Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9097 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 25/01 LA CORTE SUPREMA DI Oggetto Pide insomn IV LE SEZ: Composta dagli Ill .mi gg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19616/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Cron. 20908 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 3203 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell'avvocato COLESANTI ERRICO, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato CALLIGARIS, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. SOLE- ORE per dirigi LUG. 2001 contro il LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del IL CANCELLIERE funzionario procuratore dott. Ugo Bazzi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso lo studio LIRE 1500 dell'avvocato PAPPALARDO MARISA, che lo difende CANCELLERIA 2001 unitamente agli avvocati RUDALLI MAURIZIO, ULIVI 499 GIANNOTTO, giusta delega in atti;
0401983 1 controricorrente CONCASCAZIONE avversO la sentenza n. 325/98 della Corte d'Appello di - CONE Rib a copia studio TRIESTE, Sezione Seconda Civile, emessa il 20/5/1998, 3. PAPPALARDO BIL H OP depositata il 19/06/98; RG.288/1996, *6 DIE: 2001: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Marisa Pappalardo;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 0421023 IN NI propose opposizione avverso una in- giunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, emessa nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Trieste ad istanza di BA PA e, in pendenza di giudizio, ottenne la revoca della provvisoria esecu- tività dell'ingiunzione prestando cauzione mediante de- posito di una polizza fideiussoria di L. 25.000.000 emessa da La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. ed intesta- ta al Tribunale di Trieste. L'opposizione fu rigettata con sentenza trascorsa in giudicato ed il BA, rice- vuta in consegna dal giudice la polizza, ottenne sulla base di quest'ultima ingiunzione di pagamento del rela- tivo importo nei confronti de La Fondiaria. La Fondia- 2 ; ria propose opposizione, contestando la legittimazione del BA ad agire in forza di una polizza della quale non risultava beneficiario ed eccependo, inoltre, la decadenza del BA dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. Con sentenza del 13.4.1996 il Tribunale accolse l'opposizione e revocò la ingiunzione. Su ap- pello del BA la Corte di Trieste, con sentenza del 20.5.1998, ha confermato la sentenza del Tribunale, OS- servando che il BA era decaduto dalla garanzia, non avendo escussO il debitore nel termine stabilito dall'art. 1957 cod. civ. Ricorre il BA con unico mo- tivo. Resiste La Fondiaria Assicurazioni con controri- corso. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 119 cod. proc. civ. e 1957 cod. civ. nonché vizi di motivazio- ne. Sostiene che alla polizza fideiussoria avrebbe do- vuto attribuirsi natura di cauzione e che solo per un errore del giudice egli aveva ricevuto in consegna il documento assicurativo anziché la corrispondente somma di danaro. Lamenta che entrambi i giudici del merito abbiano erroneamente applicato le norme sulla fideius- sione in luogo della "disciplina della cauzione". La doglianza è inconsistente. Da un canto il ricorrente 1 non chiarisce in quali specifici provvedimenti avrebbe 3 dovuto tradursi, nel giudizio di opposizione ad ingiun- + zione, l'applicazione della "disciplina della causazio- ne" e d'altro canto è fuor di dubbio che l'assicurazione fideiussoria soggiace alle regole pro- prie della fideiussione (Cass.
2.8.1990 n. 7766; Cass. 15.5.1988 n. 3443; Cass. 25.10.1984 n. 5450), onde non 109T 250.000 ST 20000 merita censura la impugnata decisione con la quale la TOT 270000 Corte di merito, dopo aver rimarcato la dubbia legitti- mazione del BA ad agire in forza di un documento as- sicurativo a lui non intestato, ha affermato che, CO- munque, il BA, non avendo escussO il debitore nel termine stabilito dall'art. 1957 cod. civ., era decaduto dalla garanzia. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- e m ) sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 13.3.2001. A O M R IL HERE EST. IL PRESIDENTE Доба IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria t oggi, lì = 5 LUG 2001 E IL CANCELLIERE C1 R P Giovanni Giambattista U 4