Sentenza 27 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16110 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZ NE WOR Lavoro + Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1895/01 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Cron. 32780 Dott. Pietro CUOCO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 03/03/03 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTE NZA sul ricorso proposto da: SE US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN FRANCESCO CAPECCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FERRARA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RISORSE IDRICHE NAPOLI, in persona del ARIN SPA legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati 2003 DONATO PORCELLI, MICHELE PROFILI, giusta delega in 1300 atti;
-1
- controricorrente -
del Tribunale di avverso la sentenza n. 4388/00 NAPOLI, depositata il 29/08/00 - R.G.N. 42117/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PARCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Napoli, per quanto interessa nella presente sede, con sentenza del 29.8.00, ha rigettato la domanda proposta dal sign. SE ED già dipendente dell'ARIN da epoca anteriore al 30.1.63, diretta ad ottenere il computo della c.d. indennità di incetivazione nella pensione aziendale spettantegli;
2- che il giudice d'appello ha, fra l'altro, fondato il rigetto sul rilievo che sebbene la delibera n. 404/87 avesse provveduto alla perequazione della pensione aziendale alla pensione CPDEL, quest'ultima non aveva incluso l'indennità in questione nella base pensionabile, come risultava dalla circolare 608/83 del Ministero del Tesoro cui la stessa si era attenuta;
3- che il sign. ED chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su un unico motivo cui l'ARIN resiste con controricorso;
il sign. ED ha presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e ss. Cc., 30 1. 131/83, 12 1.379/55,e vizi di motivazione ed imputa al Tribunale di aver adottato una decisone contraddittoria in contrasto con sentenze di questa Corte concernenti il medesimo oggetto;
2- che la censura è fondata atteso che questa Corte con le decisioni 12730/98, 15418/00, 10173/01 ha ritenuto che per i dipendenti ai quali, come per il 889 N 84-8-11 35931 01 LV.T ISNES IV OLLINIC O VSSVL VIS INDO VOHOUL D IG'OTION IN VISOGNI VO L ricorrente, spetta la pensione aziendale la indennità in questione va computata ai fini della determinazione della pensione stessa;
3- che, per quanto attiene al punto precipuo della presente controversia relativo alla non inclusione, da parte della CPDEL, fra gli elementi quiescibili della indennità in questione, in ottemperanza alla predetta circolare ministeriale, la citata sentenza n. 12730/98 ha ritenuto che tale circostanza è del tutto irrilevante;
4- che a tale asserzione la Corte si conforma nella presente decisione non potendo la decisione ministeriale escludere dalla base pensionabile elementi che vi vanno invece inclusi;
5- che il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata ad altro giudice;
he decidersi sulla domanda del ricorrente, per quanto riguarda ia ed indennité d'incents vazience, applican do il brincipio di diritto di cui sufix sexts -
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli. Roma 3 marzo 2003 CANCELLIERE Il Consigliere es. Loreto Gaylialin Depositato in Cancelleria Il Presidente whate 27 OTT. 2003 Apggi, CANCELLIERE 2