Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 8808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8808 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
Testo completo
08808-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identicative a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da
US DE MA
STEFANO APRILE
EL NA MI
RA AG
- Presidente -
Sent. n. sez. 445/2026
CC 05/02/2026
R.G.N. 35535/2025
NI LO
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di SI RD nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Gallo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza con trasmissione al Tribunale del Riesame competente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, in data 22.09.2025 rigettava l'appello proposto nell'interesse di Di SI RD avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
1.1. Nel provvedimento si legge che l'indagato, sottoposto alla misura carceraria per i reati di tentato omicidio aggravato (capo A), furto aggravato (capo B), detenzione e porto di ordigno incendiario (Capo D), è affetto da una cardiopatia ischemica cronica con pregressa PTCA e da calcolosi renale, sintomatologie già trattate partire dal 2016; il provvedimento riteneva che tali patologie risultano essere adeguatamente monitorate in carcere, come da esami ai quali è stato sottoposto Di SI, documentati in agosto e settembre 2025. La circostanza, inoltre, che in data 13.08.2025 l'autorità sanitaria aveva chiesto all'amministrazione penitenziaria di trasferire il detenuto in un istituto con cardiologo, in modo da
1
19
evitare lunghe attese per le consulenze specialistiche, confermava che il circuito carcerario era idoneo ad affrontare le patologie cardiologiche del ricorrente.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia affidandosi a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo censura l'ordinanza impugnata perché in contrasto con l'art. 3 CEDU che ha sancito l'incompatibilità con lo stato di detenzione laddove questo sia in contrasto con il diritto alla salute. Sottolinea che tale incompatibilità non si realizza necessariamente quando ci sia pericolo per la vita del detenuto, ma anche quando la detenzione sia causa di un aggravamento delle condizioni dello stesso.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 299 comma 4-ter cod. proc. pen., in quanto dalla documentazione prodotta emerge con evidenza una situazione patologica grave di Di SI, tale da non consentire adeguate cure in carcere. Inoltre, dal momento dell'ingresso in carcere si è realizzato un peggioramento delle condizioni dell'imputato, come confermato dalla circostanza che la casa circondariale di Cassino ne ha chiesto l'immediato ricovero in ospedale, non essendo in grado di garantire adeguate cure al paziente. Quanto sin qui descritto impone di ritenere, secondo il difensore, che le cure alle quali è sottoposto Di SI in carcere, anche con i ricoveri temporanei, non sono idonee a garantire il diritto alla salute del prevenuto.
1. Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Questa Corte, in tema di valutazione delle condizioni di salute incompatibili con lo stato detentivo e nell'intento di realizzare un opportuno bilanciamento tra le esigenze cautelari e la tutela del diritto alla salute, ha posto la precisa regola di giudizio secondo la quale la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita (Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali, Rv. 272184; Sez. 6, n. 34433 del 15/07/2010 - dep. 23/09/2010, Forastefano, Rv. 248166). In tal senso si è detto che il giudizio da compiere deve avere ad oggetto non soltanto l'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche la concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto (Sez. 1, n. 30495 del 5/07/2011, Vardaro, Rv. 251478). Tanto premesso, va detto che, nel caso in esame, il Tribunale ha svolto una valutazione di merito sulla compatibilità dello stato di salute di Di SI con il
2
24
3
regime carcerario che non può essere sindacata in questa sede, considerato che la motivazione argomenta in ordine alle censure al provvedimento di primo grado, documentando il continuo monitoraggio del detenuto, confermato dagli esami ai quali è stato sottoposto nei mesi di agosto e settembre 2025 e dalla richiesta di trasferimento dello stesso in un istituto che abbia un cardiologo, in modo da evitare lunghe attese per le consulenze specialistiche: tanto conferma che il circuito carcerario è idoneo, secondo tale razionale apprezzamento, ad affrontare le patologie cardiologiche del ricorrente. L'ordinanza impugnata, del resto, non si è discostata dai principi sopra indicati ed ha posto a sostegno della decisione una motivazione scevra dai profili di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciati. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale non si è fermato ad una valutazione in astratto sulla compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, ma ha in concreto verificato la possibilità che il detenuto, restando in carcere, usufruisca del trattamento assistenziale e terapeutico del quale ha bisogno. A tale ultimo proposito si è di recente affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo, siffatte esigenze, essere salvaguardate ai sensi dell'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti (Sez. 5, n. 17047 del 16/02/2024, Rv. 286333-01). Sul punto va sottolineato che logica risulta essere la motivazione del provvedimento impugnato ove si afferma che la istanza a mezzo della quale l'autorità sanitaria del carcere di Cassino ha chiesto il trasferimento del detenuto in un istituto che abbia la presenza di un cardiologo in sede è una circostanza idonea a confermare che il circuito penitenziario è in grado di affrontare le cure di cui Di SI necessita. A tal proposito va chiarito che tale richiesta veniva avanzata non in relazione ad un repentino aggravamento delle condizioni di salute di Di SI, ma con la finalità di evitare i lungi tempi di attesa necessari per ottenere le consulenze specialistiche, tempi di attesa che non muterebbero nel caso in cui Di SI fosse ristretto agli arresti domiciliari;
e, comunque, va ribadito che tale trasferimento non veniva sollecitato in ragione di segnalati profili di urgenza nella trattazione delle patologie
3
delle quali è affetto Di SI ma con l'intento di favorire un regolare e tempestivo monitoraggio delle sue condizioni di salute. Del resto, va aggiunto, nello stesso ricorso non viene documentato un sensibile aggravamento delle condizioni di salute di Di SI, tale da giustificare un ricovero urgente in una struttura sanitaria, ma si rappresenta un potenziale aggravamento di tali condizioni che, se dovesse verificarsi, per le ragioni sopra descritte, potrà essere adeguatamente fronteggiato dall'amministrazione penitenziaria, anche con maggiore tempestività rispetto ad una restrizione extracarceraria del detenuto. Alla luce dell'insieme di tali considerazioni, va inteso l'auspicio al quale fa riferimento il ricorrente che egli possa essere trasferito in un istituto che abbia la presenza costante di un cardiologo, in modo che le sue condizioni di salute possano essere monitorate con maggiore costanza e tempestività, considerati i tempi di attesa necessari per ottenere visite e consulenze specialistiche all'esterno dell'ambiente carcerario.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. 5. Vertendo il ricorso in materia di condizioni di salute del ricorrente, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen.
ZIARIO
Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore NI LO
Il Presidente US DE MA
ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Concellona oggi Roma, 06. MAR. 2026 IL FUNZIONAREZARIO
IL FUNZ
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.