Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 27997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27997 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
M 27997 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/03/2009
SENTENZA
N.450 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. MILO NICOLA "1 N. 005426/2007
3. Dott. LANZA LUIGI 11
4. Dott. FAZIO ANNA MARIA 11
ha pronunciato la seguente
/SENTENZA ORDINANZA sul ricorso proposto da :
1) NA UG N. IL 17/11/1938
avverso SENTENZA del 27/09/2006
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MILO NICOLA
usito il P.G. in persona See Sr. E. Selvaggi, che ha concluso per il rifetto Sel ricorss;
Man è comparso il Sifensore -
AS
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 27/9/2006, confermava quella in data
23/9/2005 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva dichiarato GG TI colpevole del reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità, per avere ripetutamente ostacolato, nel maggio 2002, le operazioni di bonifica di un'area, disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica, e lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione. La Corte di merito, dopo avere premesso che l'area in questione, già sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale per reati ambientali, era stata poi, con sentenza 30/9/1999 del Tribunale di Busto Arsizio, confiscata e ne era stata disposta la bonifica per liberarla dal materiale ferroso che vi era depositato, evidenziava che il TI aveva ostacolato le relative operazioni, impedendo l'accesso sull'area medesima agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a richiedere, in più occasioni, l'intervento della Forza Pubblica per proseguire nei lavori. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione, sotto il profilo che la condotta da lui tenuta aveva rappresentato una mera manifestazione di protesta e, in quanto protrattasi per breve tempo, non aveva concretamente turbato, in modo significativo, il servizio pubblico. Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un iter argomentativo che, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, dà conto, in aderenza a precise emergenze processuali, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. Il testimoniale escusso, le cui dichiarazioni sono richiamate nella sentenza, ha riferito in ordine agli ostacoli frapposti dal TI alla regolare esecuzione dei lavori di cui si discute, la cui prosecuzione fu resa possibile solo a seguito dell'intervento della Forza Pubblica.
Osserva la Corte che il reato di cui all'art. 340 c.p. è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella consapevolezza e volontà di realizzare, a prescindere dai motivi contingenti che possono ispirare la condotta dell'agente, l'interruzione o il turbamento del servizio. La condotta, alternativamente prevista dalla richiamata norma, consiste nel provocare, con qualsiasi mezzo, la cessazione o l'alterazione, per breve o lungo tempo, rispettivamente del servizio o del regolare funzionamento del medesimo. La durata dell'interruzione e l'entità del turbamento sono indifferenti, purché non siano irrilevanti, intendendosi per tali quei comportamenti perturbatori che, in quanto rientranti nella fisiologica e prevedibile quota di maleducazione, sono agevolmente ed immediatamente controllabili. Nel caso in esame, deve escludersi tale irrilevanza, considerato che il servizio fu così gravemente turbato che fu necessario, per sbloccare la situazione, l'intervento della Forza Pubblica. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5/3/2009
② Presidenteейти
✓ ConsigliereConsigliere est. DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 8 LUG 2009
IL CANCELLIERE CI SUPER
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