Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è sufficiente la contemporaneità della condotta tipizzata con la effettività del vincolo apposto sul bene, mentre è irrilevante la successiva caducazione della misura, poiché la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen. è diretta alla salvaguardia del vincolo in quanto esistente e non in quanto valido. (Nella specie, relativa alla condotta di radiazione e vendita all'estero di un'autovettura in sequestro, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione fondata sulla intervenuta revoca della misura reale in data successiva alla condotta illecita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2014, n. 48037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48037 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/11/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1718
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 22312/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
DEGLI NI IO N. IL 05/08/1950;
avverso la sentenza n. 548/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del 11/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. MAIOLINO Biagio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11.7.2012 il Tribunale di Padova ha assolto DEGLI IN NI del reato di cui all'art. 334 c.p., comma 2, perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo con unico motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 334 c.p., comma 2, essendo stata erroneamente incidente - con effetto sanante - sulla fattispecie la successiva revoca del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la autovettura dall'imputato sottratta al vincolo cautelare mediante radiazione e vendita all'estero. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'imputato è stato assolto dall'accusa di aver, nello stesso giorno (19.3.2010) della notifica del decreto di sequestro preventivo della autovettura di sua proprietà, radiato e venduto detta auto all'estero, così sottraendola alle esigenze di giustizia.
2. Secondo la sentenza liberatoria, la revoca - avvenuta il 6.12.2010 successivamente al fatto - del provvedimento di sequestro preventivo del mezzo con la contestuale restituzione dello stesso al proprietario conduceva - come è dato leggere nella sentenza impugnata - ad un "effetto sanante anche della violazione posta in essere dall'imputato in costanza del precedente provvedimento di sequestro", invocandosi -in nome di una applicazione "non formale" della norma - anche l'assenza di un danno per l'erario, posto che "le esigenze di giustizia sono venute meno con il provvedimento di dissequestro".
3. Fin da Sez. 6^, n. 5320 del 19/02/1987, Mangiapia, Rv. 175836 è stato insegnato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 c.p., occorre stabilire soltanto che i sigilli siano stati apposti per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, allo scopo di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa mobile o immobile, mentre è irrilevante l'inefficacia del sequestro dovuta a mancata convalida, perché essa non comporta automaticamente la caducazione del vincolo di intangibilità che resta fermo finché non sia stata ordinata la restituzione all'avente diritto;
ancora, in caso di cosa sottoposta a sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria, è del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro, di cui all'art. 334 c.p., comma 2, il fatto che il sequestro sia stato convalidato dal pubblico ministero oltre il termine stabilito dall'art. 355 c.p.p., in quanto solo la giuridica inesistenza del sequestro fa venire meno il reato in questione;
mentre eventuali cause di invalidità o di inefficacia di esso non autorizzano alcun atto di disposizione della cosa sequestrata fino a quando dette cause non siano state formalmente riconosciute dal giudice che sia stato al riguardo investito attraverso l'attivazione dei normali rimedi giuridici. (Sez. 6^, n. 7964 del 26/06/1997, Pezzimenti,Rv. 209760); da ultimo, è stato ribadito il richiamato costante orientamento, precisando che, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è necessaria la contemporaneità della condotta tipizzata con la effettività del vincolo apposto sul bene, con la conseguenza che la prima rileva solo se insiste su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati o direttamente in forza di legge ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa. (Sez. 6^, n. 36405 del 03/06/2014, Porcheddu, Rv. 260027).
4. Osserva il Collegio che il reato di cui all'art. 334 c.p., diretto alla salvaguardia del vincolo in quanto esistente e non in quanto valido, viene a configurarsi come reato di disobbedienza legittimato dalla finalità perseguita dal legislatore del buon andamento della pubblica amministrazione o dell'amministrazione della giustizia. E il bilanciamento degli interessi così attuato non può dirsi irragionevole in quanto l'esercizio delle facoltà concesse ai diritti dominicali ben può cedere dinanzi agli obblighi di solidarietà pubblica e in quanto, alla fine, la lesione della proprietà è sempre riparabile mediante il risarcimento.
5. Sicché l'individuazione da parte del Giudice di merito di un post- fatto (nella specie, la revoca del sequestro) che andrebbe ad elidere - a quanto pare, secondo la formula assolutoria adottata - l'elemento psicologico della condotta ascritta esula da qualsiasi legittima considerazione rispetto al reato ormai consumato attraverso la consapevole sottrazione del bene al vincolo cautelare in un momento in cui esso era esistente, la cui successiva revoca non incide, pertanto, sugli elementi costitutivi.
6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014