Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
Lo straniero espulso dal territorio dello Stato e accompagnato alla frontiera in epoca antecedente all'introduzione della legge 12 novembre 2004 n. 271 (di conversione in legge del D.L. 14 settembre 2004 n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) che vi faccia rientro dopo la sua entrata in vigore, in violazione del divieto previsto dall'art. 13, comma tredicesimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), è assoggettato al più severo trattamento sanzionatorio della legge sopravvenuta, della quale non può invocare l'ignoranza, così come non può richiedere l'applicazione di quella più favorevole in vigore all'atto della sua espulsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2008, n. 25713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25713 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1025
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013065/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AK LORENC, N. IL 26/05/1981;
avverso SENTENZA del 05/06/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Sulle conformi conclusioni del P.G..
Udito il difensore Avv. AIELLO Maria Donatella.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Genova ha confermato la condanna a 10 mesi di reclusione inflitta il 24.11.2006 dal Tribunale di Imperia al cittadino albanese AK Lorenc per essere rientrato nel territorio dello Stato il 22.11.2006, dopo essere stato espulso ed accompagnato alla frontiera su provvedimento prefettizio del 24.6.2002 (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13). All'imputato, recidivo reiterato, non sono state concesse le attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione il AK, denunciando erronea applicazione della norma incriminatrice e invocando il principio giurisprudenziale secondo il quale, poiché l'illecito era, al momento dell'espulsione, sanzionato soltanto con l'arresto da due a sei mesi, e di ciò era stato espressamente informato all'atto della notifica del decreto del Prefetto, non era consentito applicare la più severa sanzione introdotta da norme successive.
Con altro motivo denuncia per difetto di motivazione le determinazioni adottate circa il trattamento sanzionatorio, l'aumento operato per la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, è stata in origine configurata in modo da sanzionare penalmente come contravvenzione la condotta dello straniero già espulso ed effettivamente uscito dal territorio nazionale che, in assenza di specifica autorizzazione del Ministro dell'interno, vi rientri durante il periodo di interdizione di cui al successivo comma 14. Con le modifiche apportate dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 la pena - ferma restando la configurazione come reato contravvenzionale - è stata inasprita e il periodo di interdizione portato da cinque a dieci anni. Infine, la L. 12 novembre 2004, n.271, di conversione del D.L. 14 settembre 2004, n. 271, ha trasformato l'illecito in delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ne segue che lo straniero, allontanato dallo Stato prima dell'ultima novella e rientrato successivamente ad essa, risponde della fattispecie delittuosa, anche se in ipotesi non al corrente dell'innovazione legislativa, in forza delle regole stabilite dell'art. 3 c.p., commi 1 e 5, salvo nel caso in cui una erronea ma autorevole ed univoca "informazione" o altra analoga causa abbia cagionato una inevitabile ignoranza della illiceità penale della condotta (e non già dell'entità della sanzione irrogabile);
nell'intervenire in tal senso sul testo dell'art. 5 citato la Corte Costituzionale (Sent. 23/24.3.1988 n. 364) ha chiarito che, sebbene non sia configurabile un autonomo dovere di conoscenza delle singole leggi penali, sui destinatari dei precetti incombono (ex art. 2 Cost.) doveri - di attenzione, informazione, diligenza - strumentali all'osservanza dei medesimi, e dall'adempimento o meno di tali doveri dipende la qualificazione dell'ignoranza della legge come inevitabile (e, dunque, scusabile) ovvero come evitabile (e, pertanto, inescusabile). Ha anche precisato che deve di regola ritenersi inevitabile l'ignoranza allorché l'assenza di dubbi sulla liceità del fatto dipenda dalla personale e non colpevole carenza di socializzazione del soggetto.
Il giudice "a quo" si è correttamente attenuto a tale cogente quadro normativo.
Il ricorrente ritiene di poter estendere alla fattispecie una eccezionale disciplina derogatoria che la giurisprudenza ha individuato riguardo alla diversa figura criminosa prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. Questa, introdotta nel corpo del testo legislativo dalla L. n. 189 del 2002, riguarda la differente ipotesi dello straniero espulso e non accompagnato alla frontiera il quale, in assenza di giustificato motivo, si intrattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis;
ordine che, per quanto da quest'ultima disposizione espressamente stabilito, deve essere dato con provvedimento scritto recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. Anche tale "parallelo" reato fu dapprima configurato come contravvenzione;
in seguito la L. n. 271 del 2004, nel convertire il D.L. n. 271 del 2004, ha trasformato l'illecito in delitto. Per effetto di detta modifica si è verificata una successione di norme penali che si pongono in rapporto di continuità, avendo in comune sia l'interesse tutelato, sia l'elemento strutturale rappresentato dalla condotta sanzionata.
Trattandosi di reato permanente, la sopravvenienza della nuova norma incriminatrice in costanza della condotta trasgressiva dovrebbe normalmente dar luogo, secondo i principi generali prima citati e la giurisprudenza di questa Corte, all'applicazione di quella più severa che è sopravvenuta, ma ciò non è nel caso di specie possibile perché la condotta sanzionata dell'art. 14, comma 5 ter, consiste nel trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore "ai sensi del comma 5 bis", il quale come si è detto prevede che nel provvedimento siano indicate le conseguenze penali (e quindi le specifiche sanzioni irrogabili) della sua trasgressione, e fa pertanto difetto quello che della nuova norma incriminatrice rappresenta un presupposto indispensabile, cioè la notifica di un ordine contenente l'avviso che la sua inosservanza costituisce delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni, essendo stato invece l'obbligato avvisato che, se si fosse trattenuto nel territorio nazionale, sarebbe stato punibile a titolo di contravvenzione;
l'ostacolo all'applicazione della nuova norma incriminatrice rappresentato da questa indicazione divenuta fuorviante non è superabile con il richiamo all'art. 5 c.p., trattandosi di fattispecie in cui eccezionalmente il legislatore ha ritenuto opportuno demandare la funzione informatrice delle conseguenze della violazione allo stesso provvedimento amministrativo la cui inosservanza è penalmente sanzionata. In altri termini, si è ritenuto che il dovere di informazione e la presunzione di conoscenza, che stanno alla base della norma generale del codice, fossero attenuati nei confronti dell'immigrato non inserito nella collettività nazionale e richiedessero perciò, ai fini della repressione penale della condotta in questione, una preventiva, specifica notizia da parte dell'autorità.
Un analogo sistema informativo non è invece previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, quanto alle conseguenze del rientro dell'espulso in Italia dopo il suo definitivo allontanamento (e non irragionevolmente, essendo suo onere informarsi delle condizioni per il legittimo ingresso nello Stato al momento in cui questo avviene). In tale ipotesi, quindi, riprendono pieno vigore le regole generali sancite dell'art. 3 c.p., comma 1, e art. 5 c.p., alla stregua delle quali - interpretate nel senso sopra chiarito - la condotta trasgressiva non è scusata ne' attenuata dall'eventuale errore sulla sanzione irrogabile.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base ed aumento per la recidiva), per costante giurisprudenza è sufficiente che il giudice di merito indichi, tra i vari parametri influenti sulla valutazione, quello ritenuto prevalente e determinante, ciò che nel caso di specie ha fatto, con riferimento ai reiterati precedenti del soggetto. Non vi è quindi vizio di motivazione, e l'ulteriore riferimento del ricorrente a "numerosi elementi di segno positivo" è del tutto aspecifico.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008