Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2002, n. 11860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11860 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
E ееee 72790 N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 5 A 4 R I / . T 6 R N S REPUBBLICA ITALIANA 2 I - A . G .R T B E .P Y R S SEZIONE TRIBUT1-18 60/02 L D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T A A L E A D . D T S E I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. S T T N Oggetto N A E 1 E S 3 I S 1 R L A E . Tributaria T N A M Composta dagli Ill.mi Si g.ri CANTILLODott. Michele Presidente R.G.N. 23303/00 Cron.28469 Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI - Rep. Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere C.C.Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 72790 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EL DO;
- intimato avverso la sentenza n. 217/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 30/09/99; 252 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 24/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente PE DO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente una cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2° bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973. La parte intimata non si è costituita. R MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte "in tema di agevolazioni tributarie, l'art.3, comma secondo bis, del D.L. n.791 del 1985, introdotto con la legge di conversione n.46 del 1986 il quale prevede che le somme relativi a pagamenti delle imposte dirette, sospese, ex art.13 quinquies del D.L. n.159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 - sospensione, poi, estesa dall'art. 13, primo comma, della legge n.449 del 1997, a tutte le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche - non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF ed ILOR, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n.133 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n.28 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Ne consegue che, conducendo l'esclusione di un determinato importo dalla base imponibile, dal punto di vista del prelievo fiscale, al medesimo risultato che si avrebbe qualificando lo stesso come onere deducibile, l'errata deduzione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa somma dal reddito imponibile, in luogo della sua esclusione dallo stesso, dà luogo ad una dichiarazione formalmente sbagliata, ma sostanzialmente esatta, e, pertanto, inidonea a giustificare una rettifica da parte dell'Ufficio." (Cass., n.14780 del 22/11/2001; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n.11248/2001, n.10237/2001, 8659/2001, 4945/2001). Non essendo state addotte nuove e valide argomentazione che possano indurre il Collegio a discostarsi da questo indirizzo giurisprudenziale, il ricorso non può che essere respinto, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, in quanto la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002. Il Presidente Il estensore (dr. Stefano Monaci) (dr. Michele Cantillo) рка се IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOCA IN CANCELLERIA 7 AGO 2002 г Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 3