Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
Integra il delitto di evasione, e non una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate.
Commentario • 1
- 1. Art. 385 - Evasionehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2017, n. 45928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45928 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
A4-94 45 92 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo ROMIS - Presidente - Sent. n. 138912017 CC 13/09/2017 Francesco Maria CIAMPI R.G.N. 28570/2017 Gabriella CAPPELLO Antonio Leonardo TANGA Relatore - Giuseppe PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB UQ Osama, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza N. 973/17 R.I.M.C. del 15/05/2017 del Tribunale del riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. гжи RITENUTO IN FATTO 1. In data 29/04/17, BU OU Osama, a seguito di convalida dell'arresto in flagranza, veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere poiché gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 624-bis e 385 cod. pen.. L'indagato, infatti, veniva sorpreso dalle Forze dell'Ordine nel tentativo di commettere il delitto di furto in abitazione;
inoltre il medesimo indagato -per fatti precedenti- era stato condotto in arresto davanti al Tribunale per rispondere di furto tentato, per il giudizio direttissimo, e all'udienza gli era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione a rientrare al proprio domicilio libero senza scorta ma egli non aveva mai raggiunto il detto domicilio.
1.1. Con l'ordinanza N. 973/17 R.I.M.C. del 15/05/2017, il Tribunale del riesame di Catania, adito dall'indagato, confermava l'ordinanza impugnata.
2. Avverso tale ordinanza reiettiva, propone ricorso per cassazione BU OU Osama, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) violazione di legge e vizi motivazionali. Deduce che l'art. 385 cod. pen. prevede, al terzo comma, il fatto dell'imputato che "essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani", così presupponendo che non può esistere evasione se non andando via da un luogo (piuttosto che evitando di entrarvi); imprescindibile, dunque, la condizione di trovarsi intra moenia, per poi fuoriuscirne, cosa che -nel caso concreto- mancò. Sostiene che mancano, di conseguenza, i presupposti (l'integrazione del reato di evasione contestato) per l'applicazione della misura. Afferma che l'insussistenza del reato di cui all'art. 385 cod. pen. non può poi non riverberarsi, sotto il diverso profilo delle esigenze cautelari, sull'altro dei reati contestati (il furto tentato), posto che l'ordinanza ha ritenuto essere la custodia carceraria l'unica idonea a frenare il reo proprio in ragione del fatto che aveva commesso il secondo reato in spregio alla misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
4. Osserva il Collegio che il reato di evasione, sia nella forma propria (art. 385 cod. pen., comma 1) che in quella impropria (art. 385 cod. pen., comma 3), tutela l'interesse dello Stato a una corretta attuazione della pretesa punitiva o a garantire le esigenze cautelari funzionali al processo penale. 2 4.1. Tale interesse, alternativamente considerato, acquista rilievo penale dinanzi alla instaurazione, ad opera del giudice o di altro soggetto abilitato, di una situazione oggettiva di privazione o di limitazione della libertà personale. La norma incriminatrice vuole garantire essenzialmente l'immanenza della condizione di legittima restrizione o limitazione della libertà personale. Il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma evadere significa eludere completamente e con qualunque mezzo la sorveglianza in atto o potenziale delle persone incaricate.
4.2. Ciò posto, considerato che il ricorrente, dopo la convalida dell'arresto in flagranza per altri reati, fu sottoposto dal Tribunale di Catania alla misura cautelare degli arresti domiciliari e fu autorizzato a raggiungere la propria abitazione senza scorta, è evidente che il predetto contestualmente acquisì la condizione di persona ristretta, obbligata a portarsi nel luogo ritenuto idoneo a impedirle che fuori di esso esprimesse la propria pericolosità e a consentire in pari tempo all'autorità di polizia un agevole controllo. L'essersi l'imputato sottratto alla cautela impostagli, eludendone la finalità e riacquistando per sua autonoma iniziativa lo stato di libertà, integra ilsostanzialmente - delitto contestato (cfr. Sez. 6, n. 17206 del 20/12/2006 -dep. 04/05/2007).
4.3. Non si è in presenza di una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura, sanzionabile ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., posto che l'autorizzazione a raggiungere il luogo di restrizione domiciliare senza scorta non attiene alle modalità di esecuzione della misura cautelare, già definita in tutti i suoi aspetti, ma attiene alla stessa operatività della misura.
4.4. Nella specie, il giudice della cautela ha, inoltre, correttamente evidenziato che «la circostanza che il padre del ricorrente non abbia voluto accogliere il figlio non può giustificare la mancata osservanza del provvedimento coercitivo;
né basterebbe a escludere la responsabilità dell'indagato il fatto dal medesimo rappresentato, ma affidato alla sua esclusiva dichiarazione, di essersi rivolto agli ufficiali di p.g. per rappresentare il rifiuto del padre, avendo egli comunque scelto di allontanarsi dai luoghi, vagando senza fissa dimora per i successivi 5 gg, come dallo stesso ammesso innanzi al Giudice [...] D'altra parte, l'operatività del provvedimento cautelare non può essere messa in dubbio, posto che l'ordinanza applicativa della misura era stata notificata sicché l'indagato non poteva allontanarsi ma doveva recarsi presso il più vicino luogo di polizia, trattenendovisi».
5. Quanto alle esigenze cautelari -non venute meno stante anche la ritenuta sussistenza del reato di evasione- mette solo conto rilevare che il 3 Tribunale ha congruamente motivato provvedimento qui impugnato affermando che «vi è il concreto pericolo che il ricorrente, se rimesso in libertà, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede. E infatti, la circostanza per cui l'BU OU, in spregio alla misura degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto, tentasse addirittura di commettere furto in abitazione, non può che confermare la sua insofferenza al rispetto di qualsiasi prescrizione, inclinazione avvalorata, peraltro, dalla biografia criminale dell'indagato, che annovera numerosi precedenti, recentissimi, anche specifici, nonché reiterati nel tempo».
6. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6.1. Va, infine, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. del cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso il 13/09/2017 Il ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Romis Antonio nardo Tanga n o M Depositata in Cancelleria Oggi -5 OTT. 2017 Il Funzionari Giudiziario Patrizia Ciora 4