Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 27997
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Sentenza 5 marzo 2009

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Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 27997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27997
    Data del deposito : 5 marzo 2009

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