Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2017, n. 27500
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Sentenza 20 novembre 2017

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In caso di invenzione di azienda ex art. 23, comma 2, del r.d. n. 1127 del 1939, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il connesso obbligo datoriale di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, giacché è in virtù della brevettazione che, ai sensi dell’art. 4, del richiamato r.d., i diritti derivanti dall'invenzione sono conferiti al datore di lavoro; a quest’ultimo rimane, peraltro, preclusa la legittimazione a contestare, tanto in via d’eccezione, quanto in via d’azione, la nullità del brevetto, posto che, nel relativo giudizio, l’art. 78, ult. comma, del r.d. in parola (come pure l’art. 122, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, cd. Codice della proprietà industriale, che lo ha sostituito), facendo applicazione del generale divieto di “venire contra factum proprium”, contempla quali meri contraddittori, non già quali attori, coloro che, fattane richiesta e ottenutone il rilascio, siano divenuti titolari del brevetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2017, n. 27500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27500
    Data del deposito : 20 novembre 2017

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