normativa comunitaria.
Non sussistendo, dunque, il ravvisato contrasto tra le citate norme nazionali e quelle sovranazionali di settore, la decisione impugnata (che peraltro neppure ha accertato se l'accisa sia stata corrisposta in Austria) va annullata, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004