Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2017, n. 45928
CASS
Sentenza 13 settembre 2017

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Massime1

Integra il delitto di evasione, e non una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate.

Commentario1

  • 1Art. 385 - Evasione
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2017, n. 45928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45928
Data del deposito : 13 settembre 2017

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