Sentenza 20 ottobre 2000
Massime • 1
Una volta disposto il giudizio immediato, sulla richiesta di patteggiamento presentata successivamente all'adozione del relativo decreto è competente a decidere il giudice del dibattimento e non quello dell'udienza preliminare, dovendo identificarsi nel primo "il giudice" al quale fa riferimento l'art. 448, comma 1, prima parte, cod. proc. pen., pur dopo le modificazioni introdotte con legge n. 479 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2000, n. 6238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6238 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 20/10/2000
1. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 5992
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 20133/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIB. PALERMO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) AT AN n. il 19.05.1976
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vancheri Angelo sentite le conclusioni del P.G. Dr. GUGLIELMO PASSACANTANDO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa all'udienza del 9.5.2000 il Tribunale di Palermo declinava la propria competenza in favore di quella del GUP del medesimo tribunale in ordine al procedimento penale a carico di AT AN, imputato di rapina, rilevando che lo spostamento di competenza era nel caso in questione determinato dal fatto che nei confronti dello AM era stato disposto il giudizio immediato e che il difensore, con il consenso del pubblico ministero, aveva depositato richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.- A seguito di ciò, il GIP del tribunale, cui gli atti erano stati rimessi, con ordinanza dell'11.5.2000, ha sollevato conflitto di competenza, osservando che, pur dopo le modifiche introdotte con la legge n. 479 del 1999, nulla era cambiato in ordine alla attribuzione della competenza ad esaminare la richiesta di patteggiamento, e che, in caso di giudizio immediato, competente ad emettere la sentenza prevista dal primo comma dell'art. 444 c.p.p. era il giudice del dibattimento.
Il medesimo giudice disponeva quindi la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Ciò posto, si osserva che, già sulla scorta della vecchia formulazione della norma di cui all'art. 448 c.p.p., questa Corte aveva più volte affermato la competenza del giudice del dibattimento ad esaminare la richiesta di patteggiamento nel caso in cui si fosse disposto il giudizio immediato (v. Cass., Sez. IV, sent. n. 5594 del 12.05.1994, Nicolasi;
Sez. III, sent. n. 3865 del 30.10.1990, Nicolosi).
Ora, come esattamente rilevato dal GIP che ha sollevato il conflitto, il primo comma del citato art. 448, nella sua nuova formulazione, contiene disposizioni che dissipano totalmente i dubbi che erano sorti sotto la vecchia normativa, prevedendo ora espressamente che "nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza"; laddove "il giudice" di cui ivi si parla, anche in considerazione dell'adozione dell'avverbio "immediatamente", non può che essere quello del dibattimento.
Conseguentemente, poiché nella specie la richiesta di patteggiamento è stata avanzata dopo che era stato disposto il giudizio immediato, la competenza a prendere in esame la predetta richiesta non può che appartenere al tribunale di Palermo in composizione collegiale, avanti al quale l'AM è stato rinviato a giudizio immediato, ed al quale gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001