Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14510 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 71286 17537/2000 R.G. Adunan in c. del 2002 Oggetto: IRPEF1 4510/0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente on 338444o4 Distt. Bruno Saccucci E Hott. Giovanni Paolini Consigliere N O I E Z L A Consigliere Dott. Massimo Oddo I S S V A I C Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. I C D E A Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere M N E 6 R P 8 O U ha pronunciato la seguente I S 2 P E T 1 R SENTENZA M O C A 7 sul ricorso proposto dal C . N Ministro delle Finanze- Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria Ufficio delle Entrate di Terni, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende in giudizio;
-ricorrente-
contro
-intimato - VE CO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sezione 3, n. 141/3/1999, dell' 1.6/6.9.1999. Lette le conclusioni scritte del P.G. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, a norma dell'art. 375 c.p.c.; udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
rilevato che con ricorso del 26.4.92 CO VE chiedeva alla Termi Commissione tributaria di 1° grado di Temi, a seguito del rifiuto dell'Intendenza di Finanza, la restituzione della ritenuta IRPEF per £ 2.232.818 operata dal datore di 6 1 8 1 lavoro e sostituto di imposta nel 1992 in relazione alla corresponsione dell'indennità " per ferie non godute relativa agli anni 1989-91, assumendo un carattere risarcitorio e • non retributivo di detta indennità; che la favorevole sentenza di 1 grado, su appello dell'Ufficio, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che riteneva risarcitoria l'indennità per ferie non godute, in quanto non compensativa di redditi perduti o mancati né del lavoro prestato durante le ferie, bensì del leso diritto alla reintegrazione del patrimonio psico-fisico; che l'Amministrazione delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 46 e 48 del d.p.r. 917/1986, nonché l'omessa o insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia;
che é giurisprudenza consolidata di questa Corte di Cassazione che, in tema di imposte sui redditi, l'indennità sostitutiva di ferie non godute deve essere assoggettata ad IRPEF, rientrando nella nozione di reddito di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 46 e 48 del d.p.r. 917/1986 (cfr. ex pluribus Cass. 4834/1999; 7202/1999; 4405/2000; 4968/2000 ); che il Collegio condivide le argomentazioni della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata e non sono stati addotti argomenti nuovi tali da indurre ad un diverso convincimento;
che il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza;
che conseguentemente va cassata la sentenza impugnata e, decidendo merito, va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente;
P.Q.M.
visto l'art. 375 c.p.c., Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Roma, 6.5.2002 Il Presidente Il Consigliere est. BricoВи обчис نتائج DEPOSITATO IN CANCELLERIA 94 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Oggi A Amaldo Casan A Arnalds Casan A x