CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 49958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49958 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR SC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa il 28 gennaio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio, commesso apponendo su un ciclomotore di provenienza furtiva nella sua disponibilità, la targa di un altro mezzo simile. (4& Penale Sent. Sez. 2 Num. 49958 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/11/2023 2. Ricorre per cassazione SC AR, deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte si sarebbe acriticamente adagiata sulla decisione di primo grado, senza tenere conto delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello siccome volte a mettere in dubbio la valenza accusatoria delle dichiarazioni rese dal meccanico presso cui il motore era stato ritrovato dalla polizia giudiziaria e senza conferire attendibilità alla versione resa dall'imputato; 2) violazione di legge per non avere la Corte qualificato il fatto come ricettazione lieve, non potendo attribuirsi all'imputato la condotta volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio consumato anziché tentato, tenuto conto che il ciclomotore era ancora in officina al momento del suo ritrovamento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, fin dalla sentenza di primo grado - confermata da quella di appello ed il cui contenuto si fonde con la statuizione impugnata stante la conformità della decisione - risulta che il primo giudice aveva ritenuto inattendibile perché contradditoria la versione dell'imputato resa in sede di esame, laddove, tuttavia, egli non aveva negato la disponibilità del mezzo rubato sul quale era stata apposta la targa di altro ciclomotore di sua proprietà (simile ma di marca diversa, un Honda e non uno AB Aprilia). Dunque, la disponibilità in capo al ricorrente del ciclomotore di provenienza delittuosa prescinde da ogni altra acquisizione probatoria. Il Tribunale e la Corte hanno poi concordemente precisato che nessun atto di indagine aveva dato conferma del fatto che nell'officina ove il mezzo rubato era stato reperito vi fosse altro ciclomotore identico nella marca del quale l'imputato aveva la disponibilità e che egli, senza darne alcuna prova documentale, aveva asserito di aver successivamente rivenduto. Ne consegue che il giudizio espresso a proposito della inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente è fondato su elementi di fatto oggettivi che lo rendono esente da vizi. La riconducibilità all'imputato delle operazioni di riciclaggio sul mezzo di provenienza illecita prescinde dalle dichiarazioni del meccanico - delle quali, peraltro, è stata trasfusa in ricorso solo una parte - essendo stata fondata sulla conclamata disponibilità del ciclomotore in capo al ricorrente anche tenuto conto «sb. della apposizione su di esso della targa di altro mezzo nella sua disponibilità (fg. 3 della sentenza del Tribunale richiamata da quella di appello). 2. La presenza di una condotta pacificamente integrante il reato di riciclaggio - quale quella di apporre targa diversa ad un ciclomotore rubato - esclude, in punto di diritto, ogni diversa qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, rendendo manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. 3. Del pari, con riguardo al terzo motivo, l'operazione di apposizione della targa diversa sul ciclomotore di provenienza illecita, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, era già avvenuta all'atto del controllo di polizia presso una officina appartenente ad un terzo, sicché la prospettazione difensiva volta a sostenere che il reato si fosse arrestato allo stadio del tentativo è smentita da dati di fatto non rivedibili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente US AD Geppino Rag •
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa il 28 gennaio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio, commesso apponendo su un ciclomotore di provenienza furtiva nella sua disponibilità, la targa di un altro mezzo simile. (4& Penale Sent. Sez. 2 Num. 49958 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/11/2023 2. Ricorre per cassazione SC AR, deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte si sarebbe acriticamente adagiata sulla decisione di primo grado, senza tenere conto delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello siccome volte a mettere in dubbio la valenza accusatoria delle dichiarazioni rese dal meccanico presso cui il motore era stato ritrovato dalla polizia giudiziaria e senza conferire attendibilità alla versione resa dall'imputato; 2) violazione di legge per non avere la Corte qualificato il fatto come ricettazione lieve, non potendo attribuirsi all'imputato la condotta volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio consumato anziché tentato, tenuto conto che il ciclomotore era ancora in officina al momento del suo ritrovamento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, fin dalla sentenza di primo grado - confermata da quella di appello ed il cui contenuto si fonde con la statuizione impugnata stante la conformità della decisione - risulta che il primo giudice aveva ritenuto inattendibile perché contradditoria la versione dell'imputato resa in sede di esame, laddove, tuttavia, egli non aveva negato la disponibilità del mezzo rubato sul quale era stata apposta la targa di altro ciclomotore di sua proprietà (simile ma di marca diversa, un Honda e non uno AB Aprilia). Dunque, la disponibilità in capo al ricorrente del ciclomotore di provenienza delittuosa prescinde da ogni altra acquisizione probatoria. Il Tribunale e la Corte hanno poi concordemente precisato che nessun atto di indagine aveva dato conferma del fatto che nell'officina ove il mezzo rubato era stato reperito vi fosse altro ciclomotore identico nella marca del quale l'imputato aveva la disponibilità e che egli, senza darne alcuna prova documentale, aveva asserito di aver successivamente rivenduto. Ne consegue che il giudizio espresso a proposito della inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente è fondato su elementi di fatto oggettivi che lo rendono esente da vizi. La riconducibilità all'imputato delle operazioni di riciclaggio sul mezzo di provenienza illecita prescinde dalle dichiarazioni del meccanico - delle quali, peraltro, è stata trasfusa in ricorso solo una parte - essendo stata fondata sulla conclamata disponibilità del ciclomotore in capo al ricorrente anche tenuto conto «sb. della apposizione su di esso della targa di altro mezzo nella sua disponibilità (fg. 3 della sentenza del Tribunale richiamata da quella di appello). 2. La presenza di una condotta pacificamente integrante il reato di riciclaggio - quale quella di apporre targa diversa ad un ciclomotore rubato - esclude, in punto di diritto, ogni diversa qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, rendendo manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. 3. Del pari, con riguardo al terzo motivo, l'operazione di apposizione della targa diversa sul ciclomotore di provenienza illecita, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, era già avvenuta all'atto del controllo di polizia presso una officina appartenente ad un terzo, sicché la prospettazione difensiva volta a sostenere che il reato si fosse arrestato allo stadio del tentativo è smentita da dati di fatto non rivedibili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente US AD Geppino Rag •