Sentenza 20 ottobre 1998
Massime • 1
Ai fini della nuova decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare in caso di regressione del procedimento, configura un'ipotesi di "altra causa", secondo la previsione dall'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/1998, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 20.10.1998
1.Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO PE " N. 5111
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 18842/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AR ON n. il 15.01.1943
2) AC EO n. il 01.01.1960
3) TE PE n. il 27.10.1964
4) RI ZO n. il 15.04.1951
5) RR LO n. il 28.03.1964
6) LO FR n. il 05.12.1946
7) ND TO n. il 16.04.1938
8) SE ON n. il 29.03.1934
9) TT IP n. il 30.11.1951
avverso ordinanza del 28.01.1998 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Celestino Cardinale, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Fatto e diritto
Con decreto del 31-5-1997 gli odierni ricorrenti venivano rinviati a giudizio, in stato di custodia cautelare, per rispondere di varie ipotesi di omicidio e violazione della legge sulle armi. La Corte di Assise di Trapani con ordinanza del 12-11-1997 dichiarava la nullità del suddetto decreto e il G.I.P. del Tribunale di Palermo respingeva l'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare proposta dagli imputati, sul rilievo che nella ipotesi di regresso per nullità incorse nel procedimento il termine di fase riprende a decorrere "ex novo" dalla data della declaratoria, ai sensi dell'art.303 secondo comma c.p.p., ferma restando la operatività del termine massimo complessivo stabilito dal quarto comma della stessa norma.
Il provvedimento veniva confermato in sede di appello dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza gravata di ricorso, che si fondava, essenzialmente, sulla considerazione che nella fattispecie alla data di emanazione dell'ordinanza di annullamento del decreto dispositivo del giudizio il termine di custodia cautelare era ancora in corso e, d'altra parte, per nessuno degli appellanti era scaduto il termine massimo complessivo previsto dal quarto comma dell'art.303 c.p.p., dovendo computarsi agli effetti di quest'ultimo la custodia cautelare sofferta dalla data del provvedimento annullato (decreto che dispone il giudizio) a quella del provvedimento di annullamento, che aveva determinato la regressione del procedimento. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non aveva spiegato le ragioni in base alle quali nel caso di regressione del procedimento non avrebbe considerazione lo stato dei termini delle fasi interessate alla regressione stessa, laddove il legislatore aveva attribuito rilevanza non soltanto ai termini massimi della custodia cautelare, entro i quali deve intervenire la sentenza definitiva, ma anche a quelli relativi alle fasi e ai gradi del procedimento.
La conclusione a. cui era pervenuto il Tribunale era illogica anche sotto altro profilo, in quanto comportava un prolungamento dei termini della custodia cautelare previsti per il segmento al quale il procedimento regrediva e, dunque, poneva a carico del ricorrente le conseguenze di una regressione processuale a cui egli non aveva dato causa.
Infine, la motivazione del provvedimento gravato non aveva dato esauriente spiegazione circa la non operatività della disposizione di cui all'art.185 c.p.p., la cui applicazione avrebbe dovuto comportare il computo della custodia cautelare sofferta successivamente all'insorgenza della causa di nullità agli effetti del termine massimo previsto per lo stato a cui il procedimento era regredito.
I ricorsi sono infondati.
Va premesso che soltanto la mancata emissione, e non la invalidità degli atti mediante i quali si realizza il passaggio da una fase processuale all'altra può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini previsti per la prima di dette fasi (Cass. Sez. VI 6-4-1995 n. 530). Il verificarsi di una nullità, per vizio che attinge il provvedimento dispositivo del giudizio, rientra nella previsione dell'art.303 co.2 c.p.p., che ai fini della custodia cautelare pone sullo stesso piano tutti i casi di regressione del procedimento, stabilendo comunque la decorrenza "ex novo", dei termini di fase. È pacifico nella giurisprudenza formatasi sull'argomento che il riferimento della anzidetta norma all'ipotesi di regressione in conseguenza di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione ha valore semplicemente esemplificativo e che l'espressione "per altra causa" - che completa la statuizione normativa - è comprensiva di ogni possibile ipotesi di caducazione, dovuta a nullità, di atto processuale.
Conseguentemente, verificandosi la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari per effetto della declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, i termini di durata della custodia cautelare relativi alla detta fase decorrono "ex novo" dalla data della declaratoria su menzionata, secondo la regola generale fissata dall'art.303 co.2 c.p.p., ferma restando la operatività, in ogni caso, dei termini massimi previsti dal quarto comma del medesimo articolo (Cass. Sez. VI 6-2-1995, Piccione). Il nuovo decorso del termine custodiale della fase alla quale il procedimento è retrocesso, peraltro, in tanto opera, in quanto, come è avvenuto nella fattispecie, incida su termini ancora in corso e non su termini già scaduti alla data del provvedimento dichiarativo della nullità.
L'ordinanza impugnata ha fatto corretta e puntuale applicazione dei suesposti principi, mentre le censure dei ricorrenti sono destituite di fondamento.
La norma in esame, invero, ha inteso bilanciare le conseguenze negative della regressione del procedimento, quale che ne sia la causa ed indipendentemente dalla sua imputabilità ad una delle parti, con la salvaguardia delle esigenze cautelari, consentendo il prolungamento del termine di fase, purché entro il limite massimo complessivo stabilito dal quarto comma della stessa norma. Non è ravvisabile in tale meccanismo una violazione del diritto di difesa, perché è comunque previsto un limite massimo della custodia cautelare, all'interno del quale è compreso e deve essere computato il segmento temporale effettivo (anche in ragione di regressione processuale) della custodia cautelare sofferta in ciascuna fase del procedimento: tale limite massimo globale, in base alle scelte operate dal legislatore, costituisce l'indice di riferimento della garanzia di difesa.
Al rigetto delle impugnazioni consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art.23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 20 Ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998