Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
L'opposizione a decreto penale è inammissibile là dove l'opponente, che abbia contestualmente richiesto l'applicazione della pena, non provveda a notificare al P.M. la richiesta e il decreto del G.i.p. che fissa il termine entro il quale lo stesso P.M. deve esprimere il proprio consenso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2008, n. 41869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41869 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 983
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 34620/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NE, nata il [...];
Avverso Ordinanza Gip Tribunale di Torre Annunziata, emessa il 08/06/07;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la requisitoria scritta, in data 15/07/08 del P.G. della Cassazione nella persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di Torre Annunciata, con ordinanza emessa l'08/06/07, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da MA NE avverso il decreto penale n. 5000891 del 23/05/05.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione deducendo: violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c). In particolare la ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione de qua era illegittima dovendosi procedere comunque al giudizio immediato ex art. 464 c.p.p.. Tanto dedotto la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta in data 14/02/08, chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Gip del Tribunale di Torre Annunziata con decreto penale n. 05000891 emesso in data 23/05/05, condannava MA NE alla pena di Euro 3750,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 718 c.p., art. 719 c.p., n. 2, R.D. n. 773 del 1931, art.11, comma 55 (T.U.L.P.S.).
L'interessata proponeva in data 30/06/06, opposizione al citato decreto penale con richiesta di applicazione pena;
il tutto ex art.461 c.p., commi 1 e 3. Il Gip, con decreto in data 11/07/2006,
fissava il termine di gg. 10 entro il quale il PM doveva esprimere il proprio consenso, disponendo che la richiesta di applicazione pena ed il decreto di fissazione del termine, fossero notificati al PM a cura dell'opponente; il tutto ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 1. Il Gip, rilevato che l'opponente non aveva provveduto alla notifica presso il PM del summenzionato decreto ex art. 464 c.p.p., con ordinanza in data 08/06/07 dichiarava inammissibile l'opposizione ed ordinava l'esecuzione del decreto.
MA NE proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la decisione impugnata è immune da errori di diritto. Al riguardo va ribadito che, in tema di inammissibilità, non è previsto il principio della tassatività delle stesse, come invece prescritto in materia di nullità dell'art. 177 c.p.p.. L'inammissibilità è la sanzione che colpisce una domanda non conforme ai requisiti prescritti dalla legge per violazioni di ordine formale, che la rendono improduttiva di effetti. Nella fattispecie, la ricorrente MA NE - omettendo di notificare il decreto del Gip in data 10/07/06, con il quale veniva fissato, per il PM, il termine di gg. 10 per esprimere il suo parere sulla richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. - ha violato un adempimento formale essenziale per la validità dell'opposizione al decreto penale con conseguente inammissibilità della stessa. Se si accettasse la tesi avversa -secondo cui la mancata notifica del predetto decreto del Gip, non invaliderebbe con la sanzione dell'inammissibilità l'opposizione al decreto penale - di fatto si riconoscerebbe all'opponente il potere di paralizzare a tempo indeterminato la definizione del procedimento relativo al decreto penale opposto. Trattasi, quest'ultimo, di assunto giuridico errato in diritto ed in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 c.p.p., comma 2. Ancora, l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità citato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva;
secondo cui in caso di opposizione a decreto penale e contestuale richiesta di applicazione pena, ove non sia praticabile il rito alternativo, il giudice non può dichiarare inammissibile l'opposizione, ma deve sempre emettere il decreto che dispone il giudizio immediato che costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettano i presupposti per l'accesso agli altri riti - non è pertinente. Invero detto indirizzo giurisprudenziale attiene alla previsione legislativa di cui all'art.464 c.p.p., comma 1, ultima parte, secondo cui se il pubblico ministero non abbia espresso - in riferimento alla richiesta di applicazione pena - il consenso nel termine stabilito dal giudice, oppure l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato. Orbene la fattispecie di cui al ricorso de quo non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 464 c.p.p., comma 1, ultima parte, poiché non vi è stata mancanza di consenso del PM per omesso parere di quest'ultimo nel termine prescritto oppure mancanza di richiesta nell'atto di opposizione. Nella fattispecie in esame vi è stata invece, inerzia della ricorrente che ha omesso di provvedere ad un adempimento formale prescritto dal giudice.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da MA NE, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2008