CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DR IL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/3/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI AL, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/3/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 30/6/2021 dal locale Tribunale nei confronti di AR CI, RE LI e IL DR, riqualificava ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la condotta associativa riconosciuta a carico di questi, ed ai sensi dell'art. 73, comma 5, stesso decreto, i reati di cui ai capi da 2) a 7), così rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Propone ricorso per cassazione lo DR, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 5444 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/01/2023 - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al reato associativo. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con argomento illogico ed errato, riconoscendo il sodalizio criminoso pur difettandone ogni requisito, e la partecipazione allo stesso da parte del ricorrente pur a fronte di evidenti indici di segno contrario;
nessun riscontro, infatti, sarebbe emerso alla contestazione di cui al capo 1), risultando, piuttosto, che lo DR non avrebbe mai condiviso un ipotetico vincolo associativo (si ribadisce, del tutto assente), non sarebbe mai stato visto distribuire sostanza stupefacente o reperire denaro, né mai sarebbe stato notato sui luoghi di spaccio. Alla luce di ciò, il giudizio di colpevolezza risulterebbe dunque profondamente viziato, specie considerando che al ricorrente sarebbe stato riconosciuto addirittura un ruolo apicale;
- violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe compiuto un'evidente reformatio in peius, a fronte di gravame proposto dai soli imputati;
se infatti in primo grado era stata riconosciuta allo DR la veste di partecipe, e la pena era stata irrogata nel minimo di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in appello sarebbe stata invece confermata l'originaria contestazione di capo del sodalizio, così che la sanzione, anziché attestarsi sul minimo di un anno (atteso il riconoscimento della fattispecie ex art. 74, comma 6, decreto citato), sarebbe stata molto più alta, in violazione del divieto di legge;
- si contesta, infine, l'omessa motivazione sul motivo di appello relativo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate, richiesto in quella sede nei termini della prevalenza delle prime. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 4. Con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, l'impugnazione è infondata, perché volta ad ottenere in questa sede una diversa e più favorevole valutazione di numerosi elementi istruttori, diffusamente richiamati, con particolare riguardo alle condotte tenute dallo DR, alla sua presenza sulla piazza di spaccio e alla esistenza stessa dell'associazione. 4.1. Questa censura, peraltro, non si confronta affatto con l'ampia motivazione contenuta nelle due sentenze di merito, che hanno richiamato i numerosissimi e concordanti elementi di prova riscontrati nel corso delle indagini. In particolare, entrambi i Collegi hanno sottolineato i servizi di o.c.p., le intercettazioni telefoniche ed ambientali, le riprese video, le perquisizioni, i sequestri di sostanza, ossia un ampio ed univoco materiale istruttorio che confermava - con assoluta obiettività - l'esistenza di una stabile associazione dedita al traffico di cocaina nel quartiere romano del Trullo;
un'organizzazione 2 strutturata con modus operandi ripetitivo e consolidato, con previsione di turni di presenza dei pusher (che si alternavano al mattino e al pomeriggio con orari fissi), con quotidiano approvvigionamento di quantitativi di sostanza da smerciare e consegna, a fine giornata, della merce invenduta e del ricavato delle cessioni. Il carattere stabile e strutturato del sodalizio, inoltre, era emerso dalla prosecuzione dell'attività criminale anche dopo l'arresto di AR CI (di cui i sodali erano stati immediatamente informati, poi subito riunendosi a casa del Cau), peraltro con l'accortezza di confezionare le dosi mediante l'utilizzo di materiali diversi da quelli prima impiegati, per distinguere le nuove confezioni da quelle cedute in precedenza. 4.2. Analogamente, poi, quanto alla posizione dello DR, la motivazione stesa dalla Corte di appello (pagg. 9-10) risulta ancora del tutto priva di vizi e, dunque, incensurabile. In particolare, la sentenza ha evidenziato che il ricorrente, pur non svolgendo attività diretta di spaccio, collaborava con Cau, vertice dell'associazione, con cui concordava le modalità delle cessioni, teneva per suo conto i contatti con i pusher (cui impartiva le istruzioni per la consegna e la restituzione dello stupefacente), svolgeva il ruolo di vedetta monitorando le mosse delle forze di polizia, aiutava i sodali trasportandoli con la propria autovettura, forniva strumenti logistici rilevanti per l'associazione. A titolo esemplificativo, la sentenza ha ricordato che era intestata proprio allo DR la scheda SIM utilizzata da UC IA per tenere i contatti con il proprietario del box utilizzato quale deposito degli stupefacenti, e dal quale la sostanza era prelevata quotidianamente;
ancora il ricorrente, poi, aveva messo a disposizione del gruppo una vettura, intestata al fratello, utilizzata dal IA per consegnare la droga rimasta invenduta e gli incassi a fine giornata (peraltro, quando lo DR aveva avuto necessità di recuperare l'auto, aveva messo a disposizione del gruppo la somma di seimila euro per l'acquisto di una nuova). 4.3. Un più che solido e strutturato compendio argomentativo, dunque, ampiamente richiamato nelle sentenze e con il quale il ricorso non si confronta affatto;
dal che, l'infondatezza del primo motivo, con irrevocabilità della affermazione di responsabilità. 5. Risulta fondato, per contro, il secondo motivo di impugnazione. 5.1. Il Tribunale aveva condannato lo DR in qualità di partecipe di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, irrogando la pena minima di 10 anni di reclusione, previo bilanciamento in compensazione delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate;
era stata esclusa, per contro, la contestazione di "capo e stretto collaboratore del Cau". 3 5.2. La Corte di appello, invece, pur senza gravame del pubblico ministero, ha espressamente riconosciuto al ricorrente quello stesso ruolo apicale già negato, peraltro nei medesimi termini indicati in rubrica, così irrogando una pena individuata nella cornice edittale del comma 1 dell'art. 416 cod. pen. (richiamato dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuto in appello), relativo a coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione, in luogo della cornice compresa nel comma 2 della stessa norma, diretta ai partecipi. 5.3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato a IL DR. In quella sede, peraltro, il Giudice di appello motiverà con riguardo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, oggetto di un motivo di gravame da parte dello DR sfuggito all'esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023 Il ongliere estensore Il P ente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI AL, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/3/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 30/6/2021 dal locale Tribunale nei confronti di AR CI, RE LI e IL DR, riqualificava ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la condotta associativa riconosciuta a carico di questi, ed ai sensi dell'art. 73, comma 5, stesso decreto, i reati di cui ai capi da 2) a 7), così rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Propone ricorso per cassazione lo DR, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 5444 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/01/2023 - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al reato associativo. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con argomento illogico ed errato, riconoscendo il sodalizio criminoso pur difettandone ogni requisito, e la partecipazione allo stesso da parte del ricorrente pur a fronte di evidenti indici di segno contrario;
nessun riscontro, infatti, sarebbe emerso alla contestazione di cui al capo 1), risultando, piuttosto, che lo DR non avrebbe mai condiviso un ipotetico vincolo associativo (si ribadisce, del tutto assente), non sarebbe mai stato visto distribuire sostanza stupefacente o reperire denaro, né mai sarebbe stato notato sui luoghi di spaccio. Alla luce di ciò, il giudizio di colpevolezza risulterebbe dunque profondamente viziato, specie considerando che al ricorrente sarebbe stato riconosciuto addirittura un ruolo apicale;
- violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe compiuto un'evidente reformatio in peius, a fronte di gravame proposto dai soli imputati;
se infatti in primo grado era stata riconosciuta allo DR la veste di partecipe, e la pena era stata irrogata nel minimo di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in appello sarebbe stata invece confermata l'originaria contestazione di capo del sodalizio, così che la sanzione, anziché attestarsi sul minimo di un anno (atteso il riconoscimento della fattispecie ex art. 74, comma 6, decreto citato), sarebbe stata molto più alta, in violazione del divieto di legge;
- si contesta, infine, l'omessa motivazione sul motivo di appello relativo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate, richiesto in quella sede nei termini della prevalenza delle prime. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 4. Con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, l'impugnazione è infondata, perché volta ad ottenere in questa sede una diversa e più favorevole valutazione di numerosi elementi istruttori, diffusamente richiamati, con particolare riguardo alle condotte tenute dallo DR, alla sua presenza sulla piazza di spaccio e alla esistenza stessa dell'associazione. 4.1. Questa censura, peraltro, non si confronta affatto con l'ampia motivazione contenuta nelle due sentenze di merito, che hanno richiamato i numerosissimi e concordanti elementi di prova riscontrati nel corso delle indagini. In particolare, entrambi i Collegi hanno sottolineato i servizi di o.c.p., le intercettazioni telefoniche ed ambientali, le riprese video, le perquisizioni, i sequestri di sostanza, ossia un ampio ed univoco materiale istruttorio che confermava - con assoluta obiettività - l'esistenza di una stabile associazione dedita al traffico di cocaina nel quartiere romano del Trullo;
un'organizzazione 2 strutturata con modus operandi ripetitivo e consolidato, con previsione di turni di presenza dei pusher (che si alternavano al mattino e al pomeriggio con orari fissi), con quotidiano approvvigionamento di quantitativi di sostanza da smerciare e consegna, a fine giornata, della merce invenduta e del ricavato delle cessioni. Il carattere stabile e strutturato del sodalizio, inoltre, era emerso dalla prosecuzione dell'attività criminale anche dopo l'arresto di AR CI (di cui i sodali erano stati immediatamente informati, poi subito riunendosi a casa del Cau), peraltro con l'accortezza di confezionare le dosi mediante l'utilizzo di materiali diversi da quelli prima impiegati, per distinguere le nuove confezioni da quelle cedute in precedenza. 4.2. Analogamente, poi, quanto alla posizione dello DR, la motivazione stesa dalla Corte di appello (pagg. 9-10) risulta ancora del tutto priva di vizi e, dunque, incensurabile. In particolare, la sentenza ha evidenziato che il ricorrente, pur non svolgendo attività diretta di spaccio, collaborava con Cau, vertice dell'associazione, con cui concordava le modalità delle cessioni, teneva per suo conto i contatti con i pusher (cui impartiva le istruzioni per la consegna e la restituzione dello stupefacente), svolgeva il ruolo di vedetta monitorando le mosse delle forze di polizia, aiutava i sodali trasportandoli con la propria autovettura, forniva strumenti logistici rilevanti per l'associazione. A titolo esemplificativo, la sentenza ha ricordato che era intestata proprio allo DR la scheda SIM utilizzata da UC IA per tenere i contatti con il proprietario del box utilizzato quale deposito degli stupefacenti, e dal quale la sostanza era prelevata quotidianamente;
ancora il ricorrente, poi, aveva messo a disposizione del gruppo una vettura, intestata al fratello, utilizzata dal IA per consegnare la droga rimasta invenduta e gli incassi a fine giornata (peraltro, quando lo DR aveva avuto necessità di recuperare l'auto, aveva messo a disposizione del gruppo la somma di seimila euro per l'acquisto di una nuova). 4.3. Un più che solido e strutturato compendio argomentativo, dunque, ampiamente richiamato nelle sentenze e con il quale il ricorso non si confronta affatto;
dal che, l'infondatezza del primo motivo, con irrevocabilità della affermazione di responsabilità. 5. Risulta fondato, per contro, il secondo motivo di impugnazione. 5.1. Il Tribunale aveva condannato lo DR in qualità di partecipe di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, irrogando la pena minima di 10 anni di reclusione, previo bilanciamento in compensazione delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate;
era stata esclusa, per contro, la contestazione di "capo e stretto collaboratore del Cau". 3 5.2. La Corte di appello, invece, pur senza gravame del pubblico ministero, ha espressamente riconosciuto al ricorrente quello stesso ruolo apicale già negato, peraltro nei medesimi termini indicati in rubrica, così irrogando una pena individuata nella cornice edittale del comma 1 dell'art. 416 cod. pen. (richiamato dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuto in appello), relativo a coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione, in luogo della cornice compresa nel comma 2 della stessa norma, diretta ai partecipi. 5.3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato a IL DR. In quella sede, peraltro, il Giudice di appello motiverà con riguardo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, oggetto di un motivo di gravame da parte dello DR sfuggito all'esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023 Il ongliere estensore Il P ente